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Ordinanza

Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente, revoca dell’individuazione per l’assunzione in ruolo, risoluzione del contratto di lavoro e revoca del colloquio finale dell’anno di formazione e prova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, ammessa a una procedura concorsuale per una classe di concorso relativa alla Regione Veneto, aveva superato le prove, ottenuto il quarto posto nella graduatoria di merito ed era stata individuata quale destinataria di assunzione a tempo indeterminato. Ha impugnato il successivo decreto di esclusione dalla procedura, i provvedimenti di revoca dell’individuazione e dell’assegnazione, il decreto di risoluzione del contratto di lavoro con dichiarazione di inutilità giuridica del servizio prestato e della progressione di carriera, nonché gli atti relativi alla revoca del colloquio finale dell’anno di formazione e prova. Con motivi aggiunti ha impugnato le note con cui il liceo aveva comunicato la revoca del colloquio. In sede cautelare l’amministrazione aveva eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Veneto, presumibilmente valorizzando la sede dell’autorità emanante. La ricorrente chiedeva la sospensione degli atti, la riammissione nella graduatoria, l’ammissione al colloquio finale e l’adozione delle misure necessarie alla reintegrazione della posizione giuridica lesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, osservando che la controversia riguardava una procedura concorsuale riferita esclusivamente alla Regione Veneto e che, in rapporto all’efficacia territoriale della graduatoria nella quale la candidata aspirava a essere inserita, la competenza si radica presso il TAR della Regione cui la graduatoria è riferibile. Tale criterio è stato ritenuto prevalente rispetto al criterio ordinario fondato sulla sede dell’autorità emanante, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto non adeguatamente fondata l’istanza cautelare, considerando la previsione del bando secondo cui i candidati partecipavano con riserva di accertamento dei requisiti e potevano essere esclusi, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura in caso di carenza degli stessi. Ha inoltre rilevato che il bando richiedeva il possesso dei requisiti sia alla scadenza del termine per la domanda sia al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. L’esame cautelare è stato limitato all’impugnazione dell’atto di esclusione, con riserva di ogni ulteriore approfondimento, anche sulla giurisdizione, relativamente agli atti conseguenti. L’istanza cautelare è stata quindi respinta e le spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale inderogabile del TAR, anche in sede cautelare, si radica, per le controversie concernenti una graduatoria concorsuale con efficacia territoriale riferita a una sola Regione, presso il TAR della Regione cui la graduatoria è riferibile in via esclusiva; tale criterio prevale su quello ordinario basato sulla sede dell’autorità emanante.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito e i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 4, comma 6, del bando di concorso

    “i candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”

    Il bando consente l’esclusione motivata in qualsiasi momento della procedura quando venga accertata la carenza dei requisiti di ammissione.

  • art. 10, comma 7, del bando di concorso

    I requisiti di ammissione devono sussistere sia alla scadenza del termine per la presentazione della domanda sia al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a una procedura concorsuale e alla graduatoria avente efficacia territoriale esclusivamente regionale, la competenza territoriale inderogabile del TAR si radica presso il tribunale della Regione cui la graduatoria è riferibile, anche per la domanda cautelare, prevalendo tale criterio su quello ordinario fondato sulla sede dell’autorità emanante.
  • La partecipazione a una procedura concorsuale con riserva di verifica dei requisiti consente all’amministrazione di disporre l’esclusione motivata del candidato anche dopo l’ammissione, il superamento delle prove e la formazione della graduatoria, purché sia accertata la carenza di un requisito previsto dal bando.
  • Quando il bando stabilisce che i requisiti devono sussistere sia alla scadenza del termine per la presentazione della domanda sia alla sottoscrizione del contratto di lavoro, il loro possesso deve essere verificato in entrambi i momenti; la formazione della graduatoria o l’individuazione per l’assunzione non impediscono la successiva verifica.
  • In sede cautelare il giudice può limitare la valutazione sommaria a uno degli atti impugnati e riservare al prosieguo l’esame degli ulteriori provvedimenti consequenziali, anche con riguardo alla relativa giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenzaTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareDecadenza e tardività

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