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Sentenza

Sentenza del 08/08/2023 n. 24199 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, cessionaria dei crediti fiscali vantati da Nasetti Usma Spa e Sati Srl, aveva chiesto il rimborso all'Agenzia delle entrate; l'Amministrazione rispose richiedendo la produzione di documenti senza però indicare quali. Interpretando tale risposta come diniego, la Mediofactoring propose ricorso. CTP di Modena lo dichiarò inammissibile; la CTR Emilia-Romagna rigettò l'appello ritenendo che non vi fosse un diniego ma una interlocuzione prodromica all'istruttoria. In Cassazione la ricorrente dedusse vari vizî (violazione di norme procedurali e sostanziali, indeterminatezza e dilatorietà della richiesta di documenti, omessa motivazione). La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quinto motivo relativo all'omessa motivazione della sentenza d'appello: la CTR non ha esposto gli elementi e il percorso logico-giuridico che giustificassero la qualificazione dell'atto dell'Amministrazione come mera interlocuzione, limitandosi ad un'affermazione apodittica, rendendo la decisione incontrollabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso per omessa motivazione, assorbendo gli altri motivi, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato il giudizio alla Corte tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione perché decida nuovamente anche sulle spese di lite. Non è stata pronunciata decisione sul merito (se la richiesta di documenti costituisse o meno diniego di rimborso), poiché la sentenza di merito è stata annullata per carenza motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4

    Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e omessa motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo che denunciava insufficienza e apparente mancanza di motivazione della sentenza di merito.

  • D.Lgs. n. 546/1992 artt. 2 e 19

    Riferimento alle norme sul processo tributario e sugli atti impugnabili; la ricorrente sosteneva che l'atto consistente nella richiesta indeterminata di documenti dovesse rientrare tra gli atti impugnabili come diniego, ma la Corte di merito non ha provato adeguatamente questa qualificazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Norma sul contraddittorio e acquisizione di documenti; richiamata dalla ricorrente per sostenere il diritto al contraddittorio e alla tutela giurisdizionale, ma la Cassazione non si è pronunciata nel merito.

  • Cost. artt. 24 e 113

    Richiamati in relazione al diritto di difesa e al diritto di accesso alla giurisdizione; la ricorrente lamentava che la mancata qualificazione dell'atto come provvedimento negativo pregiudicasse tali diritti.

  • L. n. 212/2000 artt. 6, 7, 10, 19

    Norme sul procedimento amministrativo e sul rapporto con il cittadino/contribuente (trasparenza, divieto di richiedere documenti già in possesso); la ricorrente deduceva che la richiesta generica fosse contraria a tali principi, mentre la CTR non ha motivato adeguatamente il diverso giudizio.

  • art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4

    Richiamato in relazione al motivo di nullità per mancata esposizione delle ragioni (omessa motivazione); la Corte ha effettivamente ritenuto la motivazione insufficiente e la sentenza nulla per questo vizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma sul contenuto della pronuncia e sull'obbligo di decidere tutte le questioni sottoposte; la ricorrente lamentava omissione di pronuncia su una specifica domanda, contestazione che la Corte di cassazione ha ritenuto assorbita dall'accoglimento del vizio motivazionale.

  • Cost. art. 97

    Richiamata in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; la censura riguardava la modalità e la chiarezza dell'azione amministrativa (richiesta di documenti).

Massime di principio

  • La semplice richiesta da parte dell'Amministrazione di documenti non identificati non può automaticamente essere considerata dal giudice d'appello come prova di un'effettiva interlocuzione salvo che il giudice esplicitamente indichi gli elementi dai quali desume tale carattere; la qualificazione dell'atto amministrativo richiede motivazione esplicita.
  • Se il contribuente ritiene che una richiesta di documenti sia indeterminata, dilatoria o venga usata come stratagemma per negare il rimborso, può impugnare l'atto per diniego implicito ma dovrà dimostrare l'assenza di concreta istruttoria o la mancata indicazione degli elementi necessari dall'Amministrazione.
  • Il giudice di merito è obbligato a fornire una motivazione adeguata e articolata quando qualifica una comunicazione amministrativa come mera interlocuzione rispetto al diniego; la mancanza di tale motivazione può determinare la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione.
  • Per il contribuente è utile, prima di adire giudice, chiedere all'Amministrazione chiarimenti formali indicando quali documenti abbia già prodotto e sollecitare la specificazione dei documenti richiesti; ciò facilita la ricostruzione processuale e riduce il rischio di inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inerzia o di risposte generiche dell'Amministrazione, il ricorso giudiziale può contestare anche la correttezza procedurale dell'azione amministrativa (violazione dei principi di trasparenza e di non duplicazione di richieste per documenti già in possesso dell'ente).

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