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Sentenza

Sentenza del 07/08/2023 n. 206 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento notificata il 17.12.2018 deducendo che, per i crediti IRPEF indicati, dalla notifica delle cartelle presupposte del 27.05.2006 e del 23.02.2007 non sarebbero intervenuti atti interruttivi della prescrizione. Sosteneva che dovesse trovare applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (trattandosi, a suo avviso, di prestazioni periodiche annuali) e non la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che i crediti erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) non siano prestazioni periodiche rilevanti ai fini dell'art. 2948 c.c. ma obbligazioni annuali autonome soggette alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. Inoltre ha verificato che la prescrizione era stata interrotta da successivi atti di riscossione (avvisi di intimazione del 25.01.2016 e del 17.12.2018 e pignoramento presso terzi del 14.02.2017), con conseguente conservazione del credito e accoglimento dell'appello dell'Ufficio. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi (Euro 1.000,00 per il primo grado e Euro 500,00 per l'appello).

Norme richiamate

  • art. 2948 c.c.

    Disposizione sulla prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile ai crediti tributari erariali perché l'obbligazione tributaria, pur annuale nella frequenza, è autonoma per ciascun anno e non rientra nelle prestazioni periodiche del comma 1, n. 4.

  • art. 2946 c.c.

    Norma sulla prescrizione ordinaria decennale; la Corte l'ha applicata ai crediti erariali in assenza di una disposizione di legge che disponga diversamente, ritenendo che il termine decennale sia il termine applicabile alle imposte dirette e ad IVA/IRAP salvo diversa espressa disposizione.

  • art. 78 d.P.R. n. 131/1986

    Norma richiamata con riferimento all'imposta di registro; indica una disciplina specifica che rileva nel diverso trattamento normativo eventualmente applicabile alla registrazione rispetto alle imposte dirette.

  • Cass. Ordinanza n. 32308/2019

    Giurisprudenza di legittimità che afferma l'applicabilità del termine decennale ai crediti erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) non qualificandoli come prestazioni periodiche ai fini dell'art. 2948 c.c.

  • Cass. Ordinanza n. 12740/2020

    Conferma il principio secondo cui l'obbligazione tributaria annuale è autonoma per ciascun anno d'imposta e quindi soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non alla decadenza/quadriennio o quinquennio previsto dall'art. 2948 per prestazioni periodiche.

Massime di principio

  • I crediti tributari erariali relativi a imposte annuali (es. IRPEF, IRES, IRAP, IVA) sono normalmente soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., salvo specifica norma di legge che disponga diversamente.
  • L'art. 2948 c.c. (prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche) si applica solo alle reali prestazioni periodiche ricorrenti e non alle obbligazioni tributarie annuali che sono autonome per ciascun anno d'imposta.
  • La prescrizione si interrompe con efficacia degli atti interruttivi previsti (notifiche di intimazione, pignoramenti, ecc.); atti successivi alla notifica della cartella possono quindi rinnovare il termine e impedire l'estinzione del credito.
  • In caso di contestazione il contribuente deve provare l'assenza di atti interruttivi efficaci; l'Amministrazione deve poter dimostrare le notifiche/attività interruttive effettuate.
  • Occorre verificare sempre la normativa speciale (es. disposizioni del d.P.R. n. 131/1986 per l'imposta di registro) che possa derogare al regime generale di prescrizione previsto dal codice civile.
  • Per valutare la prescrizione è fondamentale considerare la data degli atti notificati e la loro efficacia giuridica: notifiche successive al decorso del termine possono rinnovare o interrompere la prescrizione.

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