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Sentenza

Sentenza del 07/08/2023 n. 24031 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sul computo degli interessi dovuti per il ritardato rimborso di un credito IVA: l'Agenzia ha riconosciuto gli interessi solo per 154 giorni escludendo 164 giorni durante i quali erano in corso richieste di garanzia; i contribuenti avevano ottenuto il riconoscimento degli interessi integralmente dalla CTR che aveva qualificato tali interessi come compensativi e non moratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia, ritenendo che gli interessi previsti dall'art. 38‑bis del D.P.R. n. 633/1972 abbiano natura moratoria e non compensativa. Ha però precisato che gli interessi moratori sono dovuti solo se il ritardo è imputabile all'Amministrazione; va pertanto esclusa la decorrenza degli interessi per i periodi nei quali il ritardo sia legittimamente ascrivibile al contribuente (es. mancata produzione di documenti o mancata prestazione di garanzia richiesta). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto illegittima la duplicazione delle garanzie (l'Agenzia aveva sospeso il rimborso ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 472/1997 e successivamente aveva richiesto ulteriore garanzia ai sensi dell'art. 38‑bis), per cui i periodi in cui è stata pretesa una garanzia aggiuntiva sono da computare ai fini degli interessi moratori. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per le determinazioni conseguenti e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38‑bis

    Stabilisce la spettanza di interessi per il ritardato rimborso dell'IVA; la Corte ne riconosce la natura moratoria. Prevede la sospensione degli interessi per il periodo tra notifica della richiesta di documenti e loro produzione se superiore a 15 giorni e la possibilità di richiedere garanzie fideiussorie per rimborsi elevati.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23

    Consente la sospensione del rimborso quando venga notificato al contribuente un atto di contestazione o irrogazione di sanzione; tale sospensione esclude la mora se il ritardo è attribuibile a tale atto e quindi al contribuente.

  • R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69

    "Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo"

    Regola il c.d. fermo amministrativo; costituisce strumento alternativo alle garanzie e può determinare la sospensione del rimborso senza che l'Amministrazione sia considerata in mora per il periodo corrispondente.

  • L. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 5

    "Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso"

    Richiama il criterio secondo cui gli interessi connessi a rimborsi tributari hanno natura moratoria e decorrono dalla domanda di rimborso, a meno che il ritardo non sia imputabile al contribuente.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1

    Principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra PA e cittadino; invocato per escludere una duplicazione ingiustificata di misure cautelari a carico del contribuente.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 183

    Ai fini dell'IVA comunitaria, la Corte di giustizia ha qualificato gli interessi dovuti per rimborsi tardivi come interessi moratori e ha collegato la loro spettanza al principio di neutralità dell'IVA: le perdite finanziarie derivanti da rimborsi tardivi devono essere compensate.

Massime di principio

  • Gli interessi per il ritardato rimborso IVA previsti dall'art. 38‑bis hanno natura moratoria: compensano il danno del ritardo e non sono interessi corrispettivi.
  • Gli interessi moratori sono dovuti solo se il ritardo è imputabile all'Amministrazione finanziaria; se il ritardo è dovuto a comportamenti o omissioni del contribuente (mancata produzione di documenti, mancata prestazione di garanzia richiesta, ecc.) la decorrenza degli interessi può essere sospesa.
  • La sospensione del rimborso e degli interessi può derivare da diversi istituti (richiesta documenti art. 38‑bis, richiesta di garanzia art. 38‑bis, art. 23 D.Lgs. 472/1997, fermo amministrativo R.D. 2440/1923): tali misure sono alternative e non cumulabili; non è consentita una duplicazione di garanzie o misure cautelari che gravino eccessivamente sul contribuente.
  • Se l'Amministrazione ha legittimamente sospeso il rimborso con uno strumento (es. art. 23) non può poi ottenere gli stessi effetti tramite una garanzia aggiuntiva ai sensi dell'art. 38‑bis senza giustificazione: periodi di richiesta di garanzia successiva ed ingiustificata devono essere computati ai fini degli interessi moratori a favore del contribuente.
  • Nei casi di cessione del credito (es. factoring) valgono in linea di principio gli stessi criteri: l'acquirente del credito potrà vantare gli interessi se risulta che il ritardo sia imputabile all'Amministrazione e non a sospensioni legittime imputabili al creditore originario.

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