Sentenza del 08/08/2023 n. 24194 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Solvay aveva addebitato IVA al 19% nella cessione di un complesso immobiliare a Il Paradisino S.r.l., versando l'imposta. Successivamente, in seguito a decisioni giurisdizionali che hanno qualificato l'operazione come cessione d'azienda soggetta a registro e non a IVA, Solvay ha richiesto il rimborso dell'IVA indebitamente versata. L'Ufficio ha respinto l'istanza perché presentata oltre il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2. Solvay impugnava rilevando che il termine di decadenza avrebbe dovuto decorrere dalla formale conoscenza della sentenza di Cassazione resa nei confronti della cessionaria o che la giurisprudenza comunitaria (C-427/10) avrebbe dovuto rimettere i termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Solvay. Ha confermato che, in assenza di disciplina specifica, il rimborso dell'IVA indebitamente versata su istanza di parte è soggetto al termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. 546/1992, art. 21, comma 2, il cui dies a quo è la data del pagamento dell'imposta. La Corte ha inoltre ribadito che il soggetto legittimato al rimborso è il cedente (art. 17 DPR 633/72) e che i rapporti tra fisco-cedente, cedente-cessionario e fisco-cessionario sono autonomi. La Corte ha escluso che la pronuncia successiva della Corte di giustizia o la conoscenza della sentenza di cassazione sospendano o facciano decorrere il termine dalla data della sentenza; l'eccezione prevista dalla giurisprudenza comunitaria (possibile tutela in caso di rimborso coatto al cessionario in forza di provvedimento esecutivo) non ricorreva nel caso di specie, poiché Solvay non aveva restituito l'IVA alla cessionaria in esecuzione di un provvedimento coattivo. Conseguenza: domanda di rimborso del 2010 dichiarata decaduta e ricorso respinto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel comma 1, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione
Stabilisce il termine biennale di decadenza per le istanze di rimborso tributario in mancanza di disciplina specifica; la Corte individua il dies a quo nella data del pagamento dell'imposta e applica rigidamente il termine anche quando la norma successivamente si riveli incompatibile con il diritto UE, salvo eccezioni molto circoscritte (es. rimborso coatto al cedente).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17
Indica che il soggetto legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA è il cedente/prestatore che ha versato l'imposta; la Corte ribadisce che il cedente può chiedere il rimborso indipendentemente dal fatto che si sia rivalso sul cessionario.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. b)
"Non sono considerate cessioni di beni b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;..."
La qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda (esente da IVA e soggetta a registro) è il fatto che ha reso l'IVA pagata indebitata; tuttavia tale qualificazione non cambia la decorrenza del termine di decadenza per il rimborso.
Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia C-427/10 e altre pronunce)
La Corte di giustizia ha affermato che gli Stati membri possono prevedere termini per le domande di rimborso purché ragionevoli e conformi ai principi di effettività ed equivalenza; la Cassazione interpreta che il termine biennale è ragionevole e non ostativo, e che la sentenza comunitaria non comporta di per sé la riapertura o il diverso decorso del termine nazionale, salvo il caso in cui il soggetto abbia rimborso obbligatoriamente rimborsato l'imposta al committente/cessionario in forza di provvedimento coattivo.
Massime di principio
- Il rimborso dell'IVA indebitamente versata su istanza di parte è soggetto, in mancanza di disciplina specifica, al termine di decadenza biennale (D.Lgs. 546/1992, art. 21, comma 2) che decorre dalla data del pagamento dell'imposta.
- Il soggetto legittimato a chiedere il rimborso è il cedente/prestatore che ha effettivamente versato l'imposta; la posizione del cessionario (detrazione) è autonoma e non impedisce il rimborso al cedente.
- La conoscenza di pronunce giudiziali successive (nazionali o comunitarie) che dichiarino l'illegittimità o l'erronea applicazione dell'imposta non posticipa, di regola, il dies a quo del termine biennale; l'eccezione possibile è quando il cedente sia stato obbligato, con provvedimento coattivo, a restituire l'imposta al cessionario: in tal caso la Corte di giustizia riconosce un'effettività del rimedio che può evitare la perdita del diritto al rimborso.
- In casi simili è fondamentale: (a) documentare la data effettiva del pagamento; (b) se il cedente ha restituito l'importo al cessionario, dimostrare che la restituzione è avvenuta in esecuzione di provvedimento coattivo; (c) presentare tempestivamente l'istanza di rimborso all'Ufficio entro due anni dal pagamento o, se ricorre, dalla data dell'evento che fa nascere il diritto alla restituzione.
- Quando possibile si valuti anche l'opzione della rettifica tramite procedure di variazione (art. 26 DPR 633/72) oltre all'azione generale di rimborso, valutando tempi e rischi procedurali.
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