Sentenza del 07/08/2023 n. 24003 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I funzionari doganali sequestravano a A.A. un borsone con pietre preziose (valore stimato Euro 213.000) contestando il reato di contrabbando e la violazione dell'art. 70 DPR 633/1972 per tentata introduzione di merce soggetta a diritti doganali. Dopo depenalizzazione del reato penale, l'Ufficio notificava sanzione amministrativa e disponeva la confisca. Il contribuente impugnava: la CTP annullava l'atto e revocava la confisca; la CTR confermava, ritenendo che i preziosi fossero stati nazionalizzati (pagamento da parte della rappresentante fiscale della proprietaria estera) e dunque in libera circolazione/posizione comunitaria; il transito via territorio svizzero non aveva fatto venire meno tale posizione alla luce della Convenzione CEE-EFTA e delle regole di transito comunitario interno. L'Agenzia ricorreva in Cassazione sostenendo la violazione delle norme sul transito comunitario e sull'onere della prova, e la sussistenza del contrabbando e dell'obbligo di dazi/IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso e assorbito il terzo. Ha confermato che la CTR ha correttamente valutato le bollette doganali e il pagamento dei diritti da parte della rappresentante fiscale come prova dell'immissione in libera pratica (nazionalizzazione) e che la merce ha mantenuto lo status di merce comunitaria anche attraversando territorio svizzero in base alla Convenzione CEE-EFTA e alle disposizioni del Codice Doganale Comunitario e del DAC (art. 340-quater). Ne consegue che non si è verificato contrabbando, non era dovuta l'IVA e la confisca è stata revocata. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio in Cassazione (liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre oneri).
Norme richiamate
art. 282, art. 295-bis, art. 301, art. 36 comma 5, art. 303
Norme sul contrabbando, confisca e obbligazione doganale: la Corte ha ritenuto che non si fosse configurato contrabbando perché la merce era stata regolarmente nazionalizzata e quindi non ricorrevano i presupposti per la confisca e per l'accertamento di obbligazioni doganali per introduzione irregolare.
La CTR e la Cassazione hanno ritenuto non dovuta l'IVA di importazione nel caso specifico: il trasporto di merce comunitaria in conto vendita dalla Francia all'Italia non costituisce acquisto intracomunitario quando non si verifica trasferimento di proprietà; inoltre la merce era già stata nazionalizzata.
Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario - CDC)
art. 163, art. 164, art. 201-204, art. 340-quater (richiamato dal DAC)
Prevede il regime di transito comunitario interno che consente la circolazione di merci comunitarie da una località all'altra con attraversamento di paese terzo senza perdita della posizione doganale, purché previsto da accordi internazionali e secondo le condizioni stabilite dalla procedura del comitato; applicato al caso per giustificare il mantenimento dello status comunitario durante il transito via Svizzera.
Reg. CEE n. 2454/1993 (DAC)
Attribuisce applicazione concreta al transito attraverso paesi EFTA: merci comunitarie spedite da un punto all'altro dell'Unione tramite paese EFTA possono circolare in regime di transito comunitario interno se conformi alla convenzione relativa a un regime comune di transito (convenzione CEE-EFTA 20/05/1987).
Convenzione tra la CEE e gli Stati dell'EFTA
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune
Convenzione internazionale che autorizza il transito di merci comunitarie attraverso paesi EFTA come la Svizzera senza perdita della posizione doganale, se rispettate le condizioni convenzionali.
D.L. n. 331/1993 (conv. L. n. 427/1993)
Norma citata in relazione alla qualificazione fiscale del trasporto in conto vendita e alla esclusione dell'acquisto intracomunitario in mancanza di trasferimento di proprietà.
Reg. UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione - CDU)
Richiamato in tema di confisca: la Corte ha comunque ritenuto che la confisca non potesse essere applicata per assenza di contrabbando e di artifici documentali.
art. 2697; artt. 2727-2728
Principi sull'onere della prova e sulla efficacia probatoria delle presunzioni legali: la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio e le presunzioni fossero stati correttamente valutati dalla CTR, che ha basato la decisione sulle bollette doganali prodotte.
Massime di principio
- La presentazione alla dogana e il pagamento dei diritti d'importazione tramite rappresentante fiscale della proprietaria estera costituiscono prova rilevante (e possono dimostrare la nazionalizzazione/immissione in libera pratica) e mantengono lo status di merce comunitaria.
- Il transito di merci comunitarie attraverso paesi EFTA (es. Svizzera) può non far perdere la posizione doganale comunitaria se esiste un regime di transito comune (Convenzione CEE-EFTA) e se sono rispettate le condizioni del Codice Doganale Comunitario e del DAC.
- In assenza di trasferimento di proprietà, il trasporto di merce comunitaria in conto vendita da altro Stato UE non costituisce automaticamente acquisto intracomunitario soggetto a IVA di importazione.
- Per disporre la confisca è necessario che sussistano i requisiti del contrabbando o altri presupposti di legge; la semplice individuazione di merce in bagaglio non basta se esistono documenti che provano la regolarità doganale.
- L'onere della prova grava sull'Amministrazione quando questa sostiene la perdita dello status comunitario o l'esistenza di artifici: documentazione doganale esibita dal privato può ribaltare la ricostruzione e impedire sanzioni e confische.
- In casi analoghi è fondamentale conservare e presentare bollette doganali, mandate di rappresentanza e prove di pagamento dei diritti per dimostrare la regolarità dell'operazione e opporsi a contestazioni di contrabbando o a confische.
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