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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5604/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi in cassazione avverso la sentenza del 10/09/2021 della Corte d'appello di Salerno. Califano, De Maio e Pepe Ivan contestavano, in generale, l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione sulla responsabilità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, nonché la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., in relazione a pronuncia resa su concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Vincenzo Pepe deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena per il reato ex art. 74 d.P.R. 309/90 (in particolare lamentava che la Corte aveva confermato una pena-base "congrua e adeguata" pur escludendone il ruolo di promotore) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Fierro contestava (I) la mancata valutazione favorevole della sua condotta rispetto al reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.), (II) il riconoscimento dell'aggravante della recidiva reiterata in assenza di precedente condanna valida, e (III) il mancato esame esaustivo della richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive (artt. 53 e ss. L. 689/1981).

La decisione

Califano Ciro, De Maio Salvatore e Pepe Ivan: ricorsi dichiarati inammissibili per motivi attinenti all'accordo/concordato in appello e per indeterminatezza delle impugnative; condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo. Pepe Vincenzo: ricorso rigettato; la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione sulla determinazione della pena (uso legittimo di espressioni come "pena congrua" e riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.) e ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche; condanna al pagamento delle spese processuali. Fierro Vincenzo: ricorso parzialmente accolto; il motivo relativo al favoreggiamento è stato rigettato (la Corte ha confermato che negare fatti noti alla polizia può integrare il reato di favoreggiamento), ma sono stati ritenuti fondati il motivo sulla recidiva (erroneo il riconoscimento, poiché la precedente vicenda risultava in proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.) e quello sulla mancata valutazione completa delle sanzioni sostitutive. Per Fierro la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio sull'esatta determinazione della pena e sull'eventuale applicazione di sanzioni sostitutive alla Corte d'appello di Napoli; per il resto il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello; limita in Cassazione i motivi di impugnazione ammissibili alle questioni relative alla formazione della volontà delle parti, al consenso del PM e a difformità del contenuto della pronuncia

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina le condizioni di proscioglimento; rilevante nelle doglianze che riguardano la mancata valutazione di condizioni ostative al proscioglimento nell'ambito del concordato

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Norma che riguarda i delitti in materia di stupefacenti; contestata la determinazione della pena per il reato specifico derivante dal capo A)

  • art. 378 cod. pen.

    Delitto di favoreggiamento personale; la Corte ritiene che negare fatti noti alla polizia possa integrare il reato anche se le circostanze erano già accertate da altre fonti

  • art. 416, secondo comma, cod. pen.

    Riguarda il concorso in associazione per delinquere e la relativa edittalità; la Corte ha valutato la forbice edittale nella determinazione della pena

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri con espressioni come "pena congrua" salvo che la pena superi la misura media edittale, quando occorre motivazione più dettagliata

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche; la loro concessione o esclusione è valutazione di fatto del giudice di merito, ampiamente insindacabile in Cassazione se motivata in modo non contraddittorio

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della particolare tenuità del fatto; rilevante perché la precedente vicenda di Fierro si era conclusa con proscioglimento per tenuità, il che esclude il riconoscimento della recidiva

  • artt. 53 e segg. legge n. 689/1981

    Prevedono le sanzioni sostitutive della detenzione; la difesa aveva chiesto espressamente una sanzione sostitutiva e la Corte di merito ha fornito una risposta parziale, necessitando di ulteriore valutazione in caso di annullamento parziale

Massime di principio

  • I ricorsi avverso sentenze pronunciate su accordo/concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono molto limitati: in Cassazione sono ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del PM e a eventuale difformità della pronuncia; molte doglianze sulla valutazione di merito o sulla determinazione della pena risultano inammissibili
  • Quando il giudice del merito motivi la determinazione della pena entro la forbice edittale con espressioni del tipo "pena congrua" o richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p., tale motivazione è generalmente ritenuta sufficiente in Cassazione, salvo che la pena superi la misura media edittale, caso nel quale è richiesta motivazione più dettagliata
  • Il diniego o la concessione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito: in sede di legittimità è sindacabile solo la presenza di motivazione contraddittoria o carente rispetto agli elementi indicati dall'art. 133 c.p.
  • Per il riconoscimento dell'aggravante della recidiva è necessaria una precedente condanna irrevocabile; un proscioglimento per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) esclude la precedente condanna e quindi la recidiva
  • Se la Corte di legittimità riscontra errori limitati al trattamento sanzionatorio (es. riconoscimento improprio della recidiva o mancata considerazione di sanzioni sostitutive), può annullare la sentenza solo su quel punto e rinviare ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio limitato al trattamento della pena
  • Quanto al reato di favoreggiamento personale, la giurisprudenza consolidata ammette che l'ostensione della verità o la negazione di fatti noti alla polizia possa integrare il reato anche se le stesse informazioni siano state acquisite da altre fonti investigative

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