Cassazione Civile, Ordinanza n. 15202/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’agenzia finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 1996 nei confronti di una società di persone, rettificando il reddito dichiarato sulla base della ritenuta inattendibilità o incompletezza della contabilità. Dopo alterne vicende di merito, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio. In cassazione i contribuenti hanno dedotto, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972 e agli artt. 2, 5, 6, 12 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento e l’irrogazione di sanzioni nonostante la mancanza di contabilità fosse dipesa da condotta incolpevole, essendo stata affidata la gestione a un professionista. Inoltre censuravano la mancata considerazione, nell’accertamento induttivo, dei costi correlati ai maggiori ricavi presunti e la carenza di un’adeguata indagine sull’effettiva attività svolta dalla società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui non indicava specificamente atti e documenti su cui il ricorso si fondava, né il loro contenuto e la loro collocazione processuale, e ha ritenuto non ammissibile la doglianza di violazione di legge nella parte in cui non confrontava le norme invocate con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso che il mero affidamento a un professionista esoneri il contribuente dagli obblighi di controllo e vigilanza sulla tenuta della contabilità e sulla dichiarazione. Tuttavia ha accolto il ricorso limitatamente al profilo della mancata considerazione dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati: in caso di accertamento induttivo puro, l’Ufficio deve determinare non solo i ricavi ma anche i costi di produzione, anche in via percentuale forfettaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’accertamento induttivo del reddito d’impresa; in caso di contabilità inattendibile o non ricostruibile impone però di considerare anche i costi di produzione correlati ai ricavi presunti.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta in parte inammissibile perché non confrontava in modo specifico la decisione di merito con la disciplina invocata.
art. 2 d.lgs. 18 dicembre 2012, n. 472
richiamato per le sanzioni tributarie, ma la doglianza è stata ritenuta non autosufficiente e non idonea a colpire la ratio decidendi.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 2012, n. 472
richiamato nel motivo di ricorso sulle sanzioni, senza però una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 2012, n. 472
richiamato in tema di sanzioni e colpevolezza del contribuente; la Corte ha ribadito che l’affidamento a un professionista non elimina gli obblighi di controllo e vigilanza, salvo comportamento fraudolento del professionista.
art. 12 d.lgs. 18 dicembre 2012, n. 472
richiamato nel motivo, ma senza autonoma incidenza decisoria nel giudizio di cassazione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti posti a base del ricorso, con indicazione della loro collocazione processuale, a pena di inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata nel ricorso, che richiede una critica specifica delle soluzioni giuridiche adottate dal giudice di merito.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
letto in modo costituzionalmente orientato: nell’accertamento induttivo in senso stretto l’Ufficio deve determinare induttivamente anche i costi, non solo i ricavi, ammettendosi una deduzione percentuale forfettaria.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su violazione di legge, la parte deve indicare in modo specifico atti, documenti e passaggi rilevanti su cui fonda la censura; la mera indicazione delle norme asseritamente violate non è sufficiente.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge è ammissibile solo se il ricorso si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e spiega perché la soluzione adottata sia giuridicamente errata.
- In materia di sanzioni tributarie, il contribuente non si libera degli obblighi dichiarativi e di tenuta delle scritture affidandoli a un professionista, salvo che sia allegato e provato un comportamento fraudolento del professionista idoneo a occultare l’inadempimento.
- Nell’accertamento induttivo puro del reddito d’impresa, l’Ufficio deve ricostruire in modo induttivo sia i ricavi sia i costi di produzione correlati, potendosi ricorrere anche a una stima percentuale forfettaria dei costi.
- Quando i ricavi vengono ricostruiti in via presuntiva, non può gravare sul contribuente l’onere di provare in via generica esenzioni o componenti negativi senza che l’Ufficio abbia previamente effettuato una seria e completa determinazione anche della relativa incidenza dei costi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15190/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15191/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15192/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15193/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15194/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15195/2025 del 07/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →