Cassazione Civile, Ordinanza n. 35920/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2008 con cui l'Amministrazione finanziaria ha qualificato la società come "di comodo" ai sensi dell'art. 30 della l. n. 724 del 1994. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha dedotto, in sintesi: la nullità del giudizio di primo grado per illegittimo rinvio dell'udienza disposto dal giudice tributario senza istanza di parte, con conseguente violazione dei termini di costituzione e deposito documenti dell'Ufficio; la violazione delle norme sulle comunicazioni di segreteria nel processo tributario; l'inesistenza o invalidità della delega di firma dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973; l'eccesso di delega per difetto di firma idonea e per superamento dei limiti economici della delega; l'omesso esame delle oggettive situazioni che avrebbero impedito il superamento del test di operatività, sostenendo che la liquidazione era reale e complessa, con affitto d'azienda, vendita di cespiti e pagamento dei debiti; la mancanza di intento elusivo; infine, la violazione di legge e il contrasto con un precedente giudicato della CTR Lombardia relativo all'annualità 2007, che aveva già escluso la natura di società di comodo in presenza della medesima situazione fattuale.
La decisione
La Corte ha accolto il settimo motivo, relativo al giudicato esterno formatosi sulla sentenza della CTR Lombardia n. 4804/7/2014 sull'annualità 2007, ritenendo che tale decisione, passata in giudicato, avesse efficacia espansiva anche sul periodo d'imposta 2008 in ragione dell'identità della situazione di fatto e dei presupposti della disciplina antielusiva. Ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per il sopravvenuto giudicato.
Norme richiamate
La disciplina delle società non operative è applicabile solo se ricorrono i presupposti normativi; il giudicato formatosi su annualità precedente, in presenza di identica situazione fattuale di durata, può escludere la debenza dell'imposizione antielusiva anche per l'anno successivo.
art. 34, terzo comma, d.lgs. n. 546 del 1992
Il ricorrente ne invocava la violazione per sostenere che il rinvio dell'udienza potesse essere disposto solo su istanza di parte; la censura è stata però assorbita dall'accoglimento del motivo sul giudicato esterno.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per contestare la tardività del deposito documentale dell'Ufficio; motivo assorbito.
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolare comunicazione dell'udienza alle parti costituite; motivo assorbito.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento per difetto o invalidità della delega di firma; motivo assorbito.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per articolare le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; le doglianze diverse da quella sul giudicato sono state dichiarate assorbite.
La Corte afferma che non osta alla produzione in cassazione del documento attestante il giudicato sopravvenuto, perché il divieto riguarda i documenti producibili nel merito e non quelli relativi alla successiva formazione del giudicato.
Richiamato per il calcolo del termine lungo di impugnazione, computato secondo il criterio civile; rileva ai fini della tempestività della produzione del giudicato esterno.
artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c.
Richiamati per il computo dei termini a mesi/anni secondo il sistema della computazione civile, non secondo il numero effettivo dei giorni.
Usato come base per enunciare un principio di diritto su questione di particolare importanza.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere dedotto e provato anche per la prima volta in cassazione quando si sia formato dopo la decisione di merito o dopo il deposito del ricorso; se il giudicato si forma in prossimità della scadenza del termine per ricorrere, è ammissibile la produzione iniziale della sentenza non ancora munita di attestazione e il successivo deposito della copia attestata con la memoria, in ossequio a un principio di precauzione e per evitare un aggravio processuale inesigibile.
- Nel processo tributario il giudicato esterno può spiegare efficacia espansiva anche su annualità diverse, quando la questione definita riguardi un elemento tendenzialmente permanente del rapporto o una situazione di fatto e di diritto comune a più periodi d'imposta.
- In presenza di un precedente giudicato su un presupposto fondamentale comune alle cause, il successivo giudizio non può riesaminare quel punto; il giudicato preclude il contrasto tra decisioni e impone la stabilità della regula iuris già formatasi.
- La produzione in cassazione del documento che attesta la sopravvenuta formazione del giudicato non è preclusa dall'art. 372 c.p.c., poiché tale norma non vieta i documenti relativi a fatti sopravvenuti che incidono sull'ammissibilità o sulla decisione del ricorso.
- Quando un motivo di ricorso fondato su giudicato esterno è accolto e il giudicato è decisivo, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa può essere decisa nel merito senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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