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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4990/2020 del 25/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La società e i soci impugnavano gli avvisi con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito d’impresa derivante dalla vendita di sei unità immobiliari e accertato maggior reddito IRPEF in capo ai soci. I contribuenti sostenevano che gli indizi utilizzati dall’Ufficio non fossero gravi, precisi e concordanti e che le differenze tra i prezzi di vendita fossero spiegabili con materiali e finiture scelti dagli acquirenti. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi; la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 118/22/11 depositata il 18 luglio 2011, aveva rigettato gli appelli contro l’Agenzia, rilevando il divario tra i prezzi dichiarati e i valori OMI, i prezzi risultanti da annunci di immobili analoghi, le differenze superiori al 20% tra unità dello stesso fabbricato e la rivendita, quattro anni dopo, di un appartamento a un prezzo superiore del 58%; aveva inoltre escluso che i contribuenti avessero fornito idonea prova contraria. In appello era stato notificato l’atto anche all’INPS, al quale la CTR aveva riconosciuto la carenza di legittimazione passiva e liquidato € 4.230,00 oltre accessori per spese. In Cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: (1) vizio motivazionale e violazione dei criteri presuntivi e dell’onere probatorio, contestando la valutazione degli indizi e il mancato apprezzamento delle proprie deduzioni; (2) carenza di interesse e legittimazione dell’INPS a costituirsi, con contestazione della condanna alle spese, deducendo che l’Istituto non era stato destinatario di una domanda né indicato come parte nell’appello, ma aveva ricevuto copia dell’atto per conoscenza; (3) violazione delle regole sulla liquidazione delle spese, assumendo che i € 18.324,00 liquidati in favore dell’Agenzia superassero i massimi tariffari applicabili al valore di causa indicato dai ricorrenti in € 254.551,67, e denunciando l’omessa specificazione delle singole voci. I ricorrenti avevano inoltre chiesto il differimento dell’udienza per completare la definizione agevolata della lite prevista dal D.L. n. 148 del 2017, convertito dalla L. n. 172 del 2017; la documentazione prodotta non dimostrava né che la procedura riguardasse gli avvisi impugnati né l’integrale pagamento.

La decisione

La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere perché i contribuenti non avevano documentato la definizione agevolata degli avvisi oggetto di causa né l’integrale pagamento degli importi dovuti. Ha rigettato il primo motivo: la CTR aveva valutato analiticamente e poi unitariamente gli indizi e aveva motivato la loro idoneità a fondare l’accertamento presuntivo; le doglianze chiedevano in sostanza una nuova valutazione del merito e non individuavano un fatto decisivo omesso o una contraddizione insanabile. Ha rigettato il secondo motivo: poiché l’appello era stato notificato all’INPS, l’Istituto era legittimato a costituirsi quale destinatario della notificazione; la CTR non lo aveva qualificato come terzo chiamato, ma ne aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva perché estraneo al primo grado, condannando gli appellanti alle spese sostenute. Ha accolto il terzo motivo: la CTR aveva liquidato cumulativamente le spese in favore dell’Agenzia senza indicare il valore della controversia, le singole voci riconosciute e le tariffe applicate, impedendo il controllo sulla correttezza della liquidazione. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale statuizione e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    In particolare, la Commissione regionale, dopo avere precisato che il reddito dichiarato è stato rettificato con accertamento analitico-induttivo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), ha rilevato che l’Amministrazione, “…partendo dal fatto che i prezzi di vendita dichiarati erano considerevolmente inferiori a quelli medi rilevati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, con riferimento alla tipologia degli immobili compravenduti, alla zona omogenea in cui erano ubicati ed alla data di stipulazione degli atti, ha evidenziato tale differenza anche attraverso il raffronto con i prezzi di vendita rilevati dagli annunci immobiliari (riferiti a immobili di tipologia e ubicazione analoga), con l’incoerenza dei prezzi di vendita tra appartamenti facenti parte dello stesso fabbricato (differenza di prezzo di oltre il 20%) e con l’eccessiva plusvalenza dell’appartamento venduto quattro anni dopo ad un prezzo superiore al 58% “.

    La rettifica analitico-induttiva è stata ritenuta giustificata, nel caso concreto, dalla convergenza di più elementi relativi ai prezzi delle unità immobiliari, e non dal solo scostamento dai valori medi OMI.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice di appello non si è quindi limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, ma ha proceduto ad una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, addivendo al convincimento che gli elementi posti dall’Agenzia delle Entrate a fondamento degli atti impositivi integrassero presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità a quanto previsto dall’art. 2729 c.c., ed escludendo al contempo che le argomentazioni difensive dei contribuenti potessero confutare la legittimità dell’operato dell’Ufficio.

    La prova presuntiva richiede l’esame analitico degli indizi rilevanti e la successiva valutazione complessiva della loro concordanza e reciproca capacità di rafforzamento; gli indizi possono fondare il convincimento secondo ragionevole probabilità, senza necessità di certezza.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Risulta, infatti, integrato il vizio di omessa o insufficiente motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo quando, dal compendio giustificativo sviluppato a supporto della decisione, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione o sia evincibile un’obiettiva carenza dell’iter logico-argomentativo che ha portato il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamente applicata, mentre, a sua volta, il vizio di contraddittorietà si rende ravvisabile solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi posta a fondamento della decisione adottata.

    Il vizio motivazionale ricorre soltanto in presenza dell’omesso esame di elementi potenzialmente decisivi, di una carenza obiettiva dell’iter logico-argomentativo o di un contrasto tra argomentazioni che impedisca di identificare la ratio decidendi; non consente di ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La Commissione regionale non risulta essersi conformata a tale orientamento, poichè ha liquidato in via cumulativa le spese giudiziali, omettendo di specificare il valore della controversia, le singole voci riconosciute e le tariffe forensi in concreto applicate, in violazione dell’obbligo di motivazione, e, pertanto, la sentenza sul punto deve essere cassata.

    La condanna al rimborso delle spese deve consentire il controllo della liquidazione; la quantificazione cumulativa senza specificazione delle voci e degli elementi tariffari non soddisfa tale esigenza.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 2-bis

    Nel caso di specie la censura formulata non risulta generica ed è pertanto ammissibile, considerato che i ricorrenti, pur in assenza di una specificazione da parte del giudice di merito delle singoli voci della tariffa in concreto liquidate, hanno indicato il valore della causa e lo scaglione di riferimento e, al fine di dimostrare il superamento degli importi massimi previsti nel tariffario forense, hanno elaborato un prospetto riassuntivo, sia con riguardo agli onorari sia con riguardo ai diritti, nel quale sono state puntualmente indicate le singole prestazioni svolte e, in relazione a ciascuna di esse, l’importo minimo e quello massimo previsto nella tariffa.

    La censura sulla liquidazione delle spese è specifica e scrutinabile quando individua il valore e lo scaglione della controversia e confronta analiticamente le prestazioni e gli importi liquidati con i limiti tariffari; il motivo è stato accolto per l’assenza di una liquidazione analitica controllabile.

  • D.M. n. 127/2004, art. 5, comma 2

    Nel caso di specie la censura formulata non risulta generica ed è pertanto ammissibile, considerato che i ricorrenti, pur in assenza di una specificazione da parte del giudice di merito delle singoli voci della tariffa in concreto liquidate, hanno indicato il valore della causa e lo scaglione di riferimento e, al fine di dimostrare il superamento degli importi massimi previsti nel tariffario forense, hanno elaborato un prospetto riassuntivo, sia con riguardo agli onorari sia con riguardo ai diritti, nel quale sono state puntualmente indicate le singole prestazioni svolte e, in relazione a ciascuna di esse, l’importo minimo e quello massimo previsto nella tariffa.

    La Corte riferisce la disposizione sull’eventuale raddoppio degli onorari nelle cause di particolare importanza soltanto come ipotesi prospettata nel calcolo dei ricorrenti; non decide che nel caso concreto ricorressero i presupposti per applicarla.

Massime di principio

  • Nella prova presuntiva, il giudice deve prima esaminare analiticamente gli elementi indiziari per escludere quelli privi di rilevanza e conservare quelli dotati di efficacia almeno potenziale, quindi deve valutarli complessivamente per verificare se siano concordanti e se la loro combinazione fondi una prova secondo ragionevole probabilità, anche quando i singoli indizi isolati non sarebbero sufficienti.
  • Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale non permette di rinnovare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: il vizio sussiste se risultano omessi elementi potenzialmente decisivi, obiettivamente carente il percorso logico-argomentativo o insanabilmente contrastanti le ragioni esposte.
  • La notificazione dell’atto di appello a un soggetto non destinatario di una domanda giudiziale consente a tale destinatario di costituirsi in giudizio; resta distinta la questione della sua legittimazione passiva rispetto alla controversia, che può essere esclusa se non era stato parte del primo grado.
  • La liquidazione delle spese processuali deve essere formulata in modo tale da consentire il controllo della correttezza degli importi e del rispetto delle tariffe; la mera indicazione di un importo complessivo, senza specificare le singole voci e i parametri applicati, rende illegittima la statuizione sulle spese.
  • La censura per superamento dei limiti tariffari può essere scrutinata se il ricorrente indica il valore e lo scaglione della causa e specifica, con conteggi riferiti alle singole prestazioni, le voci e gli importi che assume non conformi alla tariffa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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