Cassazione Civile, Ordinanza n. 10313/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un automobilista aveva promosso azione risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in un sinistro stradale, deducendo che un altro conducente avesse impegnato l'incrocio con semaforo rosso e costringendolo a una manovra di emergenza con urto contro guard rail e muro. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda e condannato in solido il conducente e la compagnia assicuratrice. In appello, su impugnazione della compagnia, la decisione era stata riformata sulla base di una nuova consulenza tecnica d'ufficio e della valutazione delle prove, ritenendo che il semaforo fosse in luce gialla in tutte le direzioni e che la segnaletica fissa imponesse la precedenza al veicolo che l'appellato non aveva rispettato. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione sul contenuto del CID e delle prove testimoniali, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato la presenza di un testimone a bordo dell'auto e, quindi, travisato un dato processuale; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sempre fondato sul dedotto travisamento della prova documentale e sull'erronea valutazione del funzionamento del semaforo, che secondo il ricorrente avrebbe potuto portare a una diversa decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, non denunciassero un vero errore di percezione su un dato probatorio, ma mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio. La Corte ha osservato che la presenza o meno del testimone non era circostanza decisiva e che la sua deposizione era stata giudicata inattendibile per genericità e compiacenza; inoltre, le modalità di funzionamento del semaforo risultavano già dimostrate da CTU, comunicazioni della polizia municipale e dichiarazioni rese nel CID. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito per inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso per il risarcimento del danno.
La dedotta violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore a un dato probatorio diverso da quello risultante dagli atti; non se compie una diversa valutazione della prova.
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per asserito errore di percezione, ma la censura è stata ritenuta non ammissibile perché diretta in realtà contro la valutazione delle prove.
Il motivo è stato reputato inammissibile perché non individuava un fatto decisivo realmente omesso, ma contestava il travisamento valutativo del materiale istruttorio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Interpretato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite sul requisito di specialità della procura per il giudizio di cassazione.
Richiamato in relazione ai requisiti della procura speciale nel giudizio di cassazione.
Evocato come criterio di conservazione dell'atto di procura, nei casi dubbi, per attribuire efficacia alla volontà della parte.
Richiamato insieme all'art. 1367 c.c. quale criterio di conservazione degli atti processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice attribuisca a un documento o a un dato probatorio un contenuto oggettivamente diverso da quello emergente dagli atti; non quando la doglianza si risolva nella critica alla valutazione o attendibilità della prova compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova lettura del materiale istruttorio o per denunciare un mero travisamento valutativo della prova.
- Una deposizione testimoniale può essere ritenuta non decisiva e comunque inattendibile se giudicata generica, compiacente o in contrasto con altri dati oggettivi acquisiti al processo.
- In tema di ricostruzione di un sinistro stradale, la valutazione delle prove tecniche e documentali resta riservata al giudice di merito, se sorretta da argomentazione non meramente apparente e non contraddetta da un reale errore percettivo.
- La procura per il giudizio di cassazione è valida se conferita in modo specializzato anche su foglio separato materialmente congiunto all'atto, salvo che risulti in modo evidente la sua non riferibilità al giudizio di legittimità; nei casi dubbi opera il principio di conservazione dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10222/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10224/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10225/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10228/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10229/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10230/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →