Cassazione Civile, Ordinanza n. 06356/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il corretto criterio sull'interesse ad impugnare e si pronunci anche sulla domanda di rilascio del compendio immobiliare; le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio secondo l'esito finale della lite.
Esito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La lite nasce da un giudizio di divisione di un compendio immobiliare in comunione. Nel corso del giudizio alcuni terzi sono intervenuti affermando di essersi immessi nel possesso dei beni anni prima a seguito di un incendio, chiedendo: a) di respingere il sequestro giudiziario; b) in via principale, di accertare l'usucapione in loro favore; c) in subordine, di ottenere il rimborso delle migliorie apportate ai fondi. Il tribunale ha accolto la divisione, ma ha dichiarato inammissibili le domande degli intervenuti perché, essendo subentrati tardivamente, non avevano potuto svolgere attività istruttoria a sostegno delle stesse. La corte d'appello ha rigettato gli appelli delle parti originarie, ritenendo che esse non avessero legittimazione e interesse a impugnare la statuizione di inammissibilità, poiché la pronuncia di merito sarebbe stata azionabile solo dagli intervenuti. In cassazione il ricorrente principale ha censurato la sentenza d'appello per nullità della motivazione e per violazione delle norme sull'interesse ad agire e all'impugnazione, sostenendo che l'interesse va misurato sul pregiudizio concreto derivante dalla sentenza e non sul fatto di aver proposto in primo grado le stesse domande; la ricorrente incidentale ha riproposto, da un lato, la doglianza sul giudicato e, dall'altro, ha denunciato l'omessa pronuncia sulla domanda di rilascio del compendio e sulla regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi all'interesse all'impugnazione e all'erronea qualificazione della statuizione del tribunale, nonché il motivo incidentale sull'omessa pronuncia sul rilascio.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla quando la motivazione è irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile al punto da non consentire di capire le ragioni della decisione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è utilizzabile per censurare la nullità della sentenza per motivazione mancante o affetta da contraddittorietà radicale
l'interesse ad agire e a impugnare va valutato in base al pregiudizio concreto e all'utilità pratica derivante dall'accoglimento dell'impugnazione
richiamato nel contesto delle preclusioni processuali e dell'ammissibilità delle domande proposte dagli intervenuti
richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare sul merito delle domande e non arrestarsi all'inammissibilità
richiamato nel contesto delle preclusioni e delle difese svolte nel giudizio di primo grado
gli intervenuti, quando l'intervento non è per integrare il contraddittorio e avviene dopo la scadenza dei termini istruttori, non subiscono le preclusioni assertive e possono proporre le domande che costituiscono l'essenza dell'intervento, restando limitati nelle sole attività istruttorie
consente l'intervento principale del terzo che fa valere un proprio diritto in contrasto con le parti originarie
richiamato in relazione alla richiesta di rimessione in termini degli intervenuti, respinta nei gradi di merito
richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere il giudicato interno, ma ritenuto non formato sulla statuizione di inammissibilità
richiamato per la pretesa efficacia di giudicato, esclusa dalla Corte
impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda; la sua violazione ricorre se la corte omette di esaminare una domanda ritualmente proposta
richiamati in tema di regolazione delle spese di lite e di compensazione per giusti motivi nella disciplina ratione temporis applicabile
richiamato in relazione alla regolazione delle spese di custodia del compendio sequestrato
art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
indicato come rimedio da utilizzare per contestare le spese di custodia regolate con ordinanza
richiamato nel motivo incidentale insieme all'art. 100 c.p.c., ma non decisivo rispetto alla soluzione adottata
Massime di principio
- Ai fini dell'interesse ad impugnare rileva la soccombenza in senso sostanziale, ossia il concreto pregiudizio derivante dalla sentenza e la utilità che può conseguire dall'accoglimento del gravame, non la mera corrispondenza tra conclusioni formulate e dispositivo.
- L'interesse all'impugnazione non dipende dal fatto che la parte abbia o meno proposto in primo grado la stessa domanda che chiede venga decisa in appello: anche il destinatario di una statuizione di inammissibilità può avere interesse a chiederne la riforma se da essa derivano effetti preclusivi o comunque pregiudizievoli.
- La motivazione della sentenza è viziata quando confonde legittimazione e interesse all'impugnazione o quando afferma, senza coerente spiegazione, che solo una parte diversa dai soggetti soccombenti potrebbe impugnare la statuizione resa nel processo.
- Nel giudizio di intervento adesivo o principale del terzo, se l'intervento avviene dopo la scadenza dei termini istruttori, non si estendono automaticamente al terzo le preclusioni assertive sulle domande, ma possono operare limitazioni alle sole attività istruttorie; per questo la domanda del terzo non può essere dichiarata inammissibile solo per la tardività delle prove.
- Quando il giudice di primo grado dichiara inammissibile una domanda per ragioni processuali non corrispondenti a una vera decisione di merito, non si forma giudicato sul merito della pretesa e la corte d'appello, investita dell'impugnazione, deve verificare la correttezza della statuizione e, se del caso, decidere nel merito.
- L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.
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