Cassazione Penale, Ordinanza n. 07898/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, nel confermare la responsabilità per detenzione/cessione di sostanza stupefacente, aveva escluso la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, determinato la pena e negato le circostanze attenuanti generiche. I motivi di ricorso, secondo la Corte di cassazione, si traducevano in censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione del compendio probatorio, quindi in doglianze di merito non consentite in sede di legittimità; inoltre erano generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione di merito, che aveva valorizzato il dato ponderale, l'elevata qualità/purezza della sostanza e le modalità di occultamento, ritenute incompatibili con il fatto lieve. La memoria difensiva riproponeva le medesime contestazioni già giudicate inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in cassazione, e che la sentenza di merito fosse sorretta da motivazione congrua, logica e immune da vizi. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'ipotesi di lieve entità va valutata complessivamente sulla base di tutti i parametri normativi: qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se uno degli indici assume valore negativamente assorbente, le altre circostanze non incidono sull'esito del giudizio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al giudizio discrezionale del merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica.
La determinazione della pena richiede una valutazione discrezionale del giudice di merito in rapporto alla gravità del fatto e alla personalità del reo, sindacabile in cassazione solo nei limiti della congruità e logicità della motivazione.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, salvo vizi logici o motivazionali macroscopici.
- La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti deve essere apprezzata in modo complessivo, considerando tutti i parametri legali; la presenza di un indice fortemente negativo può da sola escludere l'applicabilità del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
- Quando la motivazione di merito è congrua e coerente nel valorizzare quantità, qualità della sostanza e modalità dell'azione, la qualificazione del fatto come non lieve non è utilmente censurabile in cassazione.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili solo in presenza di motivazione apparente, insufficiente o manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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