Cassazione Civile, Ordinanza n. 28219/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'azione della curatela volta a far dichiarare la nullità per simulazione assoluta di un atto del 2012 con cui una socia aveva trasferito alla figlia, all'epoca diciannovenne, la proprietà di un compendio immobiliare sito in Prato, conferendole contestualmente mandato a rivenderlo a terzi. Secondo la curatela, l'operazione si inseriva nel contesto di una distrazione di ingenti somme dalla società, compiuta negli anni 2010-2012 dalla socia e dal coniuge, con finalità di sottrarre il bene all'aggressione dei creditori. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, valorizzando una serie di indizi gravi, precisi e concordanti circa la fittizietà della vendita. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione del d.lgs. 28/2010 per mancata attivazione della mediazione obbligatoria, assumendo che la causa riguardasse diritti reali; 2) violazione degli artt. 1414 e 1415 c.c., sostenendo che gli indizi fossero mal valutati e che la Corte avesse in realtà riesaminato il merito; 3) violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c., lamentando che l'accordo simulatorio non fosse stato provato; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il giudice avesse privilegiato gli indizi e non ammesso prove orali e documentali. In corso di procedimento, una sola ricorrente ha presentato istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., con nuova procura, pur essendo il rapporto processuale inscindibile per litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, aderendo integralmente alla proposta di definizione accelerata. Ha ritenuto che, in presenza di litisconsorzio necessario sostanziale, l'istanza di decisione presentata da una sola delle ricorrenti imponesse comunque la trattazione unitaria del ricorso anche nei confronti dell'altra. Nel merito processuale, i motivi sono stati reputati inammissibili per genericità e per violazione degli oneri di specificità e autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.; inoltre, le censure miravano in sostanza a un riesame del merito e della valutazione presuntiva, non consentito in cassazione. È stata quindi confermata la statuizione di simulazione assoluta dell'atto dispositivo. La Corte ha condannato entrambe le ricorrenti in solido alle spese di legittimità. Ha inoltre applicato, nei confronti della sola ricorrente che aveva presentato l'istanza di decisione, le sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha posto a suo carico l'ulteriore contributo e la somma in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La presentazione dell'istanza di decisione da parte di uno solo dei litisconsorti necessari non impedisce la trattazione unitaria del ricorso; la mancata istanza dell'altro litisconsorte non paralizza il processo.
Il giudizio è stato trattato in camera di consiglio nelle forme previste per il rito camerale.
Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente atti e documenti su cui si fonda.
La mancata indicazione della collocazione degli elementi processuali e documentali integra un difetto di specificità e autosufficienza.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non è denunciabile quando si contesti la diversa valutazione delle prove acquisite.
La censura non può tradursi in richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o della sua forza persuasiva.
La simulazione attiene alla validità/efficacia del contratto e può essere accertata anche per presunzioni, se fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.
La disciplina richiamata è stata evocata per contestare l'efficacia della simulazione, ma le censure erano inammissibili perché miravano al riesame dei fatti.
L'accordo simulatorio può essere provato nei modi ammessi dalla legge, ma il motivo che ne contesta l'accertamento è inammissibile se generico o volto a rivalutare gli indizi.
La falsa applicazione della norma sulle presunzioni è configurabile solo se il giudice assume come gravi, precisi e concordanti fatti che non lo sono; non basta proporre una lettura alternativa degli indizi.
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010
La controversia sulla simulazione contrattuale non è qualificata come controversia in materia di diritti reali ai fini della mediazione obbligatoria.
La domanda revocatoria, richiamata in via subordinata, riguarda la conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, non diritti reali.
L'inerzia di un litisconsorte necessario non può paralizzare il diritto di difesa dell'altro; occorre solo assicurare il contraddittorio.
Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, le relative condanne conseguono di default alla parte che ha presentato l'istanza di decisione, salvo distinta valutazione dell'abuso processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la doglianza deve essere specifica e autosufficiente: è inammissibile il motivo che non indichi con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda o che non ne consenta la verifica immediata.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è invece censurabile in cassazione la sola diversa ponderazione delle prove ritualmente acquisite.
- La deduzione di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. richiede di confrontarsi con il ragionamento presuntivo del giudice di merito e di spiegare in che modo i singoli fatti valorizzati difettino di gravità, precisione o concordanza; è inammissibile la censura che si limiti a offrire una ricostruzione alternativa del merito.
- La simulazione contrattuale può essere accertata tramite presunzioni, purché il quadro indiziario sia grave, preciso e concordante; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di fatto.
- La domanda di accertamento della simulazione di un contratto non rientra, di regola, nella mediazione obbligatoria prevista per le controversie in materia di diritti reali, perché ha ad oggetto il contratto e la sua efficacia.
- In presenza di litisconsorzio necessario sostanziale, l'istanza di decisione o l'impulso processuale di uno solo dei litisconsorti non può essere neutralizzato dall'inerzia degli altri; il processo deve proseguire unitariamente.
- Le sanzioni connesse alla definizione accelerata del ricorso si applicano, di regola, alla parte che ha determinato l'aggravio processuale mediante l'istanza di decisione, ferma la distinta verifica di eventuale abuso del processo nei confronti degli altri ricorrenti.
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