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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23634/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso dell’imposta trattenuta dall’ASL sui rimborsi spese di viaggio corrisposti mensilmente a un medico specialista ambulatoriale per lo svolgimento dell’attività in un comune diverso da quello di residenza. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l’accoglimento, ritenendo non imponibili tali somme in quanto aventi natura risarcitoria e non retributiva. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 1, 2, 5 e 6, TUIR, sostenendo che i rimborsi per spese di accesso dovessero essere assoggettati a imposizione, anche in ragione della distinzione, prospettata in memoria, tra trasferta ai sensi dell’accordo collettivo e rimborso analitico previsto da altra disposizione del medesimo accordo. La Corte ha escluso la rilevanza della distinzione lavoristica invocata dall’Ufficio e ha valorizzato il dato fattuale, accertato dal giudice di merito, secondo cui il rimborso era parametrato al chilometraggio percorso e al costo del carburante, quindi non forfettario ma analitico.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ribadito l’orientamento secondo cui le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal medico specialista per l’attività svolta fuori dal comune di residenza hanno funzione restitutoria e di reintegrazione patrimoniale, non costituiscono reddito da lavoro dipendente e non sono imponibili ai sensi del TUIR quando siano determinate in modo analitico e non forfettario. Poiché la CTR aveva accertato che il rimborso era commisurato al chilometraggio e al costo del carburante, tale accertamento di fatto non era più discutibile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia ricorrente; inoltre la Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo la parte soccombente un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 51 TUIR

    Le indennità di trasferta e i rimborsi devono essere distinti in base alla loro funzione: i rimborsi analitici di spese effettivamente sostenute e parametrati a esborsi reali non si assimilano alla retribuzione e non sono imponibili; non rileva, per escluderne la tassazione, la qualificazione lavoristica data dall’accordo collettivo quando il rimborso sia analitico e restitutorio.

  • art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

    Richiamato come norma che esclude dall’imposizione i rimborsi spese aventi funzione restitutoria e non retributiva, quando siano analiticamente determinati.

  • art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1986, n. 917

    Richiamato nel medesimo senso dell’art. 48 del previgente d.P.R. n. 597/1973, quale base normativa dell’esclusione da imposizione dei rimborsi analitici di spese di viaggio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato dall’Agenzia per violazione e falsa applicazione di legge tributaria, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne ha escluso l’applicazione perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di redditi da lavoro dipendente, i rimborsi spese di viaggio effettivamente sostenute per svolgere l’incarico fuori dal comune di residenza non sono imponibili se hanno funzione meramente restitutoria e sono determinati in modo analitico, non forfettario.
  • La qualificazione fiscale del rimborso dipende dalla sua concreta modalità di quantificazione e dalla sua funzione economica, non dalla sola etichetta contrattuale o collettiva attribuita alla voce corrisposta.
  • Quando il giudice di merito accerta che il rimborso è parametrato a elementi oggettivi come chilometraggio e costo del carburante, tale accertamento fattuale, se non specificamente censurato nei limiti consentiti, è decisivo per escludere la tassazione.
  • Non è pertinente, ai fini dell’imponibilità fiscale del rimborso, la distinzione lavoristica tra trasferta e altre ipotesi di spostamento se la disciplina tributaria considera unitariamente il caso delle missioni o trasferte fuori del territorio comunale e distingue invece tra erogazioni forfettarie e rimborsi analitici.
  • L’uso del mezzo proprio e il ristoro analitico delle relative spese, quando coessenziali all’esecuzione dell’attività professionale, non trasformano il rimborso in compenso reddituale imponibile se esso resta ancorato all’effettivo esborso sostenuto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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