Cassazione Civile, Ordinanza n. 12843/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera condominiale del 21.3.2005. Il condomino originario aveva contestato la deliberazione davanti al tribunale; dopo il suo decesso, gli eredi hanno proseguito il giudizio. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione ritenendo regolare la convocazione all'assemblea mediante raccomandata con compiuta giacenza e ritenendo infondata anche la censura sul quorum relativo alla nomina dell'amministratore, poiché l'assemblea si sarebbe limitata a prorogarne l'incarico. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 e 2700 c.c. per avere la Corte territoriale considerato perfezionata la notifica per compiuta giacenza nonostante la presunta indicazione di destinatario sconosciuto; violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., 2697 e 1335 c.c. per avere ritenuto incontestato il rilascio dell'avviso di giacenza e applicato la presunzione di conoscenza; violazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. per non avere considerato che, anche a voler ritenere ricevuto l'avviso, la comunicazione si perfeziona solo allo spirare del termine di giacenza; omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2730, 2731, 2735 c.c. per avere omesso di valorizzare una presunta confessione stragiudiziale dell'amministratore sulla irreperibilità del condomino e per il calcolo del termine di compiuta giacenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze sulla convocazione assembleare mirassero in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello sulla regolarità del procedimento notificatorio, valutazione non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale. Ha precisato che non ricorre violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle prove, né violazione dell'art. 2697 c.c. quando si lamenti un errato esito della prova e non una falsa distribuzione dell'onere probatorio. Ha inoltre osservato che l'annotazione "sconosciuto" sulla relata poteva essere letta come mera svista materiale dell'agente postale, non bisognosa di querela di falso, e che la Corte d'appello aveva logicamente valorizzato le altre annotazioni postali per ritenere regolare la notifica per compiuta giacenza. L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni di fatto e di diritto non risultanti trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente prospettate nel giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
"il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti"
La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla con prudente apprezzamento quando invece è soggetta a una regola legale di efficacia; non quando si censuri un cattivo esercizio del giudizio di fatto.
La norma è violata solo se l'onere della prova viene posto a carico di una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l'erronea valutazione dell'esito probatorio.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla relata dell'agente postale; la Corte ha escluso che la dedotta svista materiale richiedesse querela di falso.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonomia decisoria nella motivazione della Corte di cassazione.
La presunzione di conoscenza opera solo quando la dichiarazione/comunicazione sia giunta all'indirizzo del destinatario; l'accertamento dell'arrivo all'indirizzo è giudizio di fatto del giudice di merito.
Richiamato in tema di efficacia della comunicazione, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a un diverso accertamento in fatto.
Richiamato in relazione alla pretesa confessione stragiudiziale dell'amministratore, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specifica allegazione.
Come sopra, richiamato solo dalla parte ricorrente.
Come sopra, richiamato solo dalla parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato ritenuto dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di merito sull'apprezzamento delle prove in una dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; tali norme sono violate solo in ipotesi tipiche, non quando si contesti la preferenza accordata dal giudice ad alcuni elementi istruttori.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto se il giudice individua erroneamente la parte gravata dall'onere probatorio; se invece il giudice ritiene, nel merito, che la prova sia stata o meno raggiunta, la censura attiene alla valutazione del fatto e non alla ripartizione dell'onere.
- L'accertamento dell'avvenuta consegna o dell'arrivo di una comunicazione all'indirizzo del destinatario è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
- Un'inesattezza materiale nella compilazione della relata o dell'annotazione postale non equivale automaticamente a falsità dell'atto e non richiede querela di falso quando il giudice di merito la qualifichi come mero errore materiale sorretto da altre risultanze documentali.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni che implicano nuovi accertamenti di fatto, se il ricorrente non dimostra specificamente di averle già prospettate nei gradi di merito e non indica gli atti in cui ciò è avvenuto.
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