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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40806/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento dell'instaurazione, quantomeno di fatto, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con l'ente pubblico presso cui era stato utilizzato in attività socialmente utili, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante in base all'inquadramento rivendicato e quanto percepito come sussidio LSU. In appello la domanda era stata respinta perché non risultavano provati gli indici del rapporto di impiego: inserimento nell'organizzazione dell'ente, svolgimento di attività rientranti nei fini istituzionali, assunzione di responsabilità amministrativa e disciplinare, né una sufficiente specificità delle allegazioni. Con il ricorso per cassazione sono stati denunciati, da un lato, la violazione di norme costituzionali, di disposizioni sui lavori socialmente utili e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la prestazione si era svolta in modo difforme dal progetto e che l'utilizzazione avrebbe dovuto essere considerata oltre i limiti temporali previsti; dall'altro, la violazione degli artt. 2126 e 2697 c.c. e delle norme sui LSU, deducendo l'omesso esame di documenti e la mancata ammissione di prove che avrebbero dimostrato la diversità delle mansioni rispetto al progetto. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi, fondata sull'accertamento di merito della mancanza di prova di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, e perché le censure sui documenti non rispettavano gli oneri di specificità e localizzazione del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione di merito si era basata non sulla sola durata dell'utilizzazione o sulla presunta difformità dal progetto, ma soprattutto sulla mancata prova dell'instaurazione di un vero rapporto di impiego subordinato di fatto; pertanto l'art. 2126 c.c. e la direttiva 1999/70/CE non erano invocabili in assenza di tale presupposto. Ha inoltre osservato che le doglianze erano formulate in modo promiscuo, mescolando vizi di fatto e di diritto, e che la censura fondata su atti e documenti non rispettava l'art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stati trascritti e localizzati nel ricorso i documenti richiamati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    è applicabile solo se, in fatto, risulti instaurato un vero rapporto di impiego subordinato; non basta la mera utilizzazione in lavori socialmente utili o la difformità dal progetto se manca la prova dell'inserimento nell'organizzazione dell'ente.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, compresa l'instaurazione di fatto del rapporto di lavoro, grava su chi agisce in giudizio.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la censura fondata su atti o documenti è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive il contenuto rilevante e non indica specificamente dove siano rinvenibili nel fascicolo.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    la produzione del documento è distinta dall'onere di specifica indicazione del ricorso e serve a garantirne l'agevole reperibilità.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    il motivo non può essere costruito in modo promiscuo, sovrapponendo questioni di fatto e di diritto; il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti rigorosi consentiti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in presenza dei presupposti processuali, la Corte dà atto del raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

  • art. 8 d.lgs. n. 468/1997

    l'utilizzazione in lavori socialmente utili non determina di regola l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale di matrice assistenziale e formativa.

  • art. 4 d.lgs. n. 81/2000

    riproduce la disciplina secondo cui l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non comporta automaticamente la nascita di un rapporto di lavoro.

  • direttiva 1999/70/CE

    non si applica ai lavoratori socialmente utili, salvo che sia accertato che la qualifica formale sia fittizia e mascheri un reale rapporto di lavoro.

  • clausola 2 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE

    richiamata per escludere l'applicabilità dell'accordo quadro ai lavoratori socialmente utili in assenza di un reale rapporto di lavoro corrispondente a quello disciplinato dalla normativa nazionale.

  • artt. 1 e 36 Cost.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa di tutela retributiva e di corretto inquadramento.

  • art. 11 preleggi

    richiamato dal ricorrente in relazione all'interpretazione delle norme interne e al rapporto con il diritto UE.

  • art. 14 d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in L. 19 luglio 1994, n. 451

    richiamato nel ricorso tra le norme in tema di lavori socialmente utili.

  • art. 1 d.l. 468/97

    richiamato nel ricorso; il testo fa riferimento alla disciplina dei lavori socialmente utili.

  • art. 4 d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81

    richiamato nel ricorso e dalla Corte come norma che conferma la speciale disciplina dei LSU.

  • artt. 3 e 36 Cost.

    richiamati dal ricorrente a fondamento delle doglianze retributive e di eguaglianza.

  • art. 4, comma 1, direttiva 1999/70/CE

    invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina sul lavoro a termine.

  • art. 12 preleggi

    richiamato dal ricorrente sul versante interpretativo.

  • d.lgs. n. 468/1997, artt. 2 e 8

    richiamati dal ricorrente in tema di lavori socialmente utili e loro disciplina.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la decisione in camera di consiglio.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in generale per i requisiti di completezza e specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'utilizzazione di lavoratori socialmente utili non integra, di regola, un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale di natura assistenziale e formativa; per sostenere la subordinazione occorre provare elementi ulteriori e concreti che rivelino l'effettivo inserimento nell'organizzazione dell'ente e lo svolgimento di attività rientranti nei suoi fini istituzionali.
  • La mera difformità delle mansioni rispetto al progetto LSU o la sola protrazione temporale dell'utilizzazione non bastano, da sole, a fondare la trasformazione della fattispecie in rapporto di lavoro subordinato né l'applicazione automatica dell'art. 2126 c.c.
  • La direttiva 1999/70/CE non si applica ai lavoratori socialmente utili quando non vi sia un rapporto di lavoro corrispondente a quello disciplinato dall'ordinamento nazionale; l'assimilazione al lavoro a termine è possibile solo se la qualificazione formale sia fittizia e mascheri un reale rapporto di lavoro.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere autosufficienti, specifiche e coerenti con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che sovrapponga questioni di fatto e di diritto senza attaccare la concreta base decisoria della pronuncia di merito.
  • Quando il motivo si fonda su documenti o atti del giudizio di merito, il ricorrente deve trascriverne le parti rilevanti e indicarne con precisione la collocazione processuale e documentale; in difetto, la censura è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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