Cassazione Civile, Ordinanza n. 03213/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un'azienda agricola aveva chiesto la condanna della Regione al pagamento di un contributo comunitario PAC, sostenendo che l'amministrazione avesse illegittimamente opposto in compensazione un debito della stessa azienda per prelievo supplementare relativo alle quote latte. La Corte d'appello aveva rigettato le censure, qualificando il meccanismo come compensazione impropria/atecnica tra partite iscritte nel Registro nazionale dei debiti e riferite a un unico rapporto tra produttore e Unione europea, escludendo la sospensione delle procedure di recupero in mancanza di richiesta di rateizzazione e negando che la riscossione spettasse in via esclusiva ad AGEA. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla doglianza relativa alla mancanza di certezza e liquidità del credito per prelievo supplementare; violazione degli artt. 1246 n. 3 c.c., art. 3, comma 5 duodecies, d.l. n. 182/2005 convertito in l. n. 231/2005 e art. 115 c.p.c., contestando la qualificazione come compensazione impropria; violazione dell'art. 8 quinquies, commi 8 e 10, l. n. 33/2009, sostenendo la legittimazione esclusiva di AGEA alla riscossione; violazione dell'art. 92 c.p.c. per il mancato governo delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'omessa pronuncia era invocata su una questione, e non su una domanda o eccezione in senso stretto, essendo l'accertamento del saldo finale tra partite contrapposte rilevabile anche d'ufficio. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità che qualifica come compensazione impropria quella tra credito PAC e debito per prelievo supplementare sulle quote latte. Ha respinto anche il terzo motivo, perché conforme al principio per cui la compensazione può essere effettuata dal competente organismo pagatore regionale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché volto a censurare una valutazione discrezionale del giudice di merito sulle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo a domande ed eccezioni in senso stretto, non rispetto a questioni o a profili che il giudice può esaminare d'ufficio, come l'accertamento contabile del saldo finale in una compensazione impropria.
Richiamato per contestare la compensazione, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del meccanismo come compensazione impropria, compatibile con l'assetto deciso dai giudici di merito.
art. 3, comma 5 duodecies, d.l. n. 182 del 2005
Norma invocata dalla ricorrente per negare la compensazione; la Corte ha giudicato infondata la censura perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza sulla compensazione impropria tra crediti PAC e debiti per quote latte.
Invocato insieme alle altre norme per sostenere l'erronea valutazione delle risultanze; la Corte non ha ravvisato violazioni, ritenendo corretta la qualificazione giuridica operata nei gradi di merito.
art. 8 quinquies, commi 8 e 10, l. n. 33 del 2009
La Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'esclusiva legittimazione di AGEA alla riscossione del prelievo supplementare, affermando che la compensazione può essere effettuata dal competente organismo pagatore regionale.
La scelta di compensare o meno le spese è stata ritenuta non sindacabile in cassazione nei termini prospettati, trattandosi di valutazione del giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non può essere dedotta validamente quando la doglianza riguarda una mera questione giuridico-contabile suscettibile di accertamento officioso, poiché il vizio ex art. 112 c.p.c. presuppone il mancato esame di domande o eccezioni in senso stretto.
- La compensazione impropria o atecnica, quando le poste contrapposte sono iscritte in un sistema contabile unitario e confluiscono nell'accertamento del saldo finale, non è soggetta ai limiti tipici della compensazione civilistica ordinaria nei medesimi termini invocati dalla parte.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già qualificato una specifica operazione come compensazione impropria, la censura che si limiti a riproporre una diversa qualificazione giuridica è infondata se non confronta efficacemente quel principio.
- La legittimazione alla gestione e alla riscossione di crediti pubblici in un sistema normativamente organizzato può spettare anche all'organismo pagatore regionale competente, non essendo necessario attribuire in via esclusiva tale funzione ad altro ente centrale se la disciplina speciale lo consente.
- Le doglianze sulla regolazione delle spese sono, di regola, insindacabili in cassazione quando si risolvono nella contestazione della valutazione discrezionale del giudice di merito senza denunciare una specifica violazione di legge.
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