Cassazione Civile, Sentenza n. 25715/2025 del 19/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto alla lavoratrice, Patrizia Florio, differenze retributive spettanti in base al CCNL privatistico del terziario per il periodo indicato nelle domande (domande calibrate fino al 28.2.2018). In particolare la Corte d'Appello aveva limitato la decorrenza al periodo dal 1.1.2016 al 28.2.2018 ritenendo non giustificato il rifiuto della datrice di lavoro di adeguare le retribuzioni agli incrementi contrattuali maturati nel 2015, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.178/2015 sul blocco contrattuale e considerando che le società partecipate dovessero uniformarsi a quel regime. Capitale Lavoro ha dedotto in cassazione violazione e falsa applicazione dell'art.19, commi 5 e 6, del d.lgs. n.175/2016, nonché errata interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n.178/2015; ha sostenuto inoltre che le misure di contenimento dei costi del lavoro per le partecipate possano essere attuate anche con provvedimenti unilaterali dell'ente controllante ove necessario e che, nell'ipotesi, l'accordo di secondo livello non fosse stato raggiunto "ove possibile" non sarebbe rilevante ai fini della produzione di effetti riduttivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Capitale Lavoro. Ha confermato i principi secondo cui: a) le società a partecipazione pubblica sono disciplinate, di regola, dal diritto privato e dalla contrattazione collettiva privatistica; b) i diritti economici riconosciuti da norme regolative, contratti collettivi o contratti individuali non possono essere derogati unilateralmente dal datore di lavoro o dall'ente controllante, essendo l'eventuale riduzione dei trattamenti economici possibile solo tramite contrattazione di secondo livello; c) l'inciso "ove possibile" dell'art. 19, comma 6, d.lgs. 175/2016 presuppone l'effettivo tentativo di recepire le misure in sede sindacale ma non legittima provvedimenti unilaterali idonei a ridurre diritti già acquisiti; d) la pronuncia della Corte Costituzionale n.178/2015 sul blocco della contrattazione riguarda il pubblico impiego regolato dal d.lgs.165/2001 e non può essere automaticamente estesa ai lavoratori delle partecipate di diritto privato, per i quali il quadro normativo successivo (anche con la legge n.147/2013 e il d.lgs. n.175/2016) ha posto al centro la contrattazione di secondo livello. La Corte ha quindi ritenuto errato il richiamo dei giudici di merito alla pronuncia costituzionale per estendere il blocco alle partecipate e ha respinto il ricorso; ha compensato le spese del giudizio di legittimità e disposto l'eventuale integrazione del contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 175/2016, art. 19, commi 5 e 6
il comma 5: "le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale"; il comma 6: "le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello"
La Corte interpreta la norma come imponente un obbligo di comportamento agli amministratori e all'ente controllante volto a perseguire obiettivi di contenimento dei costi, ma non come fonte di poteri unilaterali di derogare ai diritti economici dei lavoratori: le riduzioni devono passare per la contrattazione di secondo livello e l'inciso "ove possibile" non autorizza riduzioni automatiche se l'accordo non è raggiunto.
art. 9 d.l. n. 78/2010 (blocco retributivo)
il blocco retributivo per gli anni 2011, 2012 e 2013, con riferimento alle "amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT"
La pronuncia rileva che tale disciplina e le sue successive proroghe si riferiscono alla contrattazione del pubblico impiego e non possono essere automaticamente estese ai rapporti di lavoro di diritto privato instaurati con società partecipate; pertanto il blocco non opera di regola nei confronti dei dipendenti delle partecipate salvo specifiche condizioni che ne giustifichino l'estensione.
d.p.r. n. 122/2013 e legge n. 190/2014
provvedimenti di proroga/estensione temporale del blocco (es.: proroga fino al 31.12.2014 dal d.p.r. 122/2013; sospensione della contrattazione fino al 31.12.2015 dalla legge n. 190/2014)
La Corte sottolinea che tali misure di blocco miravano al pubblico impiego e che la giurisprudenza e l'evoluzione normativa successiva (legge 147/2013, d.lgs.175/2016) hanno circoscritto l'applicabilità alle partecipate, facendo perno sulla contrattazione di secondo livello.
art. 18, co. 2-bis del d.l. n.112/2008 e successive modifiche (legge n.147/2013, d.l. n.66/2014, d.l. n.90/2014)
Queste norme, e le loro modifiche, hanno gradualmente riconfigurato il trattamento dei rapporti di lavoro nelle partecipate: hanno spostato il baricentro verso l'applicazione del diritto privatistico e dell'importanza della contrattazione di secondo livello per l'attuazione di vincoli retributivi e contenimento dei costi.
Corte Costituzionale, sentenza n. 178/2015
La Cassazione osserva che la decisione della Consulta aveva ad oggetto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego (art.39 Cost. e disciplina relativa) e non poteva essere estesa automaticamente ai lavoratori delle società partecipate disciplinati dal diritto privato; pertanto il richiamo a quella pronuncia per negare l'adeguamento retributivo nei confronti delle partecipate è infondato.
Cass. sezioni unite e giurisprudenza di legittimità (es. Cass. SS.UU. n. 35421/2022, Cass. n. 27466/2023)
La Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui la partecipazione pubblica non muta la natura privatistica della società salvo espressa disposizione, e conferma che le riduzioni retributive nei confronti delle partecipate richiedono la contrattazione di secondo livello e non provvedimenti unilaterali.
Massime di principio
- Per i lavoratori delle società a partecipazione pubblica vale di regola il diritto del lavoro privatistico e il CCNL privatistico applicabile; i loro diritti economici non possono essere ridotti unilateralmente dall'ente controllante o dal datore di lavoro.
- Qualsiasi politica di contenimento dei costi imposta dall'ente pubblico socio deve essere perseguita tramite provvedimenti e, "ove possibile", recepita nella contrattazione di secondo livello: solo quest'ultima può derogare in senso peggiorativo a diritti economici già riconosciuti.
- Le norme sul "blocco" retributivo del periodo 2010-2015 attengono primariamente al pubblico impiego regolato dal d.lgs.165/2001 e non si estendono automaticamente ai rapporti di diritto privato con le partecipate; verifiche di estensione richiedono condizioni fattuali e giuridiche specifiche.
- Il termine "ove possibile" non legittima in sé atti unilaterali riduttivi: esso impone l'obbligo di tentare il recepimento in contrattazione e documentare gli sforzi compiuti; la mancata conclusione dell'accordo non produce di per sé effetti riduttivi sui diritti acquisiti.
- In situazioni analoghe, il datore/ente controllante dovrebbe documentare atti di indirizzo, le iniziative negoziali e le alternative adottate; il lavoratore dovrebbe resistere a rifiuti unilaterali e può far valere il diritto alla retribuzione prevista dalle fonti del rapporto, agendo giudizialmente se necessario.
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