Cassazione Civile, Sentenza n. 25707/2025 del 19/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava il diritto alle differenze retributive richieste per gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL del terziario per il periodo aprile 2015 - febbraio 2018. La Corte d'Appello aveva riconosciuto le spettanze solo dal 1.1.2016 al 28.2.2018 richiamando la giurisprudenza sulla sospensione del rinnovo contrattuale del pubblico impiego; Capitale Lavoro ha impugnato in Cassazione sostenendo (i) errore di interpretazione della Corte Costituzionale n.178/2015 e dell'art.19 (commi 5-6) del D.Lgs. n.175/2016, e (ii) che l'ente controllante e gli amministratori potevano imporre misure di contenimento dei costi (anche in mancanza di accordi di secondo livello) in virtù del controllo analogo e degli indirizzi di contenimento delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui le società a partecipazione pubblica sono soggette al regime privatistico e che solo la contrattazione di secondo livello può derogare in senso peggiorativo ai diritti economici risultanti da fonti regolative (contratto individuale o contratto collettivo nazionale). Ha escluso l'automatica estensione del blocco retributivo del pubblico impiego (richiamato dalla Corte Costituzionale n.178/2015) alle partecipate private e ha ritenuto che le misure unilaterali dell'ente controllante non possano ridurre diritti economici già riconosciuti senza il necessario recepimento in contrattazione di secondo livello. Perciò il ricorso dell'azienda è infondato. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità e disposto gli adempimenti relativi al contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 175/2016, art. 19, commi 5 e 6
"le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale..." e "le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, ... in sede di contrattazione di secondo livello"
La norma impone obblighi di indirizzo agli amministratori pubblici e richiede che le misure di contenimento siano perseguite e, "ove possibile", recepite nella contrattazione di secondo livello; non attribuisce poteri unilaterali di riduzione di diritti economici senza accordo sindacale.
Art. 18, co. 2-bis (testo previgente e riferimenti normativi)
In passato aveva imposto contenimenti analoghi; le modifiche legislative successive (legge 147/2013 e d.lgs. 175/2016) hanno però ricondotto la materia verso la centralità della contrattazione di secondo livello e del regime privatistico.
Legge n. 147/2013, art. 1, co. 557
Ha modificato il regime delle partecipate rendendo più esplicito il collegamento tra gli indirizzi dell'ente controllante e la necessità di recepimento in sede di contrattazione di secondo livello per gli eventuali vincoli retributivi.
Corte Costituzionale, sent. n. 178/2015
La Corte Costituzionale si è pronunciata sul blocco della contrattazione e retributivo nel pubblico impiego; la Cassazione rileva che quella pronuncia riguarda specificamente il settore del pubblico impiego e non può essere estesa automaticamente alle società a partecipazione pubblica soggette al regime privatistico.
D.L. n. 78/2010, art. 9 (blocco retributivo)
Ha introdotto il blocco retributivo per le amministrazioni pubbliche; la Corte segnala che quella disciplina non si estende automaticamente ai rapporti di lavoro delle partecipate regolate dal diritto privato.
Art. 36 Cost.
Rilevanza del principio costituzionale sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione quale parametro di valutazione dell'adeguatezza salariale anche per i dipendenti delle partecipate, in combinato con la contrattazione collettiva privatistica.
D.L. n. 95/2012, art. 4 (testo di riferimento e modifiche)
Norme di contenimento retributivo precedenti che sono state sovente rimesse in discussione o superate dalla successiva disciplina (legge 147/2013, d.lgs. 175/2016); la Corte sottolinea che non basta il richiamo formale a provvedimenti di controllo per giustificare riduzioni unilaterali.
D.P.R. n. 122/2013 e legge n. 190/2014 (proroghe del blocco)
Riferimenti alle proroghe normative del blocco retributivo per le amministrazioni; la Cassazione distingue l'ambito applicativo rispetto alle partecipate.
Massime di principio
- Per i dipendenti di società a partecipazione pubblica si applica in via generale il regime privatistico: il CCNL privatistico è la fonte primaria per valutare diritti retributivi.
- Solo la contrattazione di secondo livello può derogare in senso peggiorativo a diritti economici già riconosciuti; atti unilaterali dell'ente controllante o della società non possono ridurre quei diritti senza il necessario recepimento sindacale.
- La disciplina del blocco retributivo del pubblico impiego (e le pronunce costituzionali su di essa) non si estendono automaticamente alle società partecipate regolate dal diritto privato: occorre verificare l'ambito soggettivo e la normativa applicabile.
- Se l'azienda vuole sostenere la non spettanza di aumenti per ragioni di contenimento dei costi deve fornire prova documentale convincente: piani degli obiettivi con tetti di spesa, dimostrazione dell'incompatibilità economica, e prova di attivazione concreta nelle sedi sindacali per recepire le misure (o delle ragioni per cui l'accordo non è stato possibile).
- L'inciso "ove possibile" nel richiamo al recepimento in contrattazione di secondo livello richiede che il datore si attivi concretamente per ottenere l'accordo: la mancata conclusione non autorizza automaticamente la riduzione unilaterale dei diritti.
- In controversie analoghe, i giudici valuteranno la documentazione probatoria sull'effettiva esistenza di indirizzi di controllo, le concrete iniziative negoziali e l'effettiva natura privatistica del rapporto, prima di ritenere legittime riduzioni retributive.
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