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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25703/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I lavoratori hanno chiesto le differenze retributive maturate (aprile 2015 - febbraio 2018) derivanti dal rinnovo del CCNL privatistico. La Corte d'Appello aveva riconosciuto gli incrementi solo dal 1.1.2016 al 28.2.2018 ritenendo applicabile il blocco della contrattazione per effetto della giurisprudenza costituzionale; Capitale Lavoro ha impugnato sostenendo che la disciplina sul contenimento dei costi per le partecipate (art. 19 d.lgs. 175/2016 e precedenti) e gli indirizzi dell'ente controllante legittimavano il mancato riconoscimento automatico degli adeguamenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Capitale Lavoro e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dei lavoratori: ha rilevato che le società a partecipazione pubblica sono soggette al regime privatistico e che soltanto la contrattazione di secondo livello può derogare in senso peggiorativo i diritti economici previamente riconosciuti. Ha quindi escluso l'estensione del "blocco" della contrattazione pubblica (d.l. 78/2010 e successive proroghe) ai dipendenti delle partecipate per gli incrementi del CCNL privatistico del 2015 e ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati. Disposto inoltre l'accertamento dell'obbligo per la ricorrente principale relativo al contributo unificato ove dovuto; la regolazione delle spese di lite è rinviata alla Corte di merito.

Norme richiamate

  • decreto-legge n.78/2010, art.9, co.1 e co.17

    "amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)"

    La Corte ha ritenuto che la disciplina del "blocco" della contrattazione si riferisca alle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT e non si estenda automaticamente alle società a partecipazione pubblica che applicano CCNL privatistici; quindi non può giustificare il mancato riconoscimento degli aumenti contrattuali nei confronti delle partecipate senza prova dei presupposti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.178/2015

    "declaratoria di illegittimità costituzionale" (con effetto a venire sulle ulteriori proroghe del blocco)

    La Corte Costituzionale ha censurato profili del blocco contrattuale pubblico ma la Cassazione osserva che la pronuncia riguarda la contrattazione pubblica e non altera il regime delle partecipate soggette a CCNL privatistico; non costituisce prova automatica di insufficienza retributiva ai sensi dell'art.36 Cost.

  • d.lgs. n.175/2016, art.19, commi 5 e 6

    "le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici...; le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi... da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello"

    La norma impone agli enti controllanti di definire obiettivi di contenimento dei costi e invita le partecipate a recepire, "ove possibile", tali misure in contrattazione di secondo livello. Tuttavia la Corte chiarisce che la norma non autorizza provvedimenti unilaterali idonei a ridurre diritti economici già riconosciuti: solo la contrattazione di secondo livello può derogare in senso peggiorativo.

  • legge n.147/2013 (art.1, co.557 e modifiche correlate all'art.18 co.2-bis d.l.112/2008)

    testo che ha introdotto modifiche al trattamento delle partecipate riguardo al contenimento degli oneri contrattuali

    La modifica normativa ha mutato il precedente regime estensivo del blocco, orientando il sistema verso il ruolo centrale della contrattazione di secondo livello per l'applicazione di misure di contenimento nelle partecipate; ha quindi superato l'estensione automatica delle regole "pubbliche" alle società partecipate.

  • art.36 Cost.

    La Corte richiama il principio che l'adeguatezza e la sufficienza della retribuzione si valutano anche con riferimento alla contrattazione collettiva applicabile (qui privatistica); ciò ostacola il riconoscimento di poteri unilaterali del datore di lavoro a ridurre retribuzioni rispetto a quanto previsto dalle fonti del rapporto.

Massime di principio

  • Le società a partecipazione pubblica sono regolate, di norma, dal diritto privatistico e applicano i CCNL privatistici: il "blocco" della contrattazione pubblica non si estende automaticamente a tali rapporti salvo prova documentale dei presupposti normativi.
  • Solo la contrattazione di secondo livello può derogare in senso peggiorativo diritti economici già riconosciuti a lavoratori delle partecipate; atti unilaterali dell'ente controllante o della società non sono idonei a ridurre tali diritti.
  • L'inciso "ove possibile" dell'art.19 co.6 d.lgs.175/2016 indica l'obbligo per l'ente controllante di promuovere il recepimento nelle sedi negoziali: la mancata riuscita non legittima automaticamente riduzioni unilaterali, ma esime da responsabilità se l'ente ha perseguito diligentemente l'obiettivo.
  • Se si vuol opporre l'applicabilità del blocco retributivo o l'appartenenza all'elenco ISTAT, è necessario dimostrare in fatto (bilanci, provvedimenti ISTAT/ente, dati sul fatturato) i presupposti normativi; in sede di legittimità ciò non può essere surrogato da mere asserzioni.
  • In situazioni analoghe, i lavoratori hanno diritto agli adeguamenti retributivi dalla data di maturazione prevista dal CCNL quando non risulti accertata l'adozione, tramite contrattazione di secondo livello, di misure derogatorie; le contestazioni sul periodo di decorrenza richiedono valutazione di merito documentale.

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