Cassazione Civile, Sentenza n. 25159/2025 del 14/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2237/2019 che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con inquadramento nel VI livello del CCNL Turismo - pubblici esercizi, e aveva condannato la cooperativa alla reintegrazione della lavoratrice e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto (base retributiva mensile 1.306,46 euro) dal luglio 2011 alla reintegra. La ricorrente deduceva vari motivi di cassazione tra cui: violazione del principio del corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la Corte applicato l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori senza domanda espressa; vizio nella quantificazione del risarcimento per mancata valutazione dell'assenza di valida offerta di prestazione; errata valutazione del giudicato e dell'eccezione di preclusione in relazione a precedenti pronunce; omessa/esposizione apparente su eccezioni di aliunde percipiendum e aliunde perceptum; errata ripartizione dell'onere della prova circa le condizioni di salute della lavoratrice; motivazione apparente riguardo alla trasformazione aziendale in holding.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa e confermato la sentenza della Corte d'appello di Roma. Il rigetto si fonda su più ragioni: la decisione di merito non eccede il petitum perché la richiesta della lavoratrice di ripristino del rapporto comprendeva implicitamente la reintegrazione; la lettera di messa in mora del 24.6.2011 è stata ritenuta valida e la relativa valutazione di fatto non sindacabile in cassazione; questioni nuove non sollevate in grado di merito sono inammissibili in cassazione; il giudice di merito ha correttamente valorizzato le prove e rispettato la ripartizione dell'onere probatorio; la declaratoria di illegittimità sia del licenziamento sia della delibera di esclusione da socia, emerse in tempi diversi, legittimano la reintegrazione e il risarcimento esteso fino alla effettiva reintegra. Sono state condannate la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione. È stato disposto altresì il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 18
La Corte ha ritenuto applicabile la tutela reintegratoria anche se il termine 'reintegrazione' compare nel dispositivo, perché la domanda di ripristino del rapporto comprendeva implicitamente la reintegrazione; inoltre l'applicazione della tutela reintegratoria è coerente con la ricostruzione fattuale che ha posto fine ai presupposti ostativi.
codice di procedura civile, art. 112
Riferito al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte conferma che non vi è ultrapetizione quando il provvedimento è implicitamente compreso nelle richieste connesse e necessarie.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
Individua i limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non riesamina valutazioni di fatto non censurate in merito né ammette questioni nuove non sollevate in grado di merito; inoltre valuta la sussistenza di vizi di motivazione o omessa pronuncia nei termini stabiliti dalla giurisprudenza.
codice civile, artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1223, 1453
Norme richiamate dalla ricorrente relative a obbligazioni e inadempimento; la Corte però ha ritenuto non fondata la censura che invocava queste norme in relazione alla mancata valida offerta della prestazione, in quanto la valutazione della messa in mora e delle conseguenze è questione di fatto del merito.
codice civile, art. 2909 (giudicato) e altre norme sul giudicato
La Corte ha trattato il tema del giudicato esterno: la preclusione non opera quando la situazione di fatto e di diritto esaminata nel nuovo giudizio è diversa e non era ancora deducibile nei precedenti giudizi; la Cassazione può interpretare il giudicato a condizione che esso sia esposto in modo autosufficiente nel ricorso.
codice di procedura civile, artt. 295, 324, 115, 116
Rinvio a norme procedurali sul processo e sulle prove: la Corte ricorda che la valutazione delle prove e della loro forza probatoria è rimessa al giudice di merito (art.116); l'eventuale violazione dell'art.115 non è dedotta perché non si è affermato che il giudice abbia usato prove non introdotte dalle parti.
codice civile, artt. 2697, 2730, 2733
Richiamate in relazione all'onere della prova: la Corte osserva che la censura sarebbe fondata solo se il giudice avesse erroneamente spostato l'onere probatorio su altra parte, cosa non dimostrata; la mancata prova dell'inidoneità per motivi di salute rileva come valutazione di merito.
Costituzione, art. 111, sesto comma (richiamato in giurisprudenza)
La Corte indica che il sindacato sulla motivazione è limitato al controllo del minimo costituzionale di motivazione richiesto dall'art.111 Cost., e che nel caso di specie tale minimo risultava rispettato.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1-quater
Norma amministrativa richiamata per attestare la sussistenza dei presupposti processuali relativi al contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti necessari.
Massime di principio
- Se in giudizi distinti tra licenziamento ed esclusione da organi societari (es. esclusione da compagine sociale) le pronunce di annullamento intervengono in momenti diversi, la successiva declaratoria di illegittimità della delibera societaria può legittimare la richiesta di reintegrazione e un risarcimento esteso fino al reale ripristino del rapporto, perché la situazione di fatto è cambiata rispetto ai precedenti giudizi.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando la pronuncia accoglie un rimedio implicitamente compreso nella domanda, in particolare se la formulazione delle conclusioni era orientata al ripristino del rapporto anche con l'uso di termini non identici.
- In cassazione non sono ammissibili questioni nuove non sollevate e specificate nel giudizio di merito: il ricorrente deve indicare con autosufficienza gli atti nei quali tali questioni sono state dedotte, pena l'inammissibilità delle censure.
- La valutazione dell'idoneità al lavoro per motivi di salute richiede elementi probatori specifici (visita medica, documentazione sanitaria) e non può essere sostituita da semplici affermazioni di parte; tale valutazione resta dominio del giudice di merito.
- La messa in mora è un atto processuale rilevante per l'insorgenza di pretese risarcitorie: la sua validità, una volta accertata in fatto, non è sindacabile in cassazione, salvo vizi di diritto chiaramente rilevabili.
- La ripartizione dell'onere della prova va rispettata: la Cassazione sindaca il corretto inquadramento delle questioni probatorie solo se viene dimostrato che il giudice ha erroneamente attribuito l'onere a parte diversa da quella prevista dalle regole sulla prova.
- Il sindacato sulla motivazione in Cassazione è limitato al controllo del minimo costituzionale; errori di valutazione logico-fattuale non integrano automaticamente vizio di motivazione riconoscibile in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 14 set 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 25161/2025 del 14/09/2025
- Sentenza lavoro · 15 set 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 25194/2025 del 15/09/2025
- Sentenza lavoro · 15 set 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 25190/2025 del 15/09/2025
- Sentenza lavoro · 12 set 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 25114/2025 del 12/09/2025
- Sentenza lavoro · 12 set 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 25115/2025 del 12/09/2025
- Sentenza lavoro · 12 set 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 25116/2025 del 12/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →