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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25698/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Azienda ospedaliera impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il diritto del dipendente all'indennita' di perequazione (c.d. indennita' De Maria) per un determinato periodo, sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto l'efficacia di giudicato esterno di precedenti decisioni (in particolare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8108/2016) senza tener conto che altre pronunce correlate erano ancora sub iudice e senza verificare se, per il periodo contestato, fosse stato effettivamente conferito e concretamente esercitato un incarico dirigenziale. L'Azienda denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 334 c.p.c. e vizio motivazionale (art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, ha cassato la sentenza della Corte d'appello n. 1749/2022 e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per riesame nel merito. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice di rinvio dovra' ricalcolare l'indennita' di perequazione (De Maria) accertando, per l'indennita' di posizione, di risultato e di esclusivita' spettanti ai dirigenti medici, se tali indennita' siano state espressamente richieste e adeguatamente allegare e provate: in particolare occorre dimostrare il conferimento formale dell'incarico dirigenziale per il periodo considerato e l'effettivo svolgimento delle relative funzioni. Inoltre la Corte ha precisato che, nel computo della De Maria, non vanno automaticamente incluse le retribuzioni di posizione, risultato ed esclusivita' se non riferite a periodi di effettivo incarico dirigenziale.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 761

    art. 31 d.P.R. n. 761 (richiamata come disciplina dell'indennita' c.d. De Maria)

    L'indennita' De Maria e' finalizzata a perequare il personale universitario a quello del SSN e spetta solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianita'; non si corrisponde automaticamente e nel suo computo non vanno incluse retribuzioni collegate all'effettivo conferimento di incarichi dirigenziali (posizione, risultato, esclusivita') se non per il periodo di effettivo esercizio dell'incarico.

  • decreto interministeriale 9 novembre 1982

    tabelle allegate al decreto interministeriale 9/11/1982

    Le tabelle stabiliscono le equiparazioni tra collaboratori/funzionari tecnici universitari e figure dirigenziali del ruolo sanitario; ove il decreto sia in vigore prevale sulle previsioni difformi degli accordi integrativi.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 9279/2016

    Cass., SU, n. 9279 del 9/5/2016

    Principio secondo cui emolumenti collegati all'effettivo conferimento di incarichi direttivi non possono essere inclusi automaticamente nel calcolo dell'indennita' di perequazione.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 5142/2024

    ordinanza n. 5142 del 27/2/2024

    Ha chiarito i criteri per valutare la spettanza della De Maria e ha precisato che decisioni definitive che non contengano un accertamento concreto del conferimento e dell'esercizio dell'incarico dirigenziale non producono efficacia preclusiva sugli aspetti variabili (posizione, risultato, esclusivita') in procedimenti relativi a periodi diversi.

  • Giurisprudenza sulla portata del giudicato (Cass., Sez. Lav. n. 21165/2019 e altri precedenti)

    Cass., Sez. L, n. 21165/2019; Cass., Sez. L, n. 20765/2018; Cass., Sez. 1, n. 10430/2023; Cass., Sez. L, n. 5706/2018

    La portata del giudicato si determina sulla base del dispositivo e della motivazione della sentenza; il riferimento alla domanda e' residuale. Nei rapporti di durata il vincolo del giudicato tra periodi diversi opera solo con riguardo agli aspetti permanenti del rapporto, non agli elementi variabili.

Massime di principio

  • L'indennita' De Maria spetta solo se sussistono effettiva corrispondenza di mansioni, funzioni e anzianita' tra il personale universitario e le figure dirigenziali; il titolo di studio formale da solo non e' sufficiente.
  • Gli emolumenti collegati a un incarico dirigenziale (indennita' di posizione, di risultato, di esclusivita') non vanno computati automaticamente nella De Maria: devono essere riconosciuti solo per i periodi in cui e' provato il conferimento formale dell'incarico e l'effettivo esercizio delle relative funzioni.
  • La portata del giudicato (interno o esterno) si valuta sul contenuto del dispositivo e della motivazione della sentenza; precedenti divenuti definitivi che non contengono un accertamento concreto sul conferimento/esercizio dell'incarico non impediscono future verifiche su aspetti variabili del rapporto.
  • Nel contenzioso relativo a periodi diversi va distinto tra aspetti 'permanenti' del rapporto (che possono essere vincolati dal giudicato) e aspetti 'variabili' (che devono essere riesaminati se riferiti a periodi diversi).
  • In sede processuale il lavoratore ha l'onere di allegare e provare il conferimento formale dell'incarico dirigenziale e l'effettivo svolgimento delle mansioni per ottenere le indennita' connesse a quell'incarico.

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