Cassazione Civile, Sentenza n. 25194/2025 del 15/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, riformando il primo grado, aveva respinto le loro domande con cui chiedevano l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro a progetto e la condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive e TFR; in subordine chiedevano il riconoscimento dei maggiori compensi ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 276/2003. In cassazione i ricorrenti deducevano plurime censure di diritto e di motivazione (tra cui vizio ex art. 360 n.5 c.p.c. per omesso esame di circostanze decisive, violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., contestazione di presunti giudicati interni su fatti storici come l'attività inbound, e nullità/formalità dei progetti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure invocate eccedessero i limiti del sindacato di legittimità (soprattutto rispetto all'art. 360 n.5 c.p.c. e ai criteri stabiliti dalle Sezioni Unite), che i ricorrenti in realtà chiedevano un diverso apprezzamento delle prove e della subordinazione (competenza del merito) e che non erano stati rispettati i requisiti per valorizzare come decisivi i fatti indicati. Inoltre la Corte ha osservato che le domande subordinate non riproposte in appello erano da considerarsi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalla resistente è stata rigettata per mancata prova di mala fede o colpa grave. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Norma richiamata dai ricorrenti per ottenere maggiori compensi in subordine; la Corte territoriale ha ritenuto che la relativa domanda subordinata non fosse stata riproposta in appello, configurando rinunzia ex art. 346 c.p.c.
codice di procedura civile art. 346
Applicata per affermare che le domande non riproposte in appello si presumono rinunciate e quindi vanno considerate infondate.
Richiamato nei motivi di ricorso relativi all'onere della prova; la Corte ha ricordato che la deducibilità in Cassazione è limitata e che i ricorrenti in sostanza contestavano il valutazione delle prove fatta dai giudici del merito.
codice di procedura civile artt. 115 e 116
I ricorrenti lamentavano violazioni nella valutazione e nella utilizzazione delle prove; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita il sindacato di legittimità sull'apprezzamento prudente della prova e richiede specifiche allegazioni per far emergere una violazione cui la Cassazione possa sostanzialmente intervenire.
codice di procedura civile art. 360 n. 5
Fondamentale per la decisione: la Corte ha applicato i criteri delle Sezioni Unite secondo cui il vizio per omesso esame di fatto decisivo è ammesso in Cassazione solo se ricorrono stringenti condizioni (fatto storico specificato, decisività comprovata, e anomalie motivazionali gravi); i ricorrenti non hanno soddisfatto tali requisiti.
Rilevante alla questione della subordinazione; la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno dedotto specifiche violazioni di questa norma e che la questione della subordinazione rimaneva adeguatamente valutata nel merito.
codice di procedura civile art. 324
Richiamato in relazione al giudicato interno e alla valutazione dei testimoni; la Corte ha spiegato che non tutte le affermazioni in motivazione assumono valore di giudicato suscettibile di preclusione e che le statuizioni meramente argomentative non bloccano la revisione in grado d'appello.
codice di procedura civile art. 96
Invocato dalla resistente per domandare risarcimento per lite temeraria; la Corte ha respinto la richiesta per mancata prova di mala fede o colpa grave.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, co. 1-quater (introdotto da legge n. 228/2012)
Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'ulteriore pagamento previsto dalla norma.
Circolare Ministero del Lavoro n. 17/2006
Citati dai ricorrenti come parametro interpretativo dei contratti a progetto; la Corte non ha ritenuto che tali richiami superassero i limiti del sindacato di legittimità sul merito probatorio.
Massime di principio
- La Cassazione controlla molto limitatamente la valutazione della prova: per far annullare una decisione occorre dimostrare specificamente un omesso esame di un fatto storico decisivo secondo i rigori dell'art. 360 n.5 c.p.c.; non è sufficiente chiedere un diverso apprezzamento delle stesse prove.
- Le questioni di fatto sulla subordinazione (presenza di poteri gerarchici, disciplinari e di controllo) rimangono di competenza del giudice del merito; in sede di legittimità si può intervenire solo per vizi giuridici o per gravi anomalie motivazionali.
- Le domande formulate in via subordinata devono essere riproposte in appello secondo le regole processuali: la loro mancata riproposizione comporta, di norma, la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
- Non tutto ciò che è scritto nella motivazione di una sentenza costituisce giudicato: perché una statuizione diventi immodificabile deve avere la struttura 'fatto-norma-effetto giuridico'; mere argomentazioni o valutazioni probatorie possono essere riesaminate.
- Per contestare l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in Cassazione occorre dimostrare che il giudice abbia effettivamente invertito l'onere probatorio e non semplicemente che abbia attribuito diverso peso alle prove.
- Le richieste di condanna per comportamento processuale grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiedono elementi chiari di mala fede o colpa grave: la mera infondatezza o l'inammissibilità tecnica del ricorso non sono sufficienti.
- Se si intende impugnare la validità formale di contratti (es. piani/progetti), occorre che tale censura venga adeguatamente ed esplicitamente dedotta e istruita in primo grado e in appello, altrimenti verrà considerata non dedotta.
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