Cassazione Civile, Ordinanza n. 17345/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto d'opera professionale tra una società cliente e uno studio commercialistico. La corte d'appello aveva accertato l'inadempimento dello studio professionale, ritenendo che non avesse acquisito tutte le informazioni necessarie sulle caratteristiche dei macchinari utilizzati dalla cliente, con conseguente esposizione della società a responsabilità fiscali. In appello era stata altresì pronunciata la condanna della compagnia assicurativa a manlevare lo studio professionale, nei limiti della franchigia. La compagnia assicurativa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso rilievo del giudicato interno sulla circostanza, accertata in primo grado, della mancata conoscenza da parte della cliente della presenza di olio combustibile nei macchinari; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella medesima circostanza; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2236 e 1176 c.c., per avere la corte territoriale affermato la responsabilità dello studio senza considerare che mancava colpa grave e senza valutare la concreta natura dell'attività professionale svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il secondo motivo non fossero scrutinabili perché il giudicato interno non si forma sul mero fatto ma sulla statuizione minima fatto-norma-effetto; inoltre, una volta devoluta in appello la questione della responsabilità dello studio professionale, risultavano riesaminabili anche le circostanze di fatto connesse, compresa la conoscenza o meno della presenza di olio combustibile nei macchinari. Quanto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., la censura era priva di adeguata specificazione sulla decisività del fatto asseritamente omesso ed era, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'etichetta della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, senza denunciare un vero errore di sussunzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura relativa al giudicato interno è stata ritenuta inammissibile, poiché il giudicato interno non si forma sul singolo fatto ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non contiene una specifica e adeguata indicazione della decisività del fatto e si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
La ricorrente lo ha invocato per escludere la responsabilità del professionista in assenza di colpa grave; la Corte ha però rilevato che la censura mirava in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti, non l'interpretazione della norma.
La norma è stata richiamata per contestare il parametro di diligenza professionale applicato dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta contro la valutazione concreta delle prove e della condotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Il giudicato interno non si forma sul mero fatto storico isolato, ma sulla statuizione minima della sentenza composta da fatto, norma ed effetto; se l'appello investe la questione giuridica principale, restano devoluti anche gli elementi fattuali coessenziali.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. richiede la chiara indicazione del fatto storico decisivo omesso e delle ragioni per cui la sua considerazione avrebbe condotto con certezza a un diverso esito della lite; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Non è consentito mascherare come violazione di legge una doglianza che in realtà contesta la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; tale censura è scrutinabile, al più, come vizio motivazionale nei limiti rigorosi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
- In tema di responsabilità professionale, la verifica del grado di diligenza esigibile e della colpa concreta dipende dalla ricostruzione dei fatti di causa; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio.
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