Cassazione Civile, Ordinanza n. 19538/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a un ingegnere maggiori redditi professionali ai fini Irpef, Iva e Irap, disconoscendo parte dei costi dichiarati per complessivi euro 49.371,00, oltre accessori e sanzioni. Dopo esito negativo dell'accertamento con adesione, il contribuente impugnava l'atto dinanzi alla CTP, che annullava l'accertamento. In appello, la CTR riteneva fondato solo in parte il gravame dell'Ufficio e rideterminava alcuni costi non riconoscibili. In cassazione il contribuente deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia, poiché la CTR si sarebbe pronunciata solo su alcuni costi disconosciuti e non su tutti quelli oggetto di contestazione. L'Agenzia, con ricorso incidentale, denunciava violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto parzialmente la deducibilità di costi non provati e comunque non sufficientemente dimostrati quanto a inerenza, certezza e riferibilità temporale.
La decisione
La Corte ha accolto sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto sussistente il vizio di parziale omessa pronuncia della CTR, perché il giudice d'appello si era espresso solo su alcuni dei costi disconosciuti, omettendo di esaminare altre poste (quote di ammortamento per acquisto di beni, interessi passivi e altre spese documentate) che erano state specificamente dedotte. Ha inoltre ritenuto fondato il ricorso incidentale dell'Ufficio, osservando che la CTR aveva riconosciuto alcuni costi in modo non adeguatamente motivato e con criteri di quantificazione non controllabili, senza spiegare compiutamente la prova dell'effettivo sostenimento, dell'inerenza e della riferibilità temporale delle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è qualificata come vizio processuale deducibile in cassazione, senza risolversi in un mero riesame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è stato invocato dal ricorso incidentale per censurare la decisione sulla deducibilità dei costi.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato come norma sulla deducibilità dei costi d'impresa/professionali, la cui applicazione richiede prova adeguata dei relativi presupposti.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: chi invoca la deduzione dei costi deve dimostrarne i presupposti.
Massime di principio
- Integra omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, n. 4, c.p.c., il mancato esame da parte del giudice di appello di specifiche poste di costo oggetto di domanda o di motivo di gravame, quando la decisione si limiti ad alcune sole voci contestate.
- In tema di deducibilità dei costi, non è sufficiente un riconoscimento percentuale fondato su criteri meramente presuntivi o non esplicitati: il giudice deve indicare in modo controllabile le ragioni della prova dell'effettivo sostenimento, dell'inerenza e della riferibilità temporale delle spese.
- La motivazione che riconosca o disconosca costi fiscali deve confrontarsi con tutte le specifiche contestazioni dell'Ufficio e del contribuente, altrimenti la decisione è esposta a cassazione per vizio di motivazione o per violazione di legge.
- Il contribuente che deduce costi deve fornire prova idonea dei presupposti della deduzione; in mancanza, la loro parziale o totale riconoscibilità non può essere affermata in modo apodittico.
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