Cassazione Civile, Ordinanza n. 37470/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IRAP e addizionali regionali per l'anno d'imposta 1998, deducendo di non averla mai ricevuta e di averne avuto conoscenza solo in occasione di un intervento del concessionario della riscossione in una procedura esecutiva pendente; sulla base di ciò aveva eccepito la decadenza dal potere di iscrivere a ruolo le somme e la nullità della cartella. In primo grado la CTP aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario e aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate aveva poi appellato la decisione notificando l'appello al solo contribuente; la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 332 c.p.c. e dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992, perché la mancata notifica dell'appello al concessionario non avrebbe dovuto comportare inammissibilità ma ordine di integrazione del contraddittorio; 2) violazione degli artt. 100 e 324 c.p.c., per avere la CTR ritenuto formato il giudicato nei confronti del concessionario e conseguentemente escluso l'interesse dell'Agenzia a impugnare; 3) violazione dell'art. 276, comma 2, c.p.c. e, in subordine, degli artt. 112 c.p.c., 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 c.c., perché, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello, la CTR non avrebbe potuto pronunciarsi anche sul merito della notificazione della cartella.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati perché la controversia era inscindibile: il vizio dedotto riguardava anche l'attività del concessionario della riscossione, già parte del giudizio di primo grado e portatore di un interesse comune con l'ente impositore. Ne consegue che tutte le parti del primo grado avrebbero dovuto partecipare all'appello; la CTR, invece di dichiarare l'inammissibilità, avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 e/o dell'art. 331 c.p.c. La Corte ha inoltre accolto il terzo motivo, ribadendo che, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, il giudice si spoglia della potestas iudicandi sul merito e ogni eventuale statuizione di merito è resa ad abundantiam e non è autonomamente impugnabile. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
la mancata notificazione dell'appello ad una parte del primo grado non determina automaticamente inammissibilità; occorre distinguere tra cause scindibili e inscindibili e, quando necessario, disporre l'integrazione del contraddittorio.
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'appello nel processo tributario deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado; la norma va coordinata con gli artt. 331 e 332 c.p.c. e non elimina la distinzione tra cause scindibili e inscindibili.
trova applicazione nelle cause inscindibili e anche nelle cause dipendenti, imponendo l'integrazione del contraddittorio per evitare decisioni contrastanti.
la Corte esclude che, nel caso concreto, potesse dirsi venuto meno l'interesse dell'Agenzia a impugnare per effetto del preteso giudicato nei confronti del concessionario.
non è ravvisabile il giudicato invocato dalla CTR nei confronti del concessionario in modo tale da rendere improcedibile o inammissibile l'appello dell'Ufficio.
una volta dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, il giudice non può decidere sul merito della controversia.
la pronuncia sul merito dopo la declaratoria di inammissibilità non integra una valida autonoma decisione da censurare, ma è resa ad abundantiam.
richiamato dalla ricorrente in relazione alle censure sul merito della notificazione della cartella, ma il suo esame resta assorbito dal vizio processuale accolto.
invocato in via subordinata dall'Ufficio sulle questioni di merito, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso per il vizio processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'obbligo di proporre l'appello nei confronti di tutte le parti del primo grado va letto in coordinamento con gli artt. 331 e 332 c.p.c.: la mancata notifica non comporta sempre inammissibilità, dovendosi verificare se la controversia sia scindibile o inscindibile.
- Quando la contestazione investe anche l'attività del concessionario della riscossione e questi è stato parte del primo grado, la lite deve essere decisa unitariamente per evitare il rischio di giudicati contrastanti; in appello il contraddittorio va quindi integrato nei suoi confronti.
- In presenza di cause inscindibili o di rapporti logicamente dipendenti, il giudice d'appello deve prima ordinare l'integrazione del contraddittorio e solo l'eventuale mancata ottemperanza legittima una declaratoria di inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione o il rilievo del difetto di giurisdizione/competenza spogliano il giudice della potestas iudicandi sul merito; ogni successiva pronuncia di merito è meramente ad abundantiam e non costituisce autonoma ratio decidendi.
- L'interesse ad impugnare non viene meno per il solo fatto che una statuizione di primo grado sia astrattamente divenuta definitiva nei confronti di una parte, se la decisione sull'appello richiede comunque la partecipazione di tutte le parti necessarie del giudizio originario.
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