Cassazione Civile, Ordinanza n. 07587/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di una società correntista volta a ottenere il ricalcolo dei saldi di due conti correnti intrattenuti con una banca, assumendo che le operazioni di credito dovessero essere regolate secondo una convenzione stipulata tra un consorzio di cui la società era socia e l’istituto di credito, con applicazione del tasso "Prime Rate Istituto" e contestando, in alternativa, gli addebiti di interessi ultralegali e la capitalizzazione. In primo grado il tribunale, dopo due consulenze tecniche, dichiarò nulla la clausola di capitalizzazione e condannò la banca al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta. La corte d’appello accolse solo parzialmente l’appello della correntista limitatamente agli interessi sulla somma riconosciuta, ritenendo nuove e quindi precluse ex art. 345 c.p.c. le deduzioni formulate per la prima volta in appello circa la mancata pattuizione degli interessi e l’inesistenza dei contratti, osservando inoltre che per uno dei due conti il contratto scritto conteneva i tassi debitori e che era provata la reciprocità della capitalizzazione dal 28 maggio 2002. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., 1283, 1284, 1460 e 2697 c.c. e 117 TUB, sostenendo che non vi fosse domanda nuova e che gravasse sulla banca la prova della pattuizione degli interessi ultralegali; 2) violazione degli artt. 1283, 1284, 2697 c.c., 7 delibera CICR 9 febbraio 2000 e 117-118 TUB, censurando i conteggi del c.t.u. che aveva utilizzato dati ricavati dagli estratti conto e applicato l’anatocismo dal 9 febbraio 2000 anziché dal 28 maggio 2002; 3) contraddittorietà della motivazione per il contrasto tra la prima e la seconda consulenza tecnica e per la ritenuta retroattività della reciprocità della capitalizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura era formulata in modo generico, senza specifica e tempestiva allegazione, in primo grado, dei fatti costitutivi poi posti a base della domanda di applicazione degli interessi legali; perciò la corte d’appello non poteva rilevare d’ufficio le nullità prospettate in assenza di rituali allegazioni. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del ragionamento del consulente tecnico e dei conteggi, operazione preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato anch’esso ritenuto inammissibile, poiché censurava l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione, vizio non più deducibile nei termini prospettati dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la Corte ha inoltre ribadito che, in presenza di consulenze tecniche successive con esiti difformi, il sindacato di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo risultante dal testo della sentenza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato come norma violata, ma la Corte esclude che vi sia stata una pronuncia ultra/extra petita, valorizzando invece la genericità e la tardività delle allegazioni della ricorrente
le nuove deduzioni formulate solo in appello sono state considerate precluse
richiamato in tema di anatocismo e capitalizzazione degli interessi
richiamato in tema di tassi di interesse applicabili e pattuizione degli interessi
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte vi fondi una decisione autonoma
richiamato in relazione all’onere probatorio, ma il ricorso è respinto per inammissibilità dei motivi
richiamato per la disciplina della forma e dei tassi nei contratti bancari
art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993
richiamato come possibile parametro per l’applicazione del tasso sostitutivo legale in mancanza di valida pattuizione
richiamato nel motivo relativo alle variazioni del rapporto bancario
art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamata in tema di reciprocità della capitalizzazione trimestrale e decorrenza dell’anatocismo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione è dichiarata inammissibile alla luce del testo novellato della norma
art. 54 d.l. n. 83/2012 convertito con L. n. 134/2012
richiamato per spiegare la nuova formulazione del vizio motivazionale deducibile in cassazione
Massime di principio
- La deduzione in appello della nullità di clausole contrattuali o della mancanza di pattuizione di interessi richiede che i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente e specificamente allegati in primo grado; in difetto, la censura può risultare inammissibile e il giudice di appello non può supplire d’ufficio a carenze allegatorie.
- Le nullità negoziali possono essere rilevate d’ufficio anche nei gradi successivi, ma solo se il fatto costitutivo della nullità sia stato ritualmente introdotto nel processo dalle parti.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito o dei conteggi tecnici svolti dal consulente; la revisione del ragionamento del c.t.u. è preclusa.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che abbia considerato i rilievi delle parti, l’obbligo di motivazione è assolto con l’indicazione delle fonti del convincimento, senza necessità di confutare espressamente ogni critica difensiva.
- Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione come mera difformità tra le consulenze tecniche o tra la sentenza e le risultanze processuali; il sindacato di legittimità resta circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo risultante dal testo della sentenza.
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