Cassazione Civile, Ordinanza n. 33822/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandante)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma sulla base di una scrittura privata di riconoscimento di debito. La destinataria dell'ingiunzione propose opposizione e, in via riconvenzionale, chiese la restituzione di somme asseritamente prelevate senza titolo dal proprio conto corrente dal soggetto che agiva quale mandatario. Il giudizio fu poi deciso nel merito dal Tribunale, che riconobbe solo in parte la domanda restitutoria, e quindi dalla Corte d'appello, che riformò integralmente la decisione di primo grado e condannò il mandatario alla restituzione di una somma più elevata, ritenendo non provata la destinazione delle somme prelevate e non idonea la clausola di dispensa dal rendiconto a esonerarlo dall'obbligo di giustificare l'impiego del denaro. Nel ricorso per cassazione il mandatario dedusse quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1709 c.c. per avere la Corte territoriale liquidato il compenso per l'attività di mandato in modo arbitrario e incongruo; 2) violazione degli artt. 1362 e 1713 c.c. per erronea interpretazione della clausola di mandato 'senza obbligo di rendiconto', che a suo dire avrebbe escluso ogni dovere di rendere conto anche sulla destinazione delle somme; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e per omesso esame della reale destinazione delle somme, sostenendo che si trattasse di prelievi destinati alle esigenze quotidiane della mandante; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per l'erronea regolazione delle spese, che sarebbero state poste integralmente a suo carico nonostante la pretesa reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che la liquidazione equitativa del compenso del mandatario era avvenuta secondo criteri coerenti con la natura e l'utilità della prestazione e non era sindacabile in cassazione come mera diversa valutazione di merito. Ha inoltre chiarito che la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. non elimina l'obbligo sostanziale del mandatario di eseguire l'incarico con diligenza né quello di restituire quanto ricevuto per effetto del mandato; tale dispensa incide solo sul piano processuale/probatorio e non esonera dalla prova della corretta destinazione delle somme, specie ove il giudice di merito accerti, con motivazione congrua, che il mandatario non abbia dimostrato l'impiego delle somme nell'interesse della mandante. È stato escluso anche il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza d'appello conteneva una ratio decidendi chiara e intellegibile. Infine, la condanna integrale alle spese è stata ritenuta conforme al principio di soccombenza, non ricorrendo una reale soccombenza reciproca né gravi ragioni di compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente. La Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, escludendo però l'applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
Il compenso del mandatario, in difetto di pattuizione o tariffe, può essere determinato equitativamente tenendo conto della natura, quantità, qualità e utilità della prestazione; la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto opera solo sul piano processuale/probatorio e non esonera il mandatario dalla responsabilità sostanziale né dall'obbligo di restituire al mandante quanto ricevuto per effetto del mandato; resta ferma l'inefficacia della dispensa in caso di dolo o colpa grave.
L'interpretazione della clausola di dispensa dal rendiconto va compiuta secondo i criteri ermeneutici legali e in coerenza con la causa concreta del negozio e con la funzione fiduciaria del mandato.
Richiamato quale parametro di diligenza nell'esecuzione del mandato, che non viene meno per effetto della dispensa dal rendiconto.
Richiamato nel motivo di nullità, ma la Corte esclude un vizio di ultrapetizione o omissione decisoria, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata completa e coerente.
La motivazione non è apparente quando consente di comprendere la ratio decidendi; nel caso concreto la sentenza di merito esponeva in modo chiaro i fatti e le ragioni della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente, ma ritenuto non violato perché la decisione d'appello era logicamente e congruamente motivata.
Le spese seguono la soccombenza della parte totalmente o prevalentemente soccombente.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese è ammissibile solo in presenza di reciproca soccombenza effettiva o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; nel caso concreto tali presupposti mancavano.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
La Corte esclude l'applicazione delle sanzioni per responsabilità aggravata, rilevando che la decisione non era coerente con la proposta di definizione accelerata in modo tale da integrare abuso o temerarietà.
Richiamato quanto alla proposta di definizione accelerata e alla successiva istanza di decisione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di mandato, la clausola di dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non elimina il dovere sostanziale del mandatario di agire con diligenza, né lo libera dall'obbligo di restituire al mandante le somme ricevute per effetto del mandato.
- La dispensa dal rendiconto incide soprattutto sul piano probatorio: in linea generale sposta sul mandante l'onere di allegare e provare specifici inadempimenti o distrazioni, ma non consente contestazioni generiche e non opera se risulta dolo o colpa grave del mandatario.
- L'interpretazione della clausola di dispensa va effettuata secondo i criteri ermeneutici legali e tenendo conto della causa concreta e della funzione fiduciaria del rapporto.
- La liquidazione del compenso del mandatario, in assenza di accordo o tariffe, può essere compiuta equitativamente sulla base di natura, quantità, qualità e utilità dell'attività svolta; tale valutazione è tipicamente di merito.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non consente di ricostruire la ratio decidendi; non basta una diversa lettura delle prove o dei fatti proposta dalla parte soccombente.
- La compensazione delle spese di lite è eccezionale e richiede una reale soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate; in difetto opera il principio di soccombenza.
- Le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio o della congruità della decisione di merito non sono proponibili in cassazione sotto forma di violazione di legge.
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