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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29673/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da domande monitorie per il pagamento del corrispettivo relativo al nolo a freddo di mezzi di cantiere. La società utilizzatrice ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi, sostenendo, secondo la propria prospettazione, che il macchinario noleggiato non fosse funzionante e che ciò integrasse un'eccezione di inadempimento; ha inoltre richiamato una precedente sentenza del Tribunale di Savona che, a suo dire, avrebbe accertato i guasti del mezzo, con conseguente giudicato esterno sul punto. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 1218, 1460, 112, 113, 115 e 345 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto nuova e quindi inammissibile l'eccezione di inadempimento/compensazione; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., per non avere attribuito rilevanza al preteso giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, e per avere ritenuto tardiva la produzione di tale sentenza; 3) violazione degli artt. 24 Cost. e 244 c.p.c., per mancata escussione di testimoni su capitoli ritenuti decisivi nonostante l'ammissione della prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, che il ricorso era formulato in violazione del requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., perché l'esposizione dei fatti non consentiva di ricostruire con chiarezza la materia del contendere, le domande monitorie, le difese e l'iter processuale. Ha inoltre osservato che i motivi non si confrontavano adeguatamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata: in particolare, la corte di merito aveva interpretato le difese della società come mere domande riconvenzionali e non come vera eccezione di inadempimento; aveva ritenuto improcedibili le domande riconvenzionali per la pendenza di altro giudizio; aveva escluso la rilevanza di produzioni tardive; aveva considerato generiche o irrilevanti le circostanze oggetto di prova testimoniale; e, quanto al giudicato esterno, la ricorrente non aveva indicato in modo idoneo la produzione dell'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel motivo sulla dedotta violazione contrattuale, ma la Corte non entra nel merito perché ritiene il motivo inammissibile e non autosufficiente.

  • art. 1460 c.c.

    invocato per sostenere l'eccezione di inadempimento; la Corte rileva che la questione non è stata correttamente e autosufficientemente dedotta e che la decisione di merito escludeva comunque una vera eccezione di inadempimento.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare un vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme ad altri articoli processuali nel primo motivo, senza una censura ammissibile della motivazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per la questione della novità delle eccezioni e dei documenti in appello; la Corte avalla implicitamente il rilievo di tardività espresso dal giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per il giudicato esterno; la Corte osserva che la parte non ha adempiuto all'onere di indicare e documentare correttamente il passaggio in giudicato con l'attestazione di cancelleria.

  • art. 24 Cost.

    richiamato per la lamentata mancata escussione dei testi; la Corte respinge la censura perché mira sostanzialmente a una rivalutazione del merito.

  • art. 244 c.p.c.

    invocato sulla prova testimoniale; la Corte considera non decisiva la censura, alla luce della valutazione di irrilevanza/genericità operata dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte lo applica come requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, la cui violazione comporta inammissibilità.

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato dalla Corte di merito per dichiarare improcedibili le domande riconvenzionali in presenza di altro giudizio pendente; la Cassazione rileva che il motivo non si confronta con tale ratio.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la necessità dell'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato ai fini del giudicato esterno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere immediatamente la controversia senza ricorrere a ricostruzioni esterne; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata specifica critica di una sola ratio idonea a sorreggere la decisione comporta l'inammissibilità del motivo.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o delle prove; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella selezione delle risultanze istruttorie e nel giudizio di attendibilità e concludenza delle prove.
  • L'eccezione di giudicato esterno richiede una deduzione processualmente corretta e la prova documentale del passaggio in giudicato, compresa l'attestazione di cancelleria; in difetto, la censura non è scrutinabile utilmente in cassazione.
  • La deduzione di un'eccezione di inadempimento o di altre difese sostanziali deve essere specifica e riferita in modo univoco agli atti processuali rilevanti; formulazioni generiche o non localizzate nel fascicolo non superano il vaglio di ammissibilità.
  • La prova testimoniale può essere ritenuta non decisiva o superflua quando verta su circostanze generiche, irrilevanti o già documentalmente acquisite; tale valutazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivata.
  • Se il giudice di merito qualifica una difesa come mera domanda riconvenzionale e non come eccezione di inadempimento, il motivo di ricorso deve censurare specificamente tale interpretazione della domanda, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle difese di parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCanoneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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