Cassazione Civile, Ordinanza n. 22402/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudice di pace, su richiesta del questore formulata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, aveva disposto la proroga di 30 giorni del trattenimento dell'interessato presso un centro di permanenza per i rimpatri. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che la questura non avesse prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di attività finalizzate all'identificazione e al rimpatrio, e che il giudice di pace avesse erroneamente ritenuto invece sussistenti tali attività. La costituzione dell'amministrazione è avvenuta senza deduzioni di merito, solo per eventuale partecipazione all'udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, fosse in realtà diretta a contestare la motivazione del provvedimento impugnato, quindi a sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il ricorrente aveva svolto argomentazioni generiche, senza confrontarsi con la documentazione prodotta dalla Questura e con la necessità di proseguire gli accertamenti già in corso. È stata esclusa la debenza delle spese per la mancata costituzione effettiva dell'amministrazione resistente e, poiché il processo risultava esente da contributo unificato, non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato come base normativa della richiesta del questore di proroga del trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998
invocato dal ricorrente per contestare la mancata prova di attività amministrative volte all'identificazione e al rimpatrio
utilizzato per affermare che in cassazione non è consentita una censura meramente diretta a contestare la motivazione del provvedimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile perché il processo risultava esente dal contributo unificato
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato solo per il testo introduttivo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste formale della violazione di legge, miri in realtà a censurare la motivazione del provvedimento impugnato e a ottenere una rivalutazione del merito.
- Il ricorrente deve confrontarsi in modo puntuale con gli elementi documentali posti a base della decisione impugnata; deduzioni generiche o apodittiche non sono idonee a superare la motivazione del giudice di merito.
- Quando la pubblica amministrazione produce documentazione a sostegno della persistenza delle attività amministrative rilevanti, la censura deve specificamente misurarsi con tale documentazione e non limitarsi a negarne in astratto la sufficienza.
- La mancata costituzione effettiva dell'amministrazione può escludere la liquidazione delle spese processuali a suo carico; inoltre, se il processo è esente dal contributo unificato, non si applica il raddoppio del contributo previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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