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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30330/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta, proposta da una familiare superstite di un soggetto equiparato alle vittime del dovere, di ottenere i benefici economici previsti dalla normativa speciale in favore dei superstiti. La Corte d'appello aveva accolto l'appello del Ministero della Difesa e, riformando la decisione di primo grado, aveva negato tali benefici. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. n. 407/1998, degli artt. 5 e 6 della l. n. 206/2004, dell'art. 2, commi 105 e 106, della l. n. 244/2007 e dell'art. 6 della l. n. 466/1980, sostenendo che la disciplina applicabile fosse integralmente contenuta nell'art. 2, commi 105 e 106, l. n. 244/2007, con estensione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio ai figli non conviventi a prescindere dal carico fiscale; inoltre contestava il richiamo, operato dal giudice di merito, ai principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di speciale elargizione, fattispecie ritenuta diversa e fondata sul presupposto del carico fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha dato continuità al principio già affermato da Cass. n. 11181/2022, secondo cui i superstiti delle vittime del dovere titolari dei benefici previsti dall'art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, come modificato dall'art. 2, comma 106, l. n. 244/2007, sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466/1980; pertanto il beneficio non spetta ai figli non a carico fiscale della vittima al momento del decesso, se il coniuge avente diritto è vivente. La Corte ha chiarito che la legge n. 244/2007 è intervenuta solo sulle prestazioni dovute alle vittime del dovere, senza modificare la categoria dei familiari superstiti aventi diritto, rimasta quella dell'art. 6 l. n. 466/1980. Ha quindi confermato la decisione di merito e rigettato il ricorso, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge a fondamento del motivo di ricorso.

  • art. 2, legge n. 407/1998

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo invocato a sostegno della pretesa ai benefici.

  • artt. 5 e 6, legge n. 206/2004

    Richiamati dalla ricorrente; la Corte li considera nel sistema normativo che disciplina l'estensione dei benefici ai superstiti delle vittime del dovere.

  • art. 2, commi 105 e 106, legge n. 244/2007

    La Corte afferma che la norma è intervenuta solo sul profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere e non ha modificato la categoria dei familiari superstiti aventi diritto, che resta quella prevista dall'art. 6 l. n. 466/1980.

  • art. 6, legge n. 466/1980

    È la disposizione che individua i superstiti aventi diritto ai benefici; la Corte ribadisce che il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima, se il coniuge avente diritto è vivente.

  • art. 82, legge n. 388/2000

    Citato solo per distinguere la diversa fattispecie della speciale elargizione, nella quale il carico fiscale rileva come presupposto costitutivo.

  • art. 5, commi 3 e 4, legge n. 206/2004

    La Corte precisa che il rinvio operato dalla legge n. 244/2007 ha natura di rinvio oggettivo, limitato all'estensione delle prestazioni ai familiari delle vittime del dovere.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    Indicato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando una legge speciale interviene sulle prestazioni spettanti a una categoria di soggetti, occorre verificare se il legislatore abbia modificato solo il contenuto del beneficio oppure anche l'individuazione dei beneficiari; in assenza di espressa innovazione, la categoria dei superstiti resta quella già delineata dalla disciplina originaria.
  • Il rinvio a un'altra disciplina può avere natura di rinvio oggettivo limitato al contenuto della prestazione, senza estendere automaticamente tutti i presupposti soggettivi o costitutivi previsti dalla legge richiamata.
  • Nella disciplina dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere, la spettanza del trattamento va verificata secondo la nozione legale di superstite prevista dalla normativa originaria; in particolare, il figlio non a carico fiscale non è beneficiario se il coniuge avente diritto è vivente.
  • Le pronunce rese in materia di diversa prestazione speciale non sono automaticamente estensibili ad altre misure analoghe quando il diverso dato normativo giustifica una disciplina differenziata delle categorie dei beneficiari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssegno di mantenimento e divorzile
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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