Cassazione Civile, Ordinanza n. 02724/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (legittimario)
La controversia
La lite nasce dalla successione di una donna che aveva trasferito un appartamento a un nipote con un atto formalmente qualificato come compravendita. Il fratello della de cuius ha sostenuto che l'operazione fosse in realtà una donazione dissimulata, posta in essere in violazione della forma richiesta per le donazioni e lesiva della sua quota di legittima, chiedendo la declaratoria di nullità dell'atto. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo provata per presunzioni gravi, precise e concordanti la simulazione della vendita e non decisiva la dichiarazione notarile del pagamento del prezzo mediante assegno, poiché l'effettivo incasso dell'assegno non era stato dimostrato dagli acquirenti. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato, da un lato, violazione delle norme sulla quietanza, sull'adempimento e sul valore probatorio delle dichiarazioni e, dall'altro, violazione delle regole sulle presunzioni semplici e sull'apprezzamento delle prove, sostenendo che le firme sulla quietanza comprovassero il pagamento del prezzo e che la decisione fosse fondata su presunzioni inidonee, trascurando la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sul vizio motivazionale perché la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado, con conseguente operatività dell'art. 348-ter c.p.c.; ha inoltre ritenuto i motivi inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione di merito era conforme all'orientamento consolidato della Corte in tema di prova presuntiva della simulazione. La Corte ha ribadito che, quando il legittimario agisce per far valere la simulazione di un atto dispositivo lesivo della legittima, egli è terzo rispetto ai contraenti e non è vincolato dalle dichiarazioni contenute nel rogito circa il pagamento del prezzo. Spetta al giudice di merito valutare liberamente, ma con motivazione adeguata, gli indizi e la loro convergenza; nel caso concreto la corte territoriale aveva correttamente ritenuto non provato il pagamento del prezzo e valorizzato il quadro indiziario della natura fittizia della vendita. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure formulate ai sensi del n. 5 sono inammissibili quando opera la preclusione dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.; il motivo non può essere usato per riesaminare il merito sotto veste di vizio motivazionale.
Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base delle stesse valutazioni di fatto, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione.
Il ricorso è inammissibile se la decisione impugnata si è conformata a un orientamento consolidato di legittimità e i motivi non spiegano perché dovrebbe mutarsi.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia liberatoria della quietanza e delle dichiarazioni di pagamento.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria.
Richiamato dai ricorrenti per attribuire alle quietanze sottoscritte dalla venditrice efficacia probatoria contro il dichiarante.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al valore confessorio delle dichiarazioni rese dalla venditrice.
Richiamato dai ricorrenti per censurare l'apprezzamento delle prove e delle presunzioni compiuto dai giudici di merito.
La Corte richiama la funzione logica della presunzione semplice come inferenza dal fatto noto al fatto ignoto secondo una regola d'esperienza.
Le presunzioni semplici sono ammissibili se gravi, precise e concordanti; il loro apprezzamento è affidato al prudente giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
Nell'azione proposta dal legittimario, terzo rispetto ai contraenti, non operano le limitazioni probatorie previste per le parti del contratto simulato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, rendendo applicabile l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando un legittimario agisce per far accertare la simulazione di una compravendita immobiliare che maschera una donazione lesiva della legittima, egli è terzo rispetto ai contraenti e non è vincolato dalle dichiarazioni contenute nell'atto circa il pagamento del prezzo.
- La prova della simulazione può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; il giudice deve prima valutarli singolarmente e poi nella loro combinazione complessiva.
- Non è necessario che il fatto ignoto derivi dal fatto noto con necessità causale assoluta: è sufficiente una conseguenza probabile secondo l'id quod plerumque accidit.
- L'apprezzamento sulla sussistenza e sulla convergenza degli indizi, se sorretto da motivazione adeguata e non apparente, è riservato al giudice di merito ed è tendenzialmente insindacabile in cassazione.
- La mera indicazione notarile dell'avvenuto pagamento del prezzo non basta, da sola, a dimostrare l'effettivo versamento se la parte interessata non prova concretamente l'incasso o l'effettiva esecuzione del pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02653/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02654/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02655/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02657/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02658/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02659/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →