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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7739/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello cautelare contro il sequestro preventivo del deposito commerciale della Campania Lubrificanti s.r.l. e dei prodotti petroliferi ivi stoccati (gasolio per autotrazione, gasolio agricolo, oli lubrificanti, additivo AdBlue). Il ricorrente contestava: (i) carenza di motivazione e mancata pronuncia sulla sussistenza dei requisiti per il sequestro preventivo impeditivo ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504/1995; (ii) errata applicazione della norma perché i prodotti sequestrati non sarebbero stati ancora utilizzati per finalità illecite e quindi (secondo la difesa) non soggetti a sequestro ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504/1995.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le questioni sulla sequestrabilità dei prodotti non erano state dedotte in sede di riesame (novum) e quindi erano precluse in sede di legittimità; inoltre il ricorrente era privo di interesse in relazione ai beni intestati alla Campania Lubrificanti s.r.l. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000 (in base all'art. 616 c.p.p. e alla facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1995, art. 44

    art. 44 d.lgs. n. 504/1995

    Norma del sequestro preventivo impeditivo sui prodotti soggetti ad accisa; la Corte ha richiamato che le questioni sulla applicabilità di tale norma dovevano essere sollevate in sede di riesame e non per la prima volta in cassazione; ricade nella valutazione di merito la verifica della riconducibilità dei beni al fatto criminoso salvo che la decisione sia priva di motivazione

  • codice penale, artt. 81, 110, 483, 640 comma 2

    artt. 81, 110, 483, 640, comma 2, c.p.

    Norme sostanziali poste a fondamento della contestazione penale (concorso, falsificazione documentale, truffa), indicate in motivazione come quadro di reati rispetto ai quali è stato disposto il sequestro; la Corte non discute il fumus ma il profilo processuale di ammissibilità del ricorso

  • d.lgs. n. 504/1995, artt. 40 e 49

    art. 40, comma 1, lett. c) e comma 4, in relazione all'art. 49 d.lgs. n. 504/1995

    Riferimenti alla disciplina dell'accisa e alle fattispecie di reato contestate: la motivazione del sequestro si fondava sull'accertata destinazione agevolata e sull'evasione dell'accisa/IVA; la Corte ha ritenuto che le contestazioni attinenti alla valutazione fattuale della destinazione dei prodotti non possano essere sollevate per la prima volta in Cassazione

  • codice di procedura penale, art. 325

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali: ammesso per sola violazione di legge; la Corte richiama che la cassazione è possibile solo per vizi di diritto o per mancanza radicale di motivazione

  • codice di procedura penale, artt. 606, 609, 616

    art. 606, comma 1, lett. e); artt. 609 e 616 c.p.p.

    Art. 606 regola i motivi di impugnazione in cassazione (tra cui la violazione di legge); art. 609 disciplina i limiti della Cassazione rispetto a questioni non dedotte in appello/ riesame; art. 616 regola la condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità, applicata qui per condannare il ricorrente al versamento di una somma

  • legge n. 103/2017, art. 1 comma 64

    art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Consente di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà e quantificato la somma in Euro 3.000

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo) il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazioni di diritto: questioni di merito o nuovi fatti non sollevati nei gradi precedenti sono in genere preclusi.
  • Per impugnare con successo la sequestrabilità di beni oggetto di sequestro preventivo, le doglianze rilevanti devono essere tempestivamente dedotte e sviluppate nel grado di impugnazione competente (riesame o appello); sollevare tali questioni per la prima volta in Cassazione comporta, di regola, l'inammissibilità.
  • Il ricorrente deve avere un interesse attuale e diretto riguardo ai beni sequestrati: chi non è titolare o avente diritto esclusivo sui beni può essere considerato privo di interesse e vedersi dichiarare inammissibile il gravame.
  • La Corte di legittimità può dichiarare ammissibile il ricorso solo se il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione o la motivazione è così carente da non consentire il controllo; critiche meramente fattuali o valutazioni probatorie sono tipicamente di competenza del giudice di merito.
  • Se si contesta la sequestro di prodotti 'potenzialmente' utilizzabili per il reato (e non già prodotti effettivamente destinati o già impiegati per illeciti), è importante documentare in sede di riesame perché manchino i presupposti del sequestro (assenza di periculum in mora o fumus commissi delicti) e non limitarsi a deduzioni generiche.

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