Ordinanza n. 161/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Sezione Lavoro, recante la condanna del Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7, l. n. 210/1992 e delle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo aggiuntivo previsto dall’art. 2, comma 7, l. n. 210/1992. Ha chiesto il pagamento della sorte capitale indicata in euro 29.666,47, dei ratei maturati e maturandi con relativi interessi, nonché delle spese processuali liquidate nella sentenza e distratte in favore dei difensori antistatari, per complessivi euro 8.109,50 oltre IVA e CPA. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato d’ufficio seri dubbi sull’ammissibilità della domanda relativa alle spese distratte, poiché il ricorso è stato proposto dalla sola parte vittoriosa e non anche dai difensori in proprio. Quanto al capo concernente l’indennizzo, il giudice ha ritenuto necessario acquisire dall’Amministrazione una relazione documentata sullo stato di esecuzione della sentenza e sull’eventuale maturazione di ulteriori ratei nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni per depositare memorie o documenti, limitatamente alla questione rilevata d’ufficio relativa alla legittimazione a chiedere in ottemperanza il pagamento delle spese processuali distratte in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha evidenziato che, in presenza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., il difensore distrattario è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto tra le parti ed è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato per le somme distratte. Ha inoltre ordinato al Ministero della Salute di depositare, entro trenta giorni, una relazione documentata sullo stato di esecuzione della sentenza e sull’eventuale maturazione di ulteriori ratei dell’indennizzo aggiuntivo. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello.
Impone di assegnare alle parti un termine per presentare memorie o documenti sulla questione di ammissibilità rilevata d’ufficio.
art. 2, comma 7, l. n. 210/1992
Prevede l’indennizzo aggiuntivo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni, oggetto della condanna contenuta nella sentenza da eseguire.
La distrazione delle spese processuali in favore del difensore determina un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti e attribuisce al difensore distrattario la legittimazione a pretendere l’importo distratto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari e dell’oscuramento disposto dal giudice.
Massime di principio
- In caso di distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte vittoriosa, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti; per le somme distratte, il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a proporre l’azione di ottemperanza.
- La parte vittoriosa non è legittimata a chiedere, in proprio, l’esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese processuali distratte in favore dei difensori, salvo che questi agiscano personalmente o siano parte del giudizio per la pretesa loro spettante.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non abbia documentato lo stato di esecuzione della pronuncia e possano essere maturati ulteriori ratei della prestazione dovuta, il giudice può ordinare il deposito di una relazione documentata e rinviare la decisione a una successiva camera di consiglio.
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