Ordinanza n. 442/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale della riunione della Commissione centrale del 10.9.2025, notificato in data 29.9.2025, nella parte in cui dispone che “in assenza di sopravvenuti elementi di rilievo idonei a fondare una diversa determinazione di confermare quanto già deliberato con provvedimento del 2 luglio 2025 in relazione alla richiesta di versamento dei contributi volontari INPS nel periodo compreso tra la fuoriuscita dal sistema di protezione e la maturazione dei requisiti per il pensionamento e l'ulteriore istanza di continuare a fruire delle misure assistenziali periodiche fino al collocamento in quiescenza”; - del provvedimento della Commissione del 2 luglio 2025 con il quale, in relazione allo “scritto datato 26 maggio 2025, con cui-OMISSIS-, in previsione della sua fuoriuscita dal circuito tutorio, ha chiesto il versamento dei contributi volontari INPS nel periodo compreso tra la fuoriuscita dal sistema di protezione e la maturazione dei requisiti per il pensionamento oltre che il mantenimento, fino a quel momento, del contributo mensile anche dopo la cessazione dello speciale programma”, è stato deliberato di non accogliere la richiesta della testimone di giustizia; - nonché, di ogni altro atto, presupposto, conseguenziale e /o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Commissione centrale del 10 settembre 2025 e precedente provvedimento del 2 luglio 2025, recanti il diniego del versamento dei contributi volontari INPS e del mantenimento delle misure assistenziali periodiche sino al pensionamento dopo la fuoriuscita dal sistema di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Commissione centrale del 2 luglio 2025, con cui era stata respinta la richiesta di versamento dei contributi volontari INPS nel periodo tra la fuoriuscita dal sistema di protezione e la maturazione dei requisiti pensionistici, nonché di mantenimento del contributo mensile fino al collocamento in quiescenza. È stato inoltre impugnato il verbale del 10 settembre 2025, notificato il 29 settembre 2025, con cui la Commissione ha confermato la precedente determinazione in assenza di sopravvenuti elementi rilevanti. Il testo non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti; l'amministrazione ha sollevato una questione di rito con memoria depositata il 19 gennaio 2026. La ricorrente ha rappresentato un periculum connesso alla propria sopravvivenza economica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, in sede di sommaria delibazione, che il ricorso necessiti di approfondimento nella fase di merito, anche in relazione alla questione processuale sollevata dall'amministrazione, senza formulare una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati. Ha tuttavia escluso, allo stato, la sussistenza del periculum in mora: dal ricorso risultava che somme erano già state corrisposte o comunque riconosciute alla ricorrente a titolo di capitalizzazione, sicché il danno prospettato alla sua sopravvivenza economica non risultava attuale e poteva essere adeguatamente tutelato mediante la sollecita definizione del merito. È stato disposto che la difesa della ricorrente specifichi, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, le somme già corrisposte dopo la fuoriuscita dal programma di protezione, indicando anche quelle destinate o destinate all'acquisto di un immobile e quanto residua per le altre necessità. L'udienza pubblica è stata fissata al 29 settembre 2026. La domanda cautelare è stata rigettata e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la misura è stata negata per l'assenza, allo stato, di un periculum in mora attuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la necessità di approfondire il fumus in fase di merito non impone la concessione della misura quando non risulti attuale il periculum in mora.
- Il danno allegato come pregiudizio alla sopravvivenza economica può essere escluso, allo stato, quando risultino somme già corrisposte o riconosciute all'interessato e la controversia possa essere definita sollecitamente nel merito.
- Quando la valutazione cautelare dipende dalla consistenza delle risorse economiche già corrisposte o riconosciute, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, chiedendo di specificarne entità, destinazione e residuo disponibile.
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