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Ordinanza

Ordinanza n. 441/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione del Commissario Straordinario UITS n. 80 del 5 dicembre 2025, comunicata in data 5 dicembre 2025 (doc. 1), con la quale è stato disposto il commissariamento del Comitato Regionale UITS Lombardia nonché l’annullamento integrale delle operazioni elettorali del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale UITS per la Lombardia svoltesi in data 15 settembre 2025 e la nomina dell’Avv. Cesare Di Cintio quale Commissario Straordinario del Comitato Regionale Lombardia UITS; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o comunicato.

Giustizia amministrativa202515943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Commissario Straordinario UITS n. 80 del 5 dicembre 2025, recante il commissariamento del Comitato Regionale UITS Lombardia, l’annullamento delle operazioni elettorali e la nomina del commissario straordinario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (organi elettivi UITS)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione con cui il Commissario Straordinario UITS ha disposto il commissariamento del Comitato Regionale UITS Lombardia, annullato integralmente le operazioni elettorali del relativo Consiglio direttivo e nominato un commissario straordinario, chiedendone l’annullamento previa sospensione. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo, sostenendo l’eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti, nonché la violazione della pregiudiziale sportiva. Il Collegio ha ritenuto, in sede cautelare, che le posizioni degli organi uscenti e dei componenti neoeletti siano convergenti e connesse, poiché l’atto impugnato produce nei loro confronti un effetto lesivo unitario e inscindibile. È stata inoltre contestata l’applicabilità della pregiudiziale sportiva prevista dal d.l. 220/2003, assumendo che la controversia non riguardi questioni tecniche o disciplinari né un atto riconducibile, in senso stretto, alla Federazione sportiva. Nel merito cautelare i ricorrenti hanno dedotto l’assenza dei presupposti per lo scioglimento del Comitato regionale ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. ii), dello Statuto UITS, poiché le circostanze richiamate nella deliberazione non risultavano imputabili ai membri del nuovo Consiglio direttivo. È stata altresì contestata la riconducibilità dell’annullamento elettorale al potere di controllo di legittimità previsto dall’art. 19, comma 2, lett. mm), dello Statuto UITS, rilevando che molti documenti elettorali erano stati tempestivamente trasmessi all’UITS, che alcune esclusioni non erano state impugnate dagli interessati e che un ulteriore ricorso era stato dichiarato inammissibile. Gli altri motivi posti a fondamento dell’atto sono stati ritenuti non pertinenti al controllo di legittimità sulle elezioni.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia della deliberazione impugnata. Ha ritenuto non manifestamente inammissibile il ricorso collettivo, poiché l’atto contestato è unitario e incide contestualmente su posizioni convergenti: gli organi uscenti vantano un interesse qualificato alla conservazione della propria posizione e alla regolare transizione, mentre i neoeletti hanno un interesse qualificato all’insediamento derivante dalla proclamazione elettorale. Ha escluso, allo stato, l’operatività della pregiudiziale sportiva: le censure non riguardano questioni tecniche o disciplinari; l’UITS ha una duplice natura di ente pubblico nazionale e federazione sportiva; il commissario straordinario è stato nominato dal Ministro della Difesa e costituisce un organo esterno rispetto agli organi ordinari dell’UITS; inoltre, non risultava individuato uno specifico rimedio dinanzi agli organi di giustizia sportiva contro un atto che cumula annullamento delle elezioni e commissariamento dell’organo periferico. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che, a un primo esame, non sembravano sussistere le condizioni statutarie per lo scioglimento del Comitato regionale, non essendo le circostanze indicate nell’atto imputabili ai nuovi eletti. Ha inoltre ravvisato profili di dubbia legittimità dell’annullamento elettorale esercitato quale controllo di legittimità, poiché parte della documentazione era stata tempestivamente trasmessa, alcune esclusioni non erano state contestate e un ricorso elettorale era stato dichiarato inammissibile; gli ulteriori rilievi non apparivano pertinenti alle operazioni elettorali. La misura cautelare è stata concessa senza una distinta motivazione sul periculum in mora, ritenendo comunque sussistenti i presupposti cautelari. Le spese della fase sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata al 27 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell’atto impugnato.

  • art. 2 d.l. 220/2003

    La pregiudiziale sportiva non opera per la controversia esaminata, non riguardando essa questioni tecniche o disciplinari.

  • art. 3 d.l. 220/2003

    “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive”

    La disposizione è stata interpretata restrittivamente e ritenuta non applicabile, sia per la duplice natura dell’UITS, sia perché l’atto proveniva da un commissario nominato dal Ministro della Difesa e non risultava previsto uno specifico rimedio sportivo contro il commissariamento e l’annullamento delle elezioni.

  • art. 19, comma 2, lett. ii), Statuto UITS

    Attribuisce il potere di scioglimento dei Comitati regionali al ricorrere di specifiche condizioni; in sede cautelare il TAR ha ritenuto che tali condizioni non sembrassero sussistere, non risultando imputabili ai nuovi eletti le circostanze indicate nell’atto.

  • art. 19, comma 2, lett. mm), Statuto UITS

    “controllo di legittimità”

    Consente il controllo di legittimità sulle deliberazioni delle Assemblee regionali e provinciali relative all’elezione degli organi direttivi; il TAR ha ravvisato dubbi sulla riconducibilità dell’annullamento alle condizioni di tale potere, poiché parte della documentazione era stata tempestivamente trasmessa e alcuni rilievi non attenevano alle elezioni.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo è ammissibile quando l’atto impugnato è unitario e inscindibile, produce un effetto lesivo contestuale e congiunto e le posizioni dei ricorrenti, pur riferite a ruoli diversi, sono convergenti e collegate da un nesso funzionale indivisibile.
  • La pregiudiziale sportiva deve essere interpretata restrittivamente e non opera per controversie che non riguardino questioni tecniche o disciplinari né altri atti riconducibili in senso stretto agli organi dell’ordinamento sportivo, soprattutto quando l’atto proviene da un commissario nominato da un’autorità pubblica esterna.
  • Quando un ente ha una duplice natura, pubblicistica e sportiva, la sottrazione della controversia alla cognizione del giudice statale non può essere estesa oltre l’ambito necessario a garantire l’autonomia dell’ordinamento sportivo, se l’atto incide anche sul funzionamento istituzionale dell’ente pubblico.
  • Il potere statutario di scioglimento di un organo periferico non può essere esercitato in assenza delle specifiche condizioni previste dalla norma statutaria e non può fondarsi su circostanze non imputabili ai componenti dell’organo interessato.
  • Il controllo di legittimità sulle operazioni elettorali deve riguardare effettive irregolarità pertinenti alle elezioni; rilievi estranei alle operazioni elettorali o non adeguatamente collegati a esse non giustificano l’annullamento del procedimento elettorale.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneAffiliazione, tesseramento e ammissione ai campionatiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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