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Ordinanza

Ordinanza n. 157/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per un importo di 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'attivazione del Commissario ad acta già nominato dal TAR con precedente sentenza di ottemperanza, deducendo la persistente inesecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro, n. 471 del 13 luglio 2024. Ha inoltre chiesto la nomina o conferma del Commissario ad acta, l'adozione di ogni misura necessaria all'esecuzione del giudicato, la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30, comma 1, c.p.a. Il TAR aveva già ordinato al Ministero di ottemperare con sentenza n. 289 del 28 febbraio 2025, nominando, in caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale Commissario ad acta. Nonostante la mancata esecuzione entro i termini assegnati e l'intimazione rivolta al Commissario, anche quest'ultimo non aveva dato corso all'adempimento. La richiesta istruttoria del TAR volta ad acquisire chiarimenti sullo stato di esecuzione era rimasta senza riscontro.

La decisione

Il TAR ha accertato l'inottemperanza del Ministero e la mancata attivazione del Commissario ad acta nel termine successivo assegnato. Ha confermato la nomina del Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale quale Commissario ad acta, con facoltà di sub-delega ad altro dirigente dello stesso ufficio, ritenendolo l'unico funzionario apicale dotato di poteri diretti in materia di erogazione della Carta elettronica. Gli ha assegnato un nuovo termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza, per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Treviso mediante emissione della Carta elettronica e accredito su di essa dell'importo complessivo di 1.000 euro, esclusi ulteriori accessori, poiché tale importo non è equiparabile a voci retributive. Il TAR ha escluso l'applicazione dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerando contenuto l'importo da corrispondere. Ha inoltre ritenuto non grave il ritardo del Ministero, in ragione della complessità del procedimento di attivazione della Carta, del coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate e dell'eccezionale mole del contenzioso seriale; non ha quindi accolto la richiesta di penalità di mora o di risarcimento formulata dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte non è stata applicata, poiché il TAR ha ritenuto contenuto l'importo da corrispondere e non adeguata, nel caso concreto, la condanna a una somma per ogni giorno di ritardo.

  • art. 30, comma 1, c.p.a.

    risarcimento del danno ingiusto

    La richiesta risarcitoria non è stata accolta; il provvedimento rileva che il ritardo dell'Amministrazione non era grave, alla luce della complessità del procedimento e dell'eccezionale contenzioso seriale.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica la cui spettanza al ricorrente era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    predisposizione della “Carta elettronica” in forma di applicazione web

    La disposizione è richiamata per evidenziare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nel procedimento articolato di predisposizione e attivazione della Carta.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, quando l'Amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato, il giudice può confermare o attivare il Commissario ad acta già nominato, individuando il funzionario apicale dotato dei poteri diretti necessari per realizzare concretamente l'obbligo conformativo.
  • L'ordine commissariale di esecuzione deve indicare le modalità concrete dell'adempimento e un termine certo; nel caso della Carta elettronica, l'esecuzione consiste nell'emissione dello strumento e nell'accredito dell'importo riconosciuto dal giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica, ma richiede una valutazione discrezionale di adeguatezza e proporzionalità, anche in relazione all'entità dell'obbligazione da eseguire.
  • La complessità organizzativa e tecnica del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più soggetti e l'eccezionale concentrazione di contenzioso seriale possono escludere la gravità del ritardo dell'Amministrazione e giustificare il mancato accoglimento della domanda di penalità di mora o di risarcimento.
  • L'importo riconosciuto per l'attivazione della Carta elettronica non è equiparabile a una voce retributiva e deve essere eseguito mediante accredito sulla Carta, senza corresponsione di ulteriori accessori non previsti dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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