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Ordinanza

Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria n. 1766 in data 27/06/2025 avente per oggetto “Decreto di pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A019 - FILOSOFIA E STORIA, di cui al D.D. 10 dicembre 2024 n. 3059, recante Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” nella parte in cui ha attribuito al ricorrente n. 194,75 punti, collocandolo alla posizione 10° della graduatoria, nonché degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati, connessi e consequenziali, con particolare riferimento, ove sussistenti, ai criteri formulati in merito alla valutazione dei titoli e a ogni altro documento relativo alla valutazione effettuata dalla Commissione e dall’U.S.R. Liguria del titolo Tipologia B.4.4 indicato dal ricorrente nella domanda al paragrafo “Altri Titoli Valutabili”, nonché per ogni ulteriore statuizione di legge

Giustizia amministrativa202502932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito di un concorso per docenti, nella parte relativa all’attribuzione del punteggio per un titolo valutabile e al conseguente collocamento del candidato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria che ha pubblicato la graduatoria di merito della classe di concorso A019, contestando l’attribuzione del punteggio complessivo di 194,75 punti e la collocazione al decimo posto. In particolare, ha censurato la valutazione del titolo indicato nella domanda alla voce Tipologia B.4.4 della sezione “Altri Titoli Valutabili”, nonché gli eventuali criteri e gli atti utilizzati dalla Commissione e dall’amministrazione per tale valutazione. Nel corso del giudizio è emerso, inoltre, che non era stata documentata la regolare notificazione dell’atto di trasposizione del ricorso nei confronti di due controinteressati, non risultando depositati gli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito e i relativi certificati di residenza.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure relative alla valutazione del titolo e al punteggio attribuito. Ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che deve pertanto essere trattata secondo il rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha quindi disposto la conversione del rito e fissato una nuova udienza compatibile con i termini previsti dalla disciplina PNRR. Ha inoltre ordinato al ricorrente di completare e documentare la notificazione nei confronti dei due controinteressati, mediante deposito degli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito e dei certificati di residenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 25 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    Il rito speciale previsto per le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR impone la conversione del rito ordinario e la fissazione del prosieguo nel rispetto dei termini processuali connessi al PNRR.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022

    La disposizione è stata applicata quale base normativa della conversione del rito, senza decisione sulle domande di annullamento.

Massime di principio

  • Quando una controversia amministrativa rientra nell’ambito delle procedure relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve applicare il rito speciale previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, disponendo la conversione del rito ove necessario.
  • Nel giudizio amministrativo, qualora la notificazione a mezzo posta dell’atto processuale nei confronti di controinteressati sia stata effettuata mediante comunicazione di avvenuto deposito, la parte deve documentarne il perfezionamento depositando gli avvisi di ricevimento delle relative comunicazioni e i certificati di residenza dei destinatari; in mancanza, il giudice può ordinare la rinnovazione o il completamento degli incombenti notificatori entro un termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTermini del procedimentoPartecipazione procedimentale

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