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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in ricorso.

Giustizia amministrativa202500305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudicato formatosi sulla sentenza indicata nel ricorso, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso era stata effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, anziché presso la sede distrettuale di Trieste dell'Avvocatura dello Stato. La questione esaminata riguardava la validità della notificazione e la possibilità di procedere alla sua rinnovazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la notificazione effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato non fosse inesistente, ma potesse essere regolarizzata mediante rinnovazione, richiamando il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 148 del 9 luglio 2021 e un precedente analogo del Consiglio di Stato. Ha quindi autorizzato la rinnovazione della notifica, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, e ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza camerale del 6 maggio 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza nel merito.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.a.

  • art. 44 c.p.a.

    La notificazione non correttamente effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio non è stata qualificata come inesistente ed è stata ritenuta rinnovabile.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato anziché presso la sede distrettuale competente dell'Avvocatura dello Stato non è necessariamente inesistente quando sussista un collegamento riconoscibile con l'amministrazione destinataria; il vizio può essere regolarizzato mediante rinnovazione della notificazione.
  • Quando il giudice autorizza la rinnovazione della notificazione, deve assegnare un termine perentorio o comunque determinato per l'adempimento e fissare la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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