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Ordinanza

Ordinanza n. 21/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sula sentenza n.63/2024 del Tribunale di Gorizia (nel procedimento recante RG n.137/2024)

Giustizia amministrativa202500372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha disposto, rectius autorizzato, la rinnovazione della notificazione del ricorso, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza camerale del 6 maggio 2026. Non ha deciso nel merito la domanda di ottemperanza.

TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudicato formatosi sulla sentenza n. 63/2024 del Tribunale di Gorizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 63/2024 del Tribunale di Gorizia, nel procedimento recante RG n. 137/2024. Il ricorso era stato notificato al Ministero dell'Istruzione e del Merito presso un indirizzo PEC errato, diverso da quello corretto dell'Avvocatura dello Stato. Il TAR ha ritenuto che tale notificazione non fosse inesistente, ma suscettibile di regolarizzazione mediante rinnovazione, richiamando il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 148 del 9 luglio 2021 e un precedente analogo del Consiglio di Stato.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.a.

  • art. 44 c.p.a.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    La notificazione effettuata a un indirizzo PEC errato, ma riconducibile al destinatario e non inesistente, può essere regolarizzata mediante rinnovazione.

  • Consiglio di Stato, Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8436

    In un caso analogo è stata ritenuta ammissibile la rinnovazione della notificazione effettuata a un indirizzo PEC errato.

Massime di principio

  • La notificazione di un ricorso effettuata a un indirizzo PEC errato non è inesistente quando l'indirizzo consenta comunque di riferire l'atto al destinatario; in tal caso il giudice può autorizzarne la rinnovazione per regolarizzare il contraddittorio.
  • Nel giudizio amministrativo, quando la notificazione del ricorso presenta un vizio regolarizzabile, il giudice può disporne o autorizzarne la rinnovazione entro un termine prefissato e rinviare la prosecuzione della causa a una successiva udienza camerale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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