Cassazione Civile, Ordinanza n. 33108/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La banca aveva ottenuto dal Tribunale decreti ingiuntivi nei confronti di alcuni eredi del soggetto che aveva prestato fideiussioni a garanzia di crediti verso una società debitrice principale. Gli eredi avevano proposto opposizione deducendo, da un lato, il frazionamento illegittimo delle pretese relative ai medesimi rapporti garantiti e, dall'altro, l'inefficacia delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c. e dei doveri di buona fede e correttezza, sostenendo che la banca avesse continuato a concedere credito pur conoscendo il peggioramento della situazione economica della società garantita. Dopo il rigetto in appello delle censure reciproche, la banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi tutti centrati sulla violazione delle regole sulle presunzioni semplici e sull'art. 1956 c.c.: ha contestato che la corte territoriale avesse desunto in modo illegittimo la conoscenza, da parte propria, del peggioramento patrimoniale della debitrice principale; la mancata comunicazione delle fideiussioni agli eredi e la conseguente violazione della correttezza; e la ritenuta mancata conoscenza, da parte degli eredi, sia delle garanzie prestate dal de cuius sia della crisi della società garantita. Gli intimati/controricorrenti hanno chiesto inammissibilità o rigetto, con domanda anche ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti e tre i motivi miravano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del materiale indiziario e probatorio già apprezzato dalla corte d'appello, senza individuare un vero vizio di legittimità. La censura si traduceva quindi in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di cassazione. Conseguentemente la banca è stata condannata alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ma ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla liberazione del fideiussore quando il creditore conceda nuovo credito al debitore pur conoscendone il peggioramento delle condizioni economiche; la Corte non entra nel merito dell'applicazione perché dichiara inammissibile il ricorso.
richiamati in tema di presunzioni semplici; la Corte osserva che le censure miravano solo a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
richiamati come norme sui doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte non ravvisa un errore di diritto, ma solo una critica alla ricostruzione fattuale.
art. 2 Cost.
richiamato nel secondo motivo in collegamento con i doveri di buona fede e correttezza, senza autonoma elaborazione decisoria.
norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge; la Corte rileva che, sotto tale veste, i motivi celavano contestazioni di merito.
richiamato in relazione all'iscrizione nel registro delle imprese e alla sua opponibilità.
domandato dai controricorrenti, ma la Corte esclude che ricorrano i presupposti per la sua applicazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente formulata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio.
- Le doglianze che investono la valutazione delle presunzioni semplici sono inammissibili quando si risolvono nella contrapposizione di una diversa lettura degli indizi rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- La contestazione della sussistenza, o della conoscibilità, dello stato di crisi del debitore principale da parte del creditore e della conoscenza delle garanzie da parte dei chiamati all'eredità attiene al fatto e non è riesaminabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è logicamente e giuridicamente coerente.
- La deduzione della violazione dei doveri di correttezza e buona fede non supera il vaglio di ammissibilità quando, in concreto, si contesti soltanto l'apprezzamento delle circostanze di fatto poste a base della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32983/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32984/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32985/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32986/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32987/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32991/2023 del 28/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →