Parere n. 196/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Angela Schiavone, titolare della omonima ditta, dal signor Schiavone Annunziato, quale socio accomandatario della Ditta Edipo Fireworks Family sas e dalla signora Aslankara Ummahan contro il Comune di Reggio di Calabria, per l’annullamento: a) dell’ordinanza n. 31 del 21 gennaio 2025 concernente il divieto di accesso in Località Bovetto in prossimità del capolinea Atam nel punto di accesso abusivo al torrente Bovetto; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro l’ordinanza comunale n. 31 del 21 gennaio 2025, recante il divieto di accesso alla stradella presso il torrente Bovetto, con istanza cautelare
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Reggio Calabria ha vietato l’accesso alla stradella che conduce da via Contrada Bovetto alle loro abitazioni, attività commerciali e fondi, sostenendo che essa costituisca l’unica via di collegamento e che non esista viabilità alternativa. Sono stati dedotti: la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, nonché eccesso di potere; la macroscopica illogicità e irragionevolezza del provvedimento e il difetto di motivazione. È stata inoltre proposta istanza cautelare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rilevato la mancata trasmissione delle controdeduzioni comunali e ha evidenziato, da un lato, la discrezionalità dell’ente locale nella disciplina della circolazione e, dall’altro, la possibile compromissione della libertà di circolazione, dell’iniziativa economica e del principio di proporzionalità, concludendo per l’accoglimento della domanda cautelare.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione nel merito, poiché il Comune non ha depositato le proprie controdeduzioni e la relazione ministeriale non è stata ancora trasmessa ai ricorrenti per consentire loro eventuali memorie. Ha quindi disposto un supplemento istruttorio: il Ministero dovrà acquisire dal Comune gli elementi di fatto e trasmettere entro sessanta giorni una relazione integrativa, comprensiva della relazione già inviata e delle osservazioni dei ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni; il Comune dovrà predisporre e inviare, entro quindici giorni dalla comunicazione del parere, una relazione al Ministero e ai ricorrenti, chiarendo le ragioni dell’ordinanza, le condizioni di sicurezza dell’area e l’eventuale viabilità alternativa. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti disponibili. Quanto all’istanza cautelare, la Sezione l’ha accolta, limitando provvisoriamente l’accesso a quanto strettamente strumentale alle esigenze di vita e lavorative dei ricorrenti e ponendo a carico del Comune la verifica e la garanzia delle misure necessarie per la pubblica e privata incolumità, considerato che la stradella si sviluppa nell’alveo del torrente Bovetto. La Sezione si è riservata di rivalutare la misura cautelare su richiesta motivata del Comune, corredata da adeguato supporto probatorio.
Osservazioni
Istruttoria sul divieto di accesso
Il Comune di Reggio Calabria deve chiarire le ragioni dell’ordinanza, le condizioni di sicurezza dell’area interdetta e quale viabilità alternativa sia assicurata ai residenti e ai soggetti che devono accedere ai fondi.
Relazione integrativa ministeriale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve acquisire gli elementi di fatto dal Comune e trasmettere entro sessanta giorni una relazione integrativa, comprensiva della relazione già inviata e delle eventuali osservazioni e controdeduzioni dei ricorrenti.
Contraddittorio dei ricorrenti
La relazione ministeriale deve essere inviata ai ricorrenti, ai quali deve essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per memorie e controdeduzioni.
Istanza cautelare
L’accesso è provvisoriamente consentito nei limiti strettamente strumentali alle esigenze di vita e lavorative dei ricorrenti, ferma la competenza del Comune nell’assicurare le necessarie misure di sicurezza per persone e cose.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
I ricorrenti ne hanno dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la Sezione non ha ancora deciso la relativa censura.
Il Ministero lo ha richiamato quale base della disciplina della circolazione stradale e della valutazione dell’ente locale sulle soluzioni più opportune rispetto alle condizioni e alle esigenze della mobilità locale.
È richiamato quale disposizione in base alla quale il ricorso straordinario è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando manchino le controdeduzioni dell’amministrazione resistente e non sia stato assicurato il contraddittorio sulla relazione ministeriale, il ricorso non è maturo per la decisione e devono essere disposti gli incombenti istruttori necessari.
- La discrezionalità dell’ente locale nella disciplina della circolazione stradale non esclude la verifica della ragionevolezza, proporzionalità e adeguata istruttoria della misura, soprattutto quando il divieto incida sull’unico accesso a abitazioni, attività economiche e fondi privati.
- Una misura cautelare che consenta temporaneamente l’accesso a un’area interdetta può essere modulata limitandola alle esigenze di vita e lavorative, subordinandola all’adozione da parte dell’amministrazione delle misure necessarie per la sicurezza pubblica e privata.
- Quando l’area oggetto del divieto di accesso si sviluppa nell’alveo di un torrente, la tutela cautelare deve essere coordinata con la verifica delle condizioni di sicurezza e con l’obbligo dell’amministrazione di prevenire rischi per persone e cose.
Divieto di accesso alla stradella presso il torrente Bovetto
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da proprietari di immobili e terreni e titolari di attività commerciali contro il Comune di Reggio Calabria. È impugnata l’ordinanza n. 31 del 21 gennaio 2025, con cui è stato vietato l’accesso alla stradella che collega via Contrada Bovetto alle abitazioni, alle aziende e ai fondi dei ricorrenti.
Premesse e motivi del ricorso
I ricorrenti sostengono che la stradella costituisca l’unica via di accesso ai loro beni e alle attività lavorative, come emergerebbe da una perizia tecnica allegata al ricorso. Hanno dedotto:
- la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
- la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, nonché eccesso di potere;
- la macroscopica illogicità e irragionevolezza dell’ordinanza, oltre al difetto di motivazione.
È stata proposta anche istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza.
Relazione ministeriale e carenza di controdeduzioni comunali
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito che il Comune, nonostante gli inviti e i solleciti, non ha trasmesso le proprie memorie difensive. Dalla lettura dell’ordinanza sembrerebbe che il divieto riguardi l’accesso a una stradella non asfaltata che si sviluppa nell’alveo del torrente Bovetto e che potrebbe rappresentare l’unico collegamento dalla strada comunale.
Il Ministero ha richiamato la discrezionalità dell’ente locale nella disciplina della circolazione stradale, ma ha anche rilevato che il Comune potrebbe non avere adeguatamente considerato l’assenza di una viabilità alternativa e la conseguente incidenza sulla libertà di circolazione, sull’iniziativa economica e sul principio di proporzionalità. Per tali ragioni ha concluso per la fondatezza delle censure e per l’accoglimento della domanda cautelare.
Mancata maturità del ricorso
La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione. Mancano infatti le controdeduzioni del Comune e la relazione ministeriale non risulta essere stata trasmessa ai ricorrenti, ai quali deve essere garantita la possibilità di presentare memorie e controdeduzioni.
Il Ministero dovrà pertanto acquisire dal Comune gli elementi di fatto necessari e trasmettere entro sessanta giorni una relazione integrativa, comprensiva della relazione già depositata e delle eventuali osservazioni dei ricorrenti. A questi ultimi dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni.
Il Comune dovrà inoltre inviare, entro quindici giorni dalla comunicazione del parere, una relazione al Ministero e ai ricorrenti, precisando:
- le ragioni del divieto di accesso;
- le condizioni di sicurezza dell’area interdetta;
- l’eventuale viabilità alternativa assicurata ai residenti e ai soggetti che devono accedere ai fondi.
In caso di mancato e ingiustificato adempimento, la Sezione procederà comunque alla trattazione e alla decisione sulla base degli atti presenti nel fascicolo.
Misura cautelare
La Sezione ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo che non fosse manifestamente infondata alla luce dell’impossibilità lamentata dai ricorrenti di utilizzare i propri beni e di svolgere le attività lavorative.
L’accesso è consentito provvisoriamente soltanto per quanto strettamente strumentale alle esigenze di vita e lavorative dei ricorrenti. La misura è subordinata alla verifica e alla garanzia, da parte del Comune, di tutte le misure necessarie e opportune per tutelare la pubblica e privata incolumità, anche perché la stradella si sviluppa nell’alveo del torrente Bovetto.
La Sezione si è riservata di rivalutare il provvedimento cautelare qualora il Comune presenti, in qualsiasi momento, una richiesta motivata e adeguatamente documentata.
Conclusioni
Il parere ha natura interlocutoria: non decide ancora il merito delle censure, lascia impregiudicate le questioni processuali e sostanziali e dispone un supplemento istruttorio. La sola istanza cautelare è stata accolta nei limiti indicati, con contestuale garanzia del contraddittorio e acquisizione degli elementi necessari per la futura decisione del ricorso.
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