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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02472/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di estratti di ruolo e della successiva iscrizione ipotecaria riferiti a 27 cartelle di pagamento, che la contribuente assumeva mai notificate; venivano inoltre contestate l’omessa notificazione di un avviso di liquidazione e di un’intimazione ad adempiere. In primo grado la CTP accoglieva il ricorso. In appello la CTR rigettava l’impugnazione dell’agente della riscossione, fondando la decisione, tra l’altro, sulla mancata predisposizione della nota/elenco dei documenti prodotti in appello ex art. 24 d.lgs. 546/1992. L’agente della riscossione ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 24 e 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’omesso elenco dei documenti non comporta alcuna sanzione e che i documenti erano comunque stati depositati; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il fascicolo di parte conteneva un foliario con l’indicazione degli atti prodotti; (3) violazione degli artt. 19, 21 e 22 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile salvo i casi tassativi sopravvenuti, insussistenti nella specie; (4) violazione degli artt. 18 e 22 d.lgs. 546/1992, perché il ricorso introduttivo del contribuente sarebbe stato generico e non avrebbe potuto cumulare più atti impositivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettando il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, perché verifichi in concreto se i documenti che non risultavano dall’indice/elenco siano stati effettivamente depositati e acquisiti agli atti. La Corte ha inoltre affermato che, nei casi non rientranti nelle ipotesi tassative introdotte dall’art. 3-bis d.l. 146/2021, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di norme di diritto come vizio di legittimità per il primo, terzo e quarto motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stata dedotta l’omessa considerazione di un fatto decisivo quale motivo di ricorso.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l’omessa predisposizione dell’elenco dei documenti prodotti non comporta, di per sé, una sanzione processuale; al più incide sulla prova dell’effettivo deposito dei documenti.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    è stato richiamato a sostegno della disciplina dell’appello tributario e della documentazione prodotta.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    l’estratto di ruolo non rientra, di regola, tra gli atti autonomamente impugnabili.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per sostenere i limiti di impugnazione degli atti tributari.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione all’ammissibilità e ai requisiti del ricorso introduttivo.

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla dedotta genericità del ricorso introduttivo.

  • art. 330 c.p.c.

    la notificazione del ricorso per cassazione alla parte personalmente è valida quando non vi sia una domiciliazione ultrattiva per tutti i gradi del giudizio.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario opera la ultrattività dell’indicazione della residenza o sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, ma ciò non esclude l’applicazione dell’art. 330 c.p.c. nel giudizio di legittimità.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    ha introdotto ipotesi tassative di impugnabilità dell’estratto di ruolo, limitate a specifici pregiudizi (partecipazione ad appalti, riscossione di somme da PA, perdita di benefici nei rapporti con PA).

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’omessa compilazione dell’elenco dei documenti prodotti non determina automaticamente una sanzione processuale o l’inutilizzabilità della produzione; essa pone piuttosto un problema di prova dell’effettivo deposito, da accertare dal giudice di merito.
  • Quando l’indice dei documenti manca o è irregolare, la parte che invoca quei documenti deve dimostrare che essi siano stati effettivamente prodotti e acquisiti al fascicolo.
  • L’estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; l’azione è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge sopravvenuta, e non è ammessa un’azione generale di accertamento negativo fuori da tali ipotesi.
  • Nel giudizio di cassazione in materia tributaria, l’elezione di domicilio formulata in primo grado non produce automaticamente effetti ultrattivi per tutti i gradi del giudizio se non è espressamente estesa a tale fine.
  • È ammissibile l’impugnazione cumulativa di atti presupposti e dell’atto successivo notificato a valle quando il contribuente intenda far valere anche vizi derivati dall’omessa notifica degli atti precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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