Cassazione Penale, Sentenza n. 15576/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10/11/2020 con cui era stata respinta la sua opposizione alla confisca (con autorizzazione alla vendita) dei monili e gioielli sequestrati a sua madre, Rosanna Piazza. Ha denunciato carente, illogica e contraddittoria motivazione sostenendo, in sintesi: a) non poteva desumersi origine illecita dei beni dal luogo di ritrovamento, dato che nello stesso luogo erano custoditi anche preziosi la cui restituzione era stata riconosciuta; b) la mancata giustificazione della Piazza in sede di interrogatorio non poteva essere valorizzata visto che la stessa aveva prodotto spiegazioni e foto tramite incidente di esecuzione; c) il giudice non ha valutato altre fotografie prodotte che proverebbero il possesso lecito antecedente dei monili; d) non è stata adeguatamente valutata la capacità di acquisto della Piazza rispetto al valore dei beni; e) non sono state accertate condotte illecite della madre e si è dato peso a elementi indiziari equivoci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione avesse esaminato in modo logico ed esaustivo le ragioni della ricorrente e che vi fossero molteplici elementi a sostegno della confisca: riconoscimento di parte dei beni da vittime di furti, massiccia quantità e modalità di occultamento nella cantina, gravi elementi indiziari di compartecipazione della Piazza emersi da intercettazioni e servizi di osservazione, mancanza di giustificazioni durante l'interrogatorio, valore dei gioielli (circa 37.000 euro) incompatibile con i redditi dichiarati dalla Piazza, e il fatto che la ricorrente stessa era stata concorrente nei reati e aveva definito la sua posizione con patteggiamento. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la lamentela relativa a foto prodotte tardivamente (depositate dopo l'udienza e dopo le conclusioni). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il provvedimento ha ritenuto i gioielli provento dei reati di ricettazione/riciclaggio; per il reato di cui all'art. 648-bis la confisca è obbligatoria e pertanto legittima la misura cautelare sulla restituzione
artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.
opposizione alla confisca
Il ricorso in cassazione era qualificato come opposizione alla confisca ai sensi di tali norme e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale per la decisione dell'opposizione
art. 154, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
devoluzione delle somme alla cassa delle ammende
In assenza di prova dello ius possidendi, le somme ricavate dalla vendita possono essere devolute alla cassa delle ammende secondo tale disposizione
condanna alle spese del procedimento
Sulla dichiarazione di inammissibilità il giudice ha imposto la condanna alle spese processuali ai sensi di questa norma
Massime di principio
- Il diritto alla restituzione di cose sequestrate compete a chi prova lo ius possidendi; il giudice dell'esecuzione richiede prova positiva del diritto e non opera in favore del mero possesso
- Se il richiedente è stato concorrente nei reati che hanno prodotto i beni (anche se ha definito la posizione con patteggiamento), ne è generalmente escluso il diritto alla restituzione sui profitti del reato
- La confisca dei proventi di reato prevista dall'art. 648-bis è obbligatoria e costituisce motivo decisivo per rigettare richieste di restituzione quando sussistono indizi che i beni siano profitto illecito
- Elementi quali riconoscimento dei beni da parte delle vittime, modalità di occultamento, discrepanza tra valore dei beni e redditi dichiarati e mancanza di giustificazioni sono indici rilevanti dell'origine illecita
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito; la mera proposta di una diversa lettura delle emergenze probatorie non integra vizio di legittimità
- Documentazione prodotta tardivamente (es. dopo la chiusura delle conclusioni in udienza) può essere disregarded se non è stata messa in condizione le altre parti (PM) di contraddire
- In opposizione alla confisca l'onere probatorio grava sul richiedente: senza prova convincente del diritto alla restituzione il giudice può disporre la devoluzione o la confisca
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