Cassazione Penale, Sentenza n. 25055/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda la revoca dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 disposta dal Tribunale di sorveglianza dopo la segnalazione della comunità terapeutica presso cui il soggetto era inserito. La comunità aveva comunicato che l'affidato era stato trovato in possesso, occultato, di un telefono cellulare e che utilizzava il dispositivo per parlare/videochiamare con i familiari, condotta ritenuta violativa di una regola fondamentale del programma, tanto da indurre il responsabile a chiederne l'allontanamento. Il Tribunale ha ritenuto tale comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura, sottolineando che esso denotava l'assenza di effettiva volontà di reinserimento sociale e la sopravvenuta indisponibilità della comunità ad accogliere l'interessato. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 94 t.u. stupefacenti per mancata valutazione della concreta incompatibilità della detenzione del telefono con il programma terapeutico, sostenendo che il possesso fosse giustificato da gravi ragioni familiari e che il percorso di recupero fosse positivo; 2) vizio di motivazione per avere il Tribunale fondato la revoca su un singolo episodio, in presenza di un percorso complessivamente positivo, e per la pretesa contraddittorietà derivante dalla revoca con efficacia ex nunc; 3) omessa considerazione della finalità terapeutica prevalente e dei dati positivi del percorso (licenze premio, test antidroga superati, relazione comportamentale favorevole); 4) insufficiente motivazione per mancata valutazione delle dichiarazioni rese all'udienza circa le ragioni del possesso del telefono. La Procura generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, meramente contestative e, in larga parte, volte a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha affermato che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente applicato i principi sulla revoca dell'affidamento in prova terapeutico, svolgendo una verifica concreta della sopravvenuta incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura. La Corte ha valorizzato il fatto che la revoca fosse stata disposta con effetto ex nunc, indice di una valutazione prudenziale e proporzionata, e ha ritenuto adeguatamente motivata la considerazione della violazione della regola fondamentale del programma terapeutico e della conseguente indisponibilità della comunità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
disciplina l'affidamento in prova terapeutico per tossicodipendenti o alcoldipendenti inseriti in un programma di recupero; la misura è revocabile quando il comportamento del soggetto risulti incompatibile con la prosecuzione della prova.
la revoca dell'affidamento in prova è possibile quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova; non basta la mera violazione formale.
richiamato per escludere gli effetti preclusivi più gravosi in considerazione della natura della violazione e della scelta del giudice di disporre la revoca con effetto ex nunc.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. n. 193 del 2003
richiamato per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L'affidamento in prova terapeutico è una misura fondata su una prognosi favorevole di recupero e risocializzazione, che richiede un controllo costante sull'effettività del percorso terapeutico.
- La revoca dell'affidamento in prova, anche terapeutico, non consegue automaticamente alla violazione di una prescrizione o di una regola del programma, ma richiede che il giudice valuti in concreto se la condotta sia incompatibile con la prosecuzione della misura.
- Anche una singola condotta può giustificare la revoca quando, per gravità e significato concreto, faccia emergere il venir meno della prognosi positiva originariamente formulata.
- Il giudice di sorveglianza deve motivare in modo logico ed esauriente sulla gravità della violazione e sulla sua incidenza sul percorso rieducativo, ma tale valutazione di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- La revoca disposta con effetto ex nunc può esprimere una valutazione proporzionata e prudenziale della violazione, mentre l'effetto ex tunc è riservato ai casi in cui la condotta riveli l'inesistenza ab origine dell'adesione al percorso rieducativo.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano soltanto a una diversa lettura dei fatti o delle giustificazioni già esaminate dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24910/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24913/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24914/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25015/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25019/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25020/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →