Cassazione Civile, Ordinanza n. 23999/2021 del 06/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di finanziamento bancario: il tribunale aveva accertato che la banca avesse illegittimamente esercitato il recesso unilaterale previsto in contratti di mutuo atipico stipulati con una società, garantiti da fideiussione personale, e aveva ritenuto parimenti illegittimo, per violazione della buona fede, il comportamento tenuto in un contratto di conto corrente. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello della banca ex art. 342 c.p.c., rilevando che il gravame si era limitato a riproporre le domande e non aveva censurato specificamente il punto decisivo della sentenza di primo grado, relativo alla mancata allegazione di concreti profili di colpa dei clienti e alla circostanza che la garanzia ipotecaria prestata era ampiamente capiente rispetto ai mutui. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. previgente, sostenendo che l'appello fosse invece specifico e che avesse dedotto gravi inadempimenti dei clienti, la natura condizionata dei finanziamenti, il mancato avveramento delle condizioni e la sottrazione di garanzie; 2) violazione degli artt. 1175, 1218, 1333, 1366, 1375 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente trattato unitariamente recesso da apertura di credito e recesso dai mutui e che avesse trascurato il rilievo della capienza della garanzia ipotecaria e del mancato avveramento delle condizioni dei mutui.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse una sola ratio decidendi, costituita dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. Le ulteriori considerazioni della corte territoriale sulla mancanza di allegazione di colpa dei clienti e sulla sufficienza della garanzia ipotecaria non sono state considerate autonome rationes di merito, ma argomenti esplicativi della stessa inammissibilità. Di conseguenza, entrambi i motivi del ricorso sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano realmente la ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della banca alle spese di lite e applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
l'appello deve contenere censure specifiche e confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata; la mera riproposizione delle domande non è sufficiente.
consente il ricorso per cassazione per violazione di legge, ma il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
richiamato insieme alle altre norme sull'esecuzione del rapporto, quale parametro di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori.
invocato dalla ricorrente in relazione all'asserito inadempimento dei clienti e ai presupposti della responsabilità da inadempimento.
richiamato nel quadro dei contratti e della disciplina del recesso/efficacia del vincolo negoziale.
richiamato come criterio di interpretazione ed esecuzione secondo buona fede.
richiamato come norma sull'esecuzione del contratto secondo buona fede, rispetto alla contestazione del recesso della banca.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova, in relazione agli asseriti inadempimenti e alla colpa dei clienti.
richiamati per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e il modo in cui il giudice del merito avrebbe apprezzato i fatti e le prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'appello è specifico solo se investe in modo puntuale le rationes decidendi della sentenza di primo grado; non basta riproporre le domande o le difese svolte in prime cure.
- Quando la decisione d'appello dichiara l'inammissibilità del gravame, le ulteriori osservazioni sul merito devono essere lette come argomenti esplicativi della stessa ratio e non come autonome rationes, salvo che il testo della sentenza le presenti chiaramente come tali.
- In cassazione, il motivo è inammissibile se censura una decisione che non contiene la ratio che il ricorrente assume di colpire, oppure se sviluppa critiche incompatibili con il reale fondamento processuale della pronuncia impugnata.
- Nel rapporto bancario, la contestazione della legittimità del recesso va confrontata con tutti gli elementi decisivi valorizzati dal giudice di merito, compresi gli eventuali profili di capienza delle garanzie e di mancata allegazione di specifici inadempimenti.
- La violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. può essere dedotta solo se la censura si misuri con il concreto contenuto del giudizio di merito sulla correttezza dell'esercizio del recesso e sull'adempimento degli obblighi contrattuali.
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