Cassazione Civile, Ordinanza n. 24004/2021 del 06/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la fornitura di pasti stipulato tra una società poi in amministrazione straordinaria e un ente ospedaliero. La società otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo relativo al servizio svolto in un determinato periodo. L’ente proponeva opposizione, sostenendo di avere già avviato la procedura di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e chiedendo l’accertamento della risoluzione, il risarcimento dei danni e la compensazione con il credito azionato. Nel corso del giudizio deduceva anche che la società avesse ceduto in massa a un factor i crediti derivanti dal rapporto. La Corte d’appello riteneva, da un lato, che la domanda di risoluzione e danni fosse inammissibile per effetto dell’art. 52 l. fall. richiamato nella procedura di amministrazione controllata; dall’altro, che il contratto di factoring e cessione riguardasse tutti i crediti verso l’ente, con conseguente difetto di titolarità del credito monitorio in capo alla società. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delle presunzioni, omessa pronuncia e contraddittorietà del dispositivo; l’ente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato sulla declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile perché la ricorrente si limitava a contrapporre una propria lettura del contratto di cessione a quella, motivata in modo coerente, accolta dai giudici di merito, senza dimostrare la violazione dei canoni ermeneutici legali. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia, poiché il rigetto del credito monitorio implicava il rigetto dell’eccezione di novità, e che il contenuto decisorio della sentenza era chiaramente ricostruibile integrando dispositivo e motivazione. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 l. fall.
La domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno proposta dal contraente in bonis è stata ritenuta improponibile dopo la procedura concorsuale della controparte, per l’indisponibilità dei beni e a tutela della par condicio.
art. 345 c.p.c.
L’eccezione di novità della domanda formulata in appello è stata esclusa perché la richiesta di accertare che nulla fosse dovuto non ampliava il perimetro del thema decidendum rispetto al rigetto della pretesa monitoria.
art. 360 c.p.c.
Le censure di legittimità relative all’interpretazione del contratto e all’omessa pronuncia sono scrutinabili solo entro i limiti propri dei vizi denunciati, non potendo risolversi in una mera rilettura del merito.
artt. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata contiene una statuizione implicita compatibile con il rigetto della domanda o dell’eccezione.
art. 113 c.p.c.
Il giudice deve decidere secondo diritto; l’esatta portata del decisum va ricostruita considerando anche la motivazione.
artt. 1362 c.c. e seguenti
L’accertamento della comune intenzione dei contraenti è giudizio di fatto riservato al merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici.
art. 1363 c.c.
Le clausole contrattuali devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, ma la ricorrente non ha dimostrato che la Corte d’appello abbia violato tale criterio.
artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.
La doglianza sulle presunzioni è stata respinta perché si traduceva in una richiesta di diversa valutazione degli elementi di fatto e documentali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile solo se si indica specificamente quale canone legale di ermeneutica sia stato violato e in che modo; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo negoziale.
- La valutazione della volontà contrattuale e della portata di atti collegati o successivi è questione di fatto riservata al giudice di merito, salvo violazione dei criteri legali di interpretazione o motivazione radicalmente inadeguata.
- Una dichiarazione o comunicazione successiva, ove ambigua o priva di contenuto negoziale inequivoco, non può sovvertire il chiaro tenore letterale di una cessione di crediti né integrare una rinuncia non specifica.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la sentenza, pur senza affrontare espressamente tutte le domande o eccezioni, contiene una statuizione incompatibile con la pretesa dedotta, da cui il rigetto può essere desunto implicitamente.
- Nel giudizio di cognizione il dispositivo va letto in coordinamento con la motivazione per ricostruire l’effettiva volontà decisoria del giudice.
- La domanda che si limiti a chiedere l’accertamento che nulla è dovuto, ove coincidente con il rigetto della domanda avversaria, non necessariamente introduce un nuovo thema decidendum.
- Se il credito azionato risulta integralmente ceduto a terzi, difetta la titolarità del creditore originario e la domanda monitoria non può essere accolta.
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