Cassazione Civile, Ordinanza n. 24002/2021 del 06/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia origina dalla cessione, da parte dell'impresa appaltatrice, dei crediti maturati verso una pubblica amministrazione in relazione a un contratto di appalto di opere. La Corte d'appello aveva dichiarato nulla la cessione perché il cessionario non aveva i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 117 del codice dei contratti pubblici (in particolare, non era banca o intermediario finanziario). La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sulla cessione dei crediti verso la P.A., sostenendo che, una volta eseguito integralmente l'appalto e approvato il collaudo finale, la cessione era valida ed efficace anche se il cessionario non era soggetto qualificato; ha inoltre richiamato la disciplina speciale sulla cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione e ha sostenuto che le eccezioni dell'ente sulla regolarità contributiva della cedente erano tardive e comunque non opponibili alla cessionaria. Con il secondo motivo ha dedotto nullità del procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, lamentando che la decisione fosse stata adottata senza un pieno contraddittorio sul merito, poiché il giudice d'appello aveva fissato discussione orale richiamando una questione di rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, escludendo la nullità per violazione del contraddittorio, perché la questione decisa non era stata rilevata d'ufficio ma era già oggetto di appello, e comunque la ricorrente non aveva allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che, una volta conclusa l'esecuzione del contratto e perfezionato il collaudo, viene meno la ragione di tutela che giustifica i limiti speciali alla cedibilità dei crediti verso la P.A.; pertanto la Corte d'appello aveva errato nel dichiarare la nullità della cessione per difetto dei requisiti soggettivi del cessionario, dovendosi applicare la disciplina speciale che rende la cessione temporaneamente inefficace solo in corso di rapporto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale sulla cessione del credito verso la P.A.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità processuale per asserita violazione del contraddittorio e del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del principio del contraddittorio nel processo
art. 24 Cost.
richiamato come parametro del diritto di difesa
art. 117 d.lgs. 163/2006
disciplinava la cessione dei crediti da corrispettivo di appalto verso la P.A., richiedendo la qualità di banca o intermediario finanziario e prevedendo efficacia/opponibilità se la stazione appaltante non rifiuta entro 45 giorni
art. 9 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
norma speciale sulla cessione dei crediti in corso di rapporto verso la P.A., che richiede il consenso/adesione dell'amministrazione durante l'esecuzione del contratto
art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
richiede che le cessioni risultino da atto pubblico o scrittura privata autenticata e siano notificate all'amministrazione competente
art. 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
regola le cessioni relative a somministrazioni, forniture e appalti, nell'ambito dei rapporti di durata
richiamato dalla ricorrente per contestare la modalità di trattazione e decisione della causa in udienza orale
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
menzionato nel ricorso come parte del quadro normativo storico sulla cessione dei crediti verso la P.A.
richiamata come disciplina cui l'art. 117 del codice dei contratti pubblici rinvia per i crediti di impresa
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
codice dei contratti pubblici applicabile alla fattispecie, in particolare per la cessione dei crediti da appalto
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
richiamato come testo unico bancario ai fini della qualifica dell'intermediario finanziario
Massime di principio
- La cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da appalti pubblici va verificata alla luce della disciplina speciale, non automaticamente secondo le regole generali del codice civile, quando non ricorrano tutti i presupposti della fattispecie tipizzata dal codice dei contratti pubblici.
- Se il cessionario non è banca o intermediario finanziario, e la cessione riguarda crediti di appalto verso la P.A., continua ad applicarsi la disciplina speciale storica che prevede requisiti di forma e notificazione, con inefficacia opponibile solo temporanea durante l'esecuzione del contratto.
- L'esigenza di tutela della pubblica amministrazione nella fase esecutiva dell'appalto giustifica il limite alla cedibilità del credito; tale limite viene meno quando il contratto è già stato integralmente eseguito e collaudato.
- La nullità per violazione del contraddittorio non deriva automaticamente dalla mancata trattazione scritta o dalla decisione su una questione giuridica: occorre che la parte alleghi e dimostri un concreto pregiudizio difensivo, ossia quali difese o prove avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato tempestivamente.
- La censura processuale relativa alla decisione su questione rilevata d'ufficio è inammissibile o infondata se la questione era già devoluta dalle parti in appello e non risulta un error in iudicando concretamente consumato.
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