Cassazione Civile, Ordinanza n. 23998/2021 del 06/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni derivati dall'illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, segnalazione effettuata dalla banca nel maggio 2002. In primo grado il giudice aveva riconosciuto l'illegittimità della segnalazione e liquidato un danno equitativamente in Euro 100.000; in appello la somma era stata elevata a Euro 108.300,01. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: un contratto di leasing immobiliare del 19 novembre 1997 e l'acquisizione, al 31 dicembre 2007, di un immobile da destinare a sede sociale, fatto che secondo la ricorrente avrebbe inciso positivamente sulla valutazione della redditività aziendale e quindi sull'entità del danno risarcibile. La Corte d'appello, però, aveva aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che escludevano rilievo a tale operazione, anche tenendo conto delle osservazioni dei consulenti di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a confutare specificamente ogni profilo se non vi siano critiche specifiche e circostanziate alle risultanze peritali. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva recepito integralmente la valutazione del c.t.u., il quale aveva escluso motivatamente ogni rilevanza dell'operazione di leasing immobiliare. Non essendo stato dimostrato un effettivo omesso esame di un fatto decisivo, il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto invocato è stato in sostanza valutato attraverso il recepimento delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
richiamato per la liquidazione equitativa del danno operata nei gradi di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
artt. 15 e ss. della legge n. 2 del 2009
richiamati dalla ricorrente come disciplina della rivalutazione dell'immobile acquisito, ma senza rilievo decisivo ai fini del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto asseritamente trascurato è stato in realtà preso in considerazione dal giudice di merito attraverso l'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
- La motivazione per relationem alla consulenza tecnica d'ufficio è sufficiente, purché il giudice condivida il percorso logico e tecnico del consulente e non siano state formulate critiche specifiche e circostanziate che impongano una confutazione puntuale.
- Se la consulenza tecnica d'ufficio esclude motivatamente la rilevanza di un elemento fattuale invocato dalla parte, non può dirsi omesso l'esame di quel fatto ai fini dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
- In sede di legittimità, la censura sul vizio motivazionale richiede che il ricorrente indichi fatti o valutazioni effettivamente trascurati e non già semplicemente una diversa lettura del materiale probatorio.
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