Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23998/2021 del 06/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni derivati dall'illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, segnalazione effettuata dalla banca nel maggio 2002. In primo grado il giudice aveva riconosciuto l'illegittimità della segnalazione e liquidato un danno equitativamente in Euro 100.000; in appello la somma era stata elevata a Euro 108.300,01. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: un contratto di leasing immobiliare del 19 novembre 1997 e l'acquisizione, al 31 dicembre 2007, di un immobile da destinare a sede sociale, fatto che secondo la ricorrente avrebbe inciso positivamente sulla valutazione della redditività aziendale e quindi sull'entità del danno risarcibile. La Corte d'appello, però, aveva aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che escludevano rilievo a tale operazione, anche tenendo conto delle osservazioni dei consulenti di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a confutare specificamente ogni profilo se non vi siano critiche specifiche e circostanziate alle risultanze peritali. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva recepito integralmente la valutazione del c.t.u., il quale aveva escluso motivatamente ogni rilevanza dell'operazione di leasing immobiliare. Non essendo stato dimostrato un effettivo omesso esame di un fatto decisivo, il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto asseritamente trascurato è stato in realtà preso in considerazione dal giudice di merito attraverso l'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
  • La motivazione per relationem alla consulenza tecnica d'ufficio è sufficiente, purché il giudice condivida il percorso logico e tecnico del consulente e non siano state formulate critiche specifiche e circostanziate che impongano una confutazione puntuale.
  • Se la consulenza tecnica d'ufficio esclude motivatamente la rilevanza di un elemento fattuale invocato dalla parte, non può dirsi omesso l'esame di quel fatto ai fini dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
  • In sede di legittimità, la censura sul vizio motivazionale richiede che il ricorrente indichi fatti o valutazioni effettivamente trascurati e non già semplicemente una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.